(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 24 aprile 2015) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici); Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo); Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio; Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana; Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16 ottobre 2014; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Visti i pareri, resi ai sensi dell'articolo 95 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 12-bis, comma 2, della l.r. 91/1998 dalle Autorita' di bacino ed in particolare: a) il parere favorevole dell'Autorita' di Bacino dell'Arno del 26 febbraio 2015; b) il parere favorevole con raccomandazioni dell'Autorita' di Bacino del Serchio del 25 febbraio 2015; c) il parere favorevole con raccomandazioni dell'Autorita' di Bacino del Tevere del 26 febbraio 2015; Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015; Visti gli ulteriori i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliberazione n. 185 del 02/03/2015 di adozione dello schema di regolamento; Visto il parere favorevole della Commissione consiliare "territorio e ambiente", espresso nella seduta del 19/03/2015; Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 01/04/2015; Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 438; Considerato quanto segue: 1. il presente regolamento persegue, in adempimento di quanto stabilito dall'articolo 12-bis, comma 4, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), la finalita' di garantire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, attraverso la definizione degli obblighi di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione; 2. e' necessario definire, in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettera f) della l.r. n. 91/1998 gli obblighi e le modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'ente concedente per il loro successivo invio alla Regione ed alle Autorita' di bacino competenti, al fine di consentire: a) alle Autorita' di bacino l'acquisizione delle informazioni necessarie per aggiornare le conoscenze relative al bilancio idrico e verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni su di esso; b) alle autorita' concedenti l'acquisizione di informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi e autorizzati ed alla eventuale revisione degli elementi essenziali delle concessioni, in particolare per quanto attiene ai requisiti del quantitativo di acqua richiesto e alla modulazione del quantitativo nel corso dell'anno solare, al fine di poter disporre di un quadro aggiornato dei prelievi in atto e rispondente alla realta' dei fabbisogni; c) alle autorita' concedenti la gestione dinamica del riparto delle disponibilita' idriche tra gli utilizzatori di acqua pubblica al verificarsi di fenomeni di crisi idrica; d) alla Regione l'acquisizione di un completo quadro conoscitivo di riferimento ai fini del corretto esercizio delle competenze in materia di risorsa idrica; 3. e' opportuno esonerare dall'installazione degli strumenti di misura, al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticita', i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso piu' opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metri cubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico nonche' le restituzioni afferenti ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittiogenico, a condizione che tutta la portata prelevata dalla medesima opera di presa sia restituita in un unico corpo idrico recettore, fermo restando l'obbligo per l'utente di comunicare la stima dei quantitativi annui prelevati e restituiti; tale ipotesi infatti, allo stato attuale delle conoscenze, presumibilmente non comporta pregiudizio per l'equilibrio del bilancio idrico; 4. e' altresi' opportuno prevedere un'apposita clausola valutativa che -sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti agli enti concedenti - consenta di verificare periodicamente la congruita' delle soglie fissate per l'obbligo di installazione dei misuratori, anche ai fini di un' eventuale riconsiderazione e modifica dell'esonero di cui al punto precedente; 5. di non accogliere la raccomandazione dell'Autorita' di Bacino del Fiume Serchio in merito all'eventualita' di ridurre il termine ultimo per adeguare i prelievi esistenti agli obblighi relativi all'installazione dei misuratori, dal momento che cio' costituisce un ulteriore appesantimento amministrativo e che la tempistica prevista dal regolamento e' comunque coerente con le scadenze della pianificazione previste dalla Direttiva 2000/60/CE; 6. di accogliere le raccomandazioni dell'Autorita' di Bacino del Tevere in ordine all'opportunita' di adeguare le disposizioni del presente regolamento al fine di raccordarne le previsioni con gli obiettivi dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE, collegando il programma per il completamento della banca dati contenente le informazioni relative ai prelievi alla necessita' di comporre ed aggiornare i vari elementi del bilancio idrico in relazione anche ai vari settori di uso dell'acqua; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, definisce: a) gli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonche' le tipologie di strumentazione e le modalita' di rilevazione dei dati; h) gli obblighi di comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni all'ente concedente, nonche' le modalita' di gestione, da parte dell'ente concedente, dei flussi informativi risultanti dalle attivita' di cui alla lettera a) anche ai fini dell'accessibilita' dei relativi dati alla Regione e alle autorita' di bacino competenti, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Nonne in materia ambientale).