(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 13 del 27 marzo 2015) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 come novellato dal D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640; Visto l'articolo 1786 del codice civile; Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 «Norme per il turismo»; Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 «Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle attivita' economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalita' organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale»; Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 «Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia»; Visti i pareri n. 781/14 e n. 1123/14 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, resi rispettivamente nell'adunanza del 17 giugno 2014 e del 21 ottobre 2014; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, di adozione del regolamento; Su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la forma di ricettivita' denominata «Albergo diffuso», ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 «Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia». 2. Per procedere a qualificare un'area borgo rurale o marinaro sono valutati elementi di elevato interesse storico, monumentale o caratterizzati da identita' culturali e paesaggistiche.