(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
     della Regione Siciliana (Parte I) n. 13 del 27 marzo 2015) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Visto lo Statuto della Regione; 
  Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 come novellato dal D.P.R.  30
agosto 1975, n. 640; 
  Visto l'articolo 1786 del codice civile; 
  Vista la legge regionale  6  aprile  1996,  n.  27  «Norme  per  il
turismo»; 
  Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 «Disposizioni  per  la
trasparenza, la  semplificazione,  l'efficienza,  l'informatizzazione
della  Pubblica  Amministrazione  e  l'agevolazione  delle  attivita'
economiche. Disposizioni per il  contrasto  alla  corruzione  e  alla
criminalita' organizzata  di  stampo  mafioso.  Disposizioni  per  il
riordino e la semplificazione della legislazione regionale»; 
  Vista la legge regionale  2  agosto  2013,  n.  11  «Norme  per  il
riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia»; 
  Visti i pareri n. 781/14 e n. 1123/14 del  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  resi
rispettivamente nell'adunanza del 17 giugno 2014  e  del  21  ottobre
2014; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del  13  gennaio
2015, di adozione del regolamento; 
  Su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e  lo
spettacolo; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento  disciplina  la  forma  di  ricettivita'
denominata «Albergo diffuso», ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
della  legge  regionale  2  agosto  2013,  n.  11   «Norme   per   il
riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia». 
  2. Per procedere a qualificare un'area borgo rurale o marinaro sono
valutati  elementi  di  elevato  interesse  storico,  monumentale   o
caratterizzati da identita' culturali e paesaggistiche.