(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 25 marzo 2015) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), con particolare riferimento all'articolo 12 bis, commi da 3 a 14, che ha tra l'altro autorizzato l'Amministrazione regionale a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche (di seguito FRIE) di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, il Fondo regionale di garanzia per le PMI, destinato alla concessione di cogaranzie e garanzie a favore delle PMI aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale; Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 13, comma 24, lettera b), secondo il quale, fino all'attivazione nell'ambito del FRIE della Sezione per le garanzie, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 12-bis, commi da 2 a 14, della legge regionale n. 4/2005; Visto il proprio decreto 5 agosto 2009, n. 0224/Pres, con il quale e' stato emanato il «Regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio», e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 2, comma 81 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), secondo il quale in via di interpretazione autentica le norme richiamate dall'articolo 13, comma 24, della legge regionale n. 2/2012 sono da intendersi abrogate con efficacia differita alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 2/2012; Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 389 del 6 marzo 2015; Visto il decreto del Direttore centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 693 del 12 marzo 2015 «Articolo 7, comma 34, della legge regionale n. 1/2004. Correzione di errori materiali contenuti nel regolamento approvato con la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2015, n. 389»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI