(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 15 aprile 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) 1. Il comma 1-bis dell'art. 91 della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1-bis. Al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici la Giunta regionale: a) provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino; b) definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico; c) puo' individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d'acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche: 1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato; 2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d'acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacita' di deflusso; d) l'individuazione di cui alla lettera c) e' effettuata al fine di provvedere contestualmente ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessita' di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumita' e di salvaguardia dei beni esposti.».