(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del 21 aprile 2015) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 31 marzo 2015, n. 396 Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Di modificare l'art. 7 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 28 aprile 1993, n. 12 «Regolamento sui requisiti dei bagni di fieno» e' cosi' sostituito: «Art. 7 (Avvio delle attivita') 1. Il legale rappresentante dell'azienda che intenda aprire un bagno di fieno deve dichiarare per iscritto l'intento di avviare l'attivita' al sindaco del comune competente per territorio, indicando la sede della struttura. 2. Il sindaco trasmette copia della dichiarazione di cui al comma 1) al Servizio igiene e sanita' pubblica del comprensorio sanitario territorialmente competente. 3. E' rimandata al sindaco la sospensione dell'attivita', nel caso gli organi di vigilanza ravvisino la mancanza dei presupposti, riferiti al presente regolamento, per un'attivita' sicura» Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 16 aprile 2015 KOMPATSCHER