(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 24 aprile 2015) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: SOMMARIO PREAMBOLO Capo I Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Defi nizioni Art. 3 - Usi delle acque pubbliche Capo II Disposizioni in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche per usi diversi dal potabile (art. 12-bis, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 91/98) Art. 4 - Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per il prelievo della risorsa idrica Art. 5 - Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticita' Art. 6 - Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici Art. 7 - Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica Art. 8 - Disposizioni per il rilascio della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica Art. 9 - Contenuti delle concessioni di derivazione soggette a verifica periodica Art. 10 - Revoca della concessione di derivazione in caso di possibilita' di utilizzo di acqua erogata da acquedotti pubblici e consortili Art. 11 - Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo Capo III Disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico (art. 12-bis, comma 4, lett. b) legge regionale n. 91/98). Art. 12 - Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico Capo IV Disposizioni concernenti la determinazione dei canoni di concessione per gli usi di acque pubbliche diversi dal potabile. Valutazione dell'impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione. (art. 12 bis comma 4, lettera c) legge regionale n. 91/98) Art. 13 - Disciplina dei canoni di concessione di derivazione Art. 14 - Criteri per la determinazione del canone Art. 15 - Casi di esenzione dalla corresponsione del canone Art. 16 - Casi di riduzioni del canone Art. 17 - Casi di maggiorazione del canone Art. 18 - Valutazione dell'impatto sociale, ambientale dei canoni di concessione Capo V Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee (art. 12-bis comma 4, lettera d) della legge regionale n. 91/98) Art. 19 - Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico Art. 20 - Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici Art. 21 - Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico Art. 22 - Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate Capo VI Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo (art. 12-bis, comma 4, lettera h) della legge regionale n. 91/98 Art. 23 - Misure di razionalizzazione dell'uso dell'a-cqua nei cicli del processi produttivi. Accordi e contratti di programma Capo VII Sanzioni Art. 24 - Sanzioni Capo VIII Disposizioni finali e transitorie Art. 25 - Obblighi informativi dell'ente concedente Art. 26 - Disposizioni per le derivazioni esistenti Art. 27 - Disposizione transitoria per l' applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione Art. 28 - Disposizioni transitorie in materia di di-sciplina dei canoni di concessione Art. 29 - Disposizione transitoria per l'anno 2015 in materia di flussi informativi Art. 30 - Comitato regionale di coordinamento Art. 31 - Rapporti con la pianificazione di bacino PREAMBOLO Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); Vista la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) ed in particolare l'art. 12-bis, commi 2 e 4, lettere a), b), c), d) e h); Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio; Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana; Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16 ottobre 2014; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Visti i pareri, resi ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 12-bis, comma 2, della legge regionale n. 91/1998 delle Autorita' di bacino ed in particolare: a) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorita' di Bacino dell'Arno del 26 febbraio 2015; b) il parere favorevole dell'Autorita' di Bacino del Serchio del 25 febbraio 2015; c) il parere favorevole dell'Autorita' di Bacino del Tevere del 26 febbraio 2015; Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015; Visti gli ulteriori i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 186 del 2 marzo 2015; Visto il parere favorevole della Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" espresso nella seduta del 19 marzo 2015; Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° aprile 2015; Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 437; Considerato quanto segue: 1. la concessione di derivazione per l'utilizzazione dell'acqua pubblica e' rilasciata dalla provincia o dalla citta' metropolitana territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici) e delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale); 2. il presente regolamento detta disposizioni per il razionale uso e la riduzione dei consumi di acqua ad uso diverso da quello potabile, al fine di tutelare la risorsa idrica, contenerne i consumi e prevenire le crisi idriche; 3. le finalita' di cui al punto 2 sono perseguite attraverso: a) la definizione di disposizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni per l'utilizzo dell'acqua pubblica ad uso diverso da quello potabile, che consentano un equo riparto della risorsa idrica disponibile; b) la definizione di disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del r.d. 1775/1933; c) la definizione di criteri per la determinazione dei canoni di concessione, per gli usi diversi dal potabile; d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006; e) la definizione di criteri per il riuso delle acque; 4. e' necessario condizionare il rilascio ed il rinnovo di concessioni all'accertata impossibilita' tecnica ed economica, da parte del richiedente, di ricorrere all'uso di risorsa alternativa ed allo stesso tempo l'opportunita' di prevedere forme di semplificazione per le microimprese attraverso la sostituzione della documentazione che comprova la non sostenibilita' economica mediante auto-dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 5. e' necessario comunque subordinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni all'adozione, da parte del richiedente, di misure di risparmio idrico; 6. e' opportuno prevedere: a) l'esclusione dalle misure di risparmio delle concessioni che prevedono un prelievo inferiore a 3000 metri cubi annui e quindi un consumo gia' molto contenuto, per le quali le suddette misure, in termini di rapporto costi-benefici risultano sovradimensionate e scarsamente rilevanti ai fini della riduzione dei consumi complessivi della risorsa; b) una tempistica piu' ampia per l'adozione delle misure di risparmio previste, in caso di rinnovo delle concessioni, al fine di evitare che il necessario adeguamento possa pregiudicare le attivita' in esercizio; 7. per quanto attiene la disciplina dei canoni di concessione, e' sorta l'esigenza di rivisitare le procedure del r.d. 1775/1993 alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006, dando attuazione ai principi di risparmio idrico, nonche' di razionalizzazione ed equa distribuzione della risorsa che impongono la giusta relazione tra i quantitativi assentiti ed i reali fabbisogni dell'utenza; 8. di recepire la prescrizione dell'Autorita' di Bacino del Fiume Arno di abbassare a 3000 metri cubi annui la soglia volumetrica fino alla quale e' consentito il rilascio e rinnovo delle concessioni nei corpi idrici in situazione di criticita'. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 12-bis, comma 4, lettere a), b) c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), il presente regolamento individua e definisce, con riferimento agli usi di acque pubbliche diversi da quello potabile: a) disposizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di concessioni di derivazione per l'utilizzo dell'acqua pubblica; b) disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); c) criteri per la determinazione dei canoni, prevedendo casi di riduzione o maggiorazione finalizzati a favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 119, comma 2 e all'art. 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006; e) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.