(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24  del
                           24 aprile 2015) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
  il seguente regolamento: 
 
                              SOMMARIO 
 
PREAMBOLO 
 
                               Capo I 
                        Disposizioni generali 
 
  Art. 1 - Oggetto 
  Art. 2 - Defi nizioni 
  Art. 3 - Usi delle acque pubbliche 
 
                               Capo II 
      Disposizioni in materia di concessioni di derivazione di 
            acque pubbliche per usi diversi dal potabile 
                  (art. 12-bis, comma 4, lettera a) 
                   della legge regionale n. 91/98) 
 
  Art. 4 - Criteri per il rilascio ed il rinnovo di  concessioni  per
il prelievo della risorsa idrica 
  Art. 5 - Disposizioni speciali per il rilascio  ed  il  rinnovo  di
concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di
criticita' 
  Art. 6 - Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici 
  Art.  7  -  Disposizioni  relative  alle  situazioni  di  stato  di
emergenza idrica 
  Art.  8  -  Disposizioni  per   il   rilascio   della   concessione
preferenziale di derivazione di acqua pubblica 
  Art. 9 - Contenuti delle  concessioni  di  derivazione  soggette  a
verifica periodica 
  Art. 10 - Revoca  della  concessione  di  derivazione  in  caso  di
possibilita' di utilizzo di acqua erogata da  acquedotti  pubblici  e
consortili 
  Art. 11 - Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo
sostitutivo 
 
                              Capo III 
           Disposizioni concernenti l'estrazione di acqua 
        sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello 
            piezometrico (art. 12-bis, comma 4, lett. b) 
                     legge regionale n. 91/98). 
 
  Art.  12   -   Emungimento   di   acqua   sotterranea   finalizzata
all'abbassamento del livello piezometrico 
 
                               Capo IV 
             Disposizioni concernenti la determinazione 
              dei canoni di concessione per gli usi di 
                acque pubbliche diversi dal potabile. 
           Valutazione dell'impatto sociale ed ambientale 
                     dei canoni di concessione. 
                  (art. 12 bis comma 4, lettera c) 
                      legge regionale n. 91/98) 
 
  Art. 13 - Disciplina dei canoni di concessione di derivazione 
  Art. 14 - Criteri per la determinazione del canone 
  Art. 15 - Casi di esenzione dalla corresponsione del canone 
  Art. 16 - Casi di riduzioni del canone 
  Art. 17 - Casi di maggiorazione del canone 
  Art. 18 - Valutazione dell'impatto sociale, ambientale  dei  canoni
di concessione 
 
                               Capo V 
       Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee 
                  (art. 12-bis comma 4, lettera d) 
                   della legge regionale n. 91/98) 
 
  Art.  19  -  Disposizioni  generali  per  il  prelievo   di   acque
sotterranee per uso domestico 
  Art. 20 - Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi
domestici 
  Art. 21 - Autorizzazione per l'estrazione di acque  sotterranee  ad
uso domestico 
  Art.   22   -   Individuazione   dei   corpi   idrici   sotterranei
particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate 
 
                               Capo VI 
    Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo (art. 12-bis, 
         comma 4, lettera h) della legge regionale n. 91/98 
 
  Art. 23 - Misure  di  razionalizzazione  dell'uso  dell'a-cqua  nei
cicli del processi produttivi. Accordi e contratti di programma 
 
