(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 24 del 24 aprile 2015) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
  Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici); 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge regionale 11 dicembre 1998,  n.  91  (Norme  per  la
difesa del suolo); 
  Visti  i   Piani   di   Gestione   dei   Distretti   dell'Appennino
settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio; 
  Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana; 
  Visto il parere del comitato  tecnico  di  programmazione  espresso
nella seduta del 16 ottobre 2014; 
  Visti i pareri delle competenti strutture di  cui  all'articolo  17
comma 4 del regolamento interno della  Giunta  regionale  3  febbraio
2014, n. 4; 
  Visti i pareri, resi ai sensi dell'articolo 95 comma 3  del  d.lgs.
152/2006 e dell'articolo 12-bis, comma 2, della  l.r.  91/1998  dalle
Autorita' di bacino ed in particolare: 
    a) il parere favorevole dell'Autorita' di Bacino dell'Arno del 26
febbraio 2015; 
    b) il parere favorevole  con  raccomandazioni  dell'Autorita'  di
Bacino del Serchio del 25 febbraio 2015; 
    c) il parere favorevole  con  raccomandazioni  dell'Autorita'  di
Bacino del Tevere del 26 febbraio 2015; 
  Visto il parere del comitato  tecnico  di  programmazione  espresso
nella seduta del 26 febbraio 2015; 
  Visti gli ulteriori i pareri  delle  competenti  strutture  di  cui
all'articolo  17,  comma  4  del  regolamento  interno  della  Giunta
regionale 3 febbraio 2014, n. 4; 
  Vista  la  preliminare  deliberazione  n.  185  del  02/03/2015  di
adozione dello schema di regolamento; 
  Visto il parere favorevole della Commissione consiliare "territorio
e ambiente", espresso nella seduta del 19/03/2015; 
  Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio  delle
autonomie locali, espresso nella seduta del 01/04/2015; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  7  aprile  2015,  n.
438; 
  Considerato quanto segue: 
    1. il presente regolamento persegue,  in  adempimento  di  quanto
stabilito dall'articolo 12-bis,  comma  4,  lettera  e)  della  legge
regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), la
finalita' di garantire il  contenimento  dei  consumi  della  risorsa
idrica  e  la  prevenzione  delle  crisi   idriche,   attraverso   la
definizione degli obblighi di  installazione  e  di  manutenzione  in
regolare stato di funzionamento di  dispositivi  per  la  misurazione
delle  portate  e  dei   volumi   d'acqua   pubblica   derivati,   in
corrispondenza  dei  punti  di   prelievo   e,   ove   presenti,   di
restituzione; 
    2. e' necessario definire, in  attuazione  dell'articolo  12-bis,
comma 4, lettera f) della l.r. n. 91/1998 gli obblighi e le modalita'
di trasmissione dei risultati delle misurazioni  all'ente  concedente
per il loro successivo invio alla Regione ed alle Autorita' di bacino
competenti, al fine di consentire: 
      a) alle Autorita' di bacino l'acquisizione  delle  informazioni
necessarie per aggiornare le conoscenze relative al bilancio idrico e
verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle  restituzioni
su di esso; 
      b) alle autorita'  concedenti  l'acquisizione  di  informazioni
utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi e autorizzati  ed
alla eventuale revisione degli elementi essenziali delle concessioni,
in particolare per quanto attiene ai requisiti  del  quantitativo  di
acqua  richiesto  e  alla  modulazione  del  quantitativo  nel  corso
dell'anno solare, al fine di poter disporre di un  quadro  aggiornato
dei prelievi in atto e rispondente alla realta' dei fabbisogni; 
      c) alle autorita' concedenti la gestione dinamica  del  riparto
delle disponibilita' idriche tra gli utilizzatori di  acqua  pubblica
al verificarsi di fenomeni di crisi idrica; 
      d)  alla  Regione  l'acquisizione   di   un   completo   quadro
conoscitivo di riferimento  ai  fini  del  corretto  esercizio  delle
competenze in materia di risorsa idrica; 
    3. e' opportuno esonerare dall'installazione degli  strumenti  di
misura, al di fuori dei corpi idrici in situazione di  criticita',  i
prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso  piu'  opere
di captazione, che non superino il limite di 15.000 metri cubi  annui
complessivi  all'interno  del  medesimo  corpo  idrico   nonche'   le
restituzioni afferenti ai prelievi in regime di  concessione  ad  uso
idroelettrico ed ittiogenico,  a  condizione  che  tutta  la  portata
prelevata dalla medesima opera di presa sia restituita  in  un  unico
corpo idrico recettore, fermo  restando  l'obbligo  per  l'utente  di
comunicare la stima dei quantitativi annui  prelevati  e  restituiti;
tale  ipotesi  infatti,  allo   stato   attuale   delle   conoscenze,
presumibilmente  non  comporta  pregiudizio  per   l'equilibrio   del
bilancio idrico; 
    4.  e'  altresi'   opportuno   prevedere   un'apposita   clausola
valutativa che -sulla base dei dati sulle portate e  sui  volumi  dei
prelievi e  delle  restituzioni  pervenuti  agli  enti  concedenti  -
consenta di verificare  periodicamente  la  congruita'  delle  soglie
fissate per l'obbligo di installazione dei misuratori, anche ai  fini
di un' eventuale riconsiderazione e modifica dell'esonero di  cui  al
punto precedente; 
    5. di non accogliere la raccomandazione dell'Autorita' di  Bacino
del Fiume Serchio in merito all'eventualita' di  ridurre  il  termine
ultimo per adeguare  i  prelievi  esistenti  agli  obblighi  relativi
all'installazione dei misuratori, dal momento che cio' costituisce un
ulteriore appesantimento amministrativo e che la tempistica  prevista
dal  regolamento  e'  comunque  coerente  con   le   scadenze   della
pianificazione previste dalla Direttiva 2000/60/CE; 
    6. di accogliere le raccomandazioni dell'Autorita' di Bacino  del
Tevere in ordine all'opportunita' di  adeguare  le  disposizioni  del
presente regolamento al fine di raccordarne  le  previsioni  con  gli
obiettivi dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE,  collegando  il
programma  per  il  completamento  della  banca  dati  contenente  le
informazioni relative ai prelievi  alla  necessita'  di  comporre  ed
aggiornare i vari elementi del bilancio idrico in relazione anche  ai
vari settori di uso dell'acqua; 
Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  regolamento  in  attuazione  dell'articolo  12-bis,
comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998,  n.
91 (Norme per la difesa del suolo),  in  coerenza  con  il  piano  di
tutela  delle  acque  e  con  i  criteri  indicati  negli   atti   di
pianificazione di bacino, definisce: 
    a) gli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi  e  delle
restituzioni dell'acqua pubblica,  attraverso  l'installazione  e  la
manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi
per la misurazione  delle  portate  e  dei  volumi  d'acqua  pubblica
derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di
restituzione, nonche' le tipologie di strumentazione e  le  modalita'
di rilevazione dei dati; 
    h) gli obblighi di comunicazione dei dati delle  misurazioni  dei
prelievi  e  delle  restituzioni  all'ente  concedente,  nonche'   le
modalita' di gestione, da  parte  dell'ente  concedente,  dei  flussi
informativi risultanti dalle attivita' di cui alla lettera  a)  anche
ai fini dell'accessibilita' dei relativi dati  alla  Regione  e  alle
autorita' di bacino competenti,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152 (Nonne in materia ambientale).