(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Liguria n. 12 del 15 aprile 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge regionale 21 giugno  1999,  n.  18  (Adeguamento
  delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali  in
  materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) 
 
  1. Il comma 1-bis dell'art. 91 della legge regionale n.  18/1999  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Al fine di realizzare  una  gestione  unitaria  dei  bacini
idrografici la Giunta regionale: 
  a) provvede al riordino  del  reticolo  idrografico  esistente  sul
territorio  regionale  anche  sulla  base  delle   risultanze   della
pianificazione di bacino; 
  b) definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del  reticolo
idrografico; 
  c) puo' individuare, sulla base  di  specifici  criteri  attuativi,
corsi d'acqua o  loro  tratti,  che  presentino  almeno  le  seguenti
caratteristiche: 
  1)   sottendano   bacini   idrografici   di   modeste   dimensioni,
prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi
di tessuto urbano consolidato; 
  2) pur non  potendosi  classificare  canali  di  drenaggio  urbano,
abbiano  perso,  a  causa  delle   trasformazioni   territoriali   ed
urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del
corso d'acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il
loro recupero in termini di spazi e capacita' di deflusso; 
    d) l'individuazione di cui alla lettera c) e' effettuata al  fine
di  provvedere  contestualmente  ad   una   gradazione   e   ad   una
diversificazione degli obblighi e degli  adempimenti  in  materia  di
polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la
necessita' di individuare, comunque, misure di tutela della  pubblica
e privata incolumita' e di salvaguardia dei beni esposti.».