(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2015) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20; 
  Visti i regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15/R  e  9  marzo
2015, n. 2/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  21-1295  dell'8
aprile 2015 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
Regolamento regionale recante: «Adeguamento del regolamento regionale
  6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionale per l'uso
  di acqua  pubblica  "Legge  regionale  5  agosto  2002,  n.  20"  e
  modifiche  al  regolamento  regionale  29  luglio  2003,  n.   10/R
  "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua
  pubblica")». 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 6  dicembre  2004,  n.
                                15/R 
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento  regionale
6 dicembre 2004, n. 15/R e' sostituita dalla seguente: 
    «c)  domestico:  l'utilizzazione  di  acqua   destinata   all'uso
igienico e potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per  il
riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di
orti e giardini e all'abbeveraggio del  bestiame,  purche'  tali  usi
siano  a  servizio  di  insediamenti  di  tipo  residenziale  e   non
configurino un'attivita' economica, produttiva  o  con  finalita'  di
lucro;». 
  2. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 2 del  r.r.  15/R/2004  la
parola: «mille» e' sostituita dalla seguente: «cinquemila».