(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2015) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20; Visti i regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15/R e 9 marzo 2015, n. 2/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21-1295 dell'8 aprile 2015 Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Adeguamento del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica "Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20" e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica")». Art. 1 Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R e' sostituita dalla seguente: «c) domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purche' tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attivita' economica, produttiva o con finalita' di lucro;». 2. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 2 del r.r. 15/R/2004 la parola: «mille» e' sostituita dalla seguente: «cinquemila».