(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 5 maggio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali" 1. Nell'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 dopo le parole "dei referendum popolari" sono inserite le parole ", sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali,"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I componenti della Commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal Consiglio dei comuni, previa intesa tra il Consiglio dei comuni stesso e i Presidenti del Tribunale di Bolzano, della Sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e della Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario del Consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dai Presidenti medesimi."; c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Fino alla nomina della Commissione, l'ammissibilita' dei referendum popolari comunali e' valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.".