(Pubblicata nel  Supplemento  n.  1  al  Bollettino  Ufficiale  della
                     Regione Trentino-Alto Adige 
                    n. 18/I-II del 5 maggio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla  legge  regionale  9  dicembre  2014,  n.  11  recante
              "Disposizioni in materia di enti locali" 
 
  1. Nell'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre  2014,  n.  11
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) nel comma 1  dopo  le  parole  "dei  referendum  popolari"  sono
inserite le parole ", sulla base  di  quanto  stabilito  nei  singoli
statuti e regolamenti comunali,"; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. I componenti della Commissione per i  procedimenti  referendari
sono  nominati  dal  Consiglio  dei  comuni,  previa  intesa  tra  il
Consiglio dei comuni stesso e i Presidenti del Tribunale di  Bolzano,
della Sezione di controllo  della  Corte  dei  Conti  avente  sede  a
Bolzano e della Sezione autonoma per  la  provincia  di  Bolzano  del
Tribunale regionale di giustizia amministrativa, e  sono  individuati
mediante sorteggio, a cura del segretario del Consiglio  dei  comuni,
di un membro effettivo  e  di  un  membro  supplente  nell'ambito  di
ciascuna  delle  tre  terne  di  nomi  proposte  rispettivamente  dai
Presidenti medesimi."; 
  c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. Fino alla nomina della  Commissione,  l'ammissibilita'  dei
referendum popolari comunali e'  valutata  dall'organo  previsto  dal
rispettivo statuto e regolamento comunale.".