                              Capo VII 
                              Sanzioni 
 
  Art. 24 - Sanzioni 
 
                              Capo VIII 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  Art. 25 - Obblighi  informativi  dell'ente  concedente  Art.  26  -
Disposizioni per le derivazioni esistenti 
  Art. 27 - Disposizione transitoria per l' applicazione dei  criteri
di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione 
  Art. 28 - Disposizioni transitorie in materia  di  di-sciplina  dei
canoni di concessione 
  Art. 29 - Disposizione transitoria per l'anno 2015  in  materia  di
flussi informativi 
  Art. 30 - Comitato regionale di coordinamento 
  Art. 31 - Rapporti con la pianificazione di bacino 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  parlamento  europeo  e   del
consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge regionale 11 dicembre 1998,  n.  91  (Norme  per  la
difesa del suolo) ed in particolare  l'art.  12-bis,  commi  2  e  4,
lettere a), b), c), d) e h); 
  Visti  i   Piani   di   Gestione   dei   Distretti   dell'Appennino
settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio; 
  Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana; 
  Visto il parere del comitato  tecnico  di  programmazione  espresso
nella seduta del 16 ottobre 2014; 
  Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma
4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014,  n.
4; 
  Visti i pareri, resi ai sensi dell'art. 98 del decreto  legislativo
n. 152/2006 e dell'art. 12-bis, comma 2,  della  legge  regionale  n.
91/1998 delle Autorita' di bacino ed in particolare: 
    a) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorita' di Bacino
dell'Arno del 26 febbraio 2015; 
    b) il parere favorevole dell'Autorita' di Bacino del Serchio  del
25 febbraio 2015; 
    c) il parere favorevole dell'Autorita' di Bacino del  Tevere  del
26 febbraio 2015; 
  Visto il parere del comitato  tecnico  di  programmazione  espresso
nella seduta del 26 febbraio 2015; 
  Visti gli ulteriori i pareri  delle  competenti  strutture  di  cui
all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3
febbraio 2014, n. 4; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento n. 186 del 2 marzo 2015; 
  Visto il parere favorevole della Commissione consiliare "Territorio
e Ambiente" espresso nella seduta del 19 marzo 2015; 
  Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio  delle
autonomie locali, espresso nella seduta del 1° aprile 2015; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  7  aprile  2015,  n.
437; 
  Considerato quanto segue: 
    1. la concessione di derivazione per  l'utilizzazione  dell'acqua
pubblica e' rilasciata dalla provincia o dalla  citta'  metropolitana
territorialmente competente,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775  (Testo   unico   delle
disposizioni di legge sulle acque  ed  impianti  elettrici)  e  delle
disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152  (Norme  in
materia ambientale); 
    2. il presente regolamento detta disposizioni  per  il  razionale
uso e la riduzione dei consumi di acqua  ad  uso  diverso  da  quello
potabile, al fine di tutelare la risorsa idrica, contenerne i consumi
e prevenire le crisi idriche; 
    3. le finalita' di cui al punto 2 sono perseguite attraverso: 
      a)  la  definizione  di  disposizioni  omogenee  per   l'intero
territorio  regionale  in  materia  di  rilascio  e   rinnovo   delle
concessioni per l'utilizzo dell'acqua  pubblica  ad  uso  diverso  da
quello potabile, che consentano un equo riparto della risorsa  idrica
disponibile; 
      b) la definizione di disposizioni concernenti  l'estrazione  di
acqua   sotterranea   finalizzata   all'abbassamento   del    livello
piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.  17,  comma
1, del r.d. 1775/1933; 
      c) la definizione di criteri per la determinazione  dei  canoni
di concessione, per gli usi diversi dal potabile; 
      d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 96, comma  11,  del  decreto
legislativo n. 152/2006; 
      e) la definizione di criteri per il riuso delle acque; 
    4. e' necessario  condizionare  il  rilascio  ed  il  rinnovo  di
concessioni all'accertata impossibilita'  tecnica  ed  economica,  da
parte del richiedente, di ricorrere all'uso di risorsa alternativa ed
allo   stesso   tempo   l'opportunita'   di   prevedere   forme    di
semplificazione per le microimprese attraverso la sostituzione  della
documentazione che comprova la non sostenibilita' economica  mediante
auto-dichiarazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa); 
    5. e' necessario comunque subordinare il rilascio ed  il  rinnovo
delle concessioni all'adozione, da parte del richiedente,  di  misure
di risparmio idrico; 
    6. e' opportuno prevedere: 
      a) l'esclusione dalle misure di risparmio delle concessioni che
prevedono un prelievo inferiore a 3000 metri cubi annui e  quindi  un
consumo gia' molto contenuto, per le quali  le  suddette  misure,  in
termini di  rapporto  costi-benefici  risultano  sovradimensionate  e
scarsamente rilevanti ai fini della riduzione dei consumi complessivi
della risorsa; 
      b) una tempistica piu' ampia per  l'adozione  delle  misure  di
risparmio previste, in caso di rinnovo delle concessioni, al fine  di
evitare che il necessario adeguamento possa pregiudicare le attivita'
in esercizio; 
    7. per quanto attiene la disciplina dei canoni di concessione, e'
sorta l'esigenza di rivisitare le procedure del r.d.  1775/1993  alla
luce delle disposizioni del decreto legislativo  n.  152/2006,  dando
attuazione   ai   principi   di   risparmio   idrico,   nonche'    di
razionalizzazione ed equa distribuzione della risorsa  che  impongono
la  giusta  relazione  tra  i  quantitativi  assentiti  ed  i   reali
fabbisogni dell'utenza; 
    8. di recepire la prescrizione dell'Autorita' di Bacino del Fiume
Arno di abbassare a 3000 metri cubi annui la soglia volumetrica  fino
alla quale e' consentito il rilascio e rinnovo delle concessioni  nei
corpi idrici in situazione di criticita'. 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione di quanto  previsto  dall'art.  12-bis,  comma  4,
lettere a), b) c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n.
91 (Norme per la difesa del suolo), il presente regolamento individua
e definisce, con riferimento agli usi di acque pubbliche  diversi  da
quello potabile: 
    a) disposizioni omogenee per  l'intero  territorio  regionale  in
materia di  concessioni  di  derivazione  per  l'utilizzo  dell'acqua
pubblica; 
    b) disposizioni concernenti  l'estrazione  di  acqua  sotterranea
finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi
di quanto previsto dall'art.  17,  comma  1,  del  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici); 
    c) criteri per la determinazione dei canoni, prevedendo  casi  di
riduzione o maggiorazione finalizzati a favorire il risparmio e l'uso
sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei  criteri  generali
di cui all'art. 119, comma 2 e all'art. 154,  comma  3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
    d) la disciplina degli  usi  domestici  delle  acque  sotterranee
anche in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 96,  comma  11,
del decreto legislativo n. 152/2006; 
    e) le  misure  volte  a  favorire  il  riciclo  dell'acqua  e  il
riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'art. 99,  comma
2, del decreto legislativo n. 152/2006.