(Pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 dell'8 aprile 2015) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato); Visto l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale. legge finanziaria 2015), ed in particolare: il comma 1 che sostituisce il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 12/2002, e ridefinisce il contenuto del Programma annuale di settore presentato dalla Commissione regionale per l'artigianato; il comma 10, lettera b), ai sensi del quale, tra l'altro, le direttive per le funzioni amministrative del CATA sono emanate entro i termini del regolamento di esecuzione di cui all'art. 75 della legge regionale 12/2002; il comma 17, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare gli incentivi assegnati attraverso il CATA ancorche' relativi ad immobili nei quali l'attivita' viene trasferita ad avvenuto completamento dei lavori di adeguamento e sistemazione; Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), ed in particolare: l'art. 34 che introduce misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive; l'art. 37 che introduce nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) l'art. 32-bis relativo ai vincoli di destinazione per le imprese beneficiarie di incentivi e alla rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo di inosservanza dei vincoli e l'art. 32 ter in materia di conferma degli incentivi in caso di operazioni societarie; l'art. 38 che sostituisce l'art. 48 della legge regionale 7/2000 in materia di procedure concorsuali; Visto il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, in seguito "Testo unico"; Ritenuto opportuno adeguare il citato Testo unico alle modifiche derivanti dalla nuova articolazione del Programma annuale di settore, cosi' come introdotte con la legge regionale 27/2014 nonche' di adottare i conseguenti interventi di coordinamento normativo; Ritenuto opportuno adeguare il citato Testo unico alle novita' introdotte dalle disposizioni di cui alla legge regionale 3/2015, ed in particolare, a quelle concernenti il rispetto del vincolo di destinazione, le operazioni societarie e le operazioni concorsuali; Considerato che le Associazioni degli artigiani piu' rappresentative a livello regionale hanno richiesto la modifica delle modalita' di presentazione della rendicontazione delle spese, prevedendola esclusivamente con PEC; Ritenuto opportuno prevedere i termini entro i quali adottare le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate al CATA; Ritenuto altresi' modificare, l'art. 41 del Testo unico relativo alle spese ammissibili per le imprese di nuova costituzione, prevedendo l'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, lettera b), in quanto in contrasto con la finalita' dell'incentivo di cui all'art. 42-bis, comma 1, della legge regionale 12/2002; Ritenuto altresi' opportuno modificare, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 2, comma 17, della legge regionale 27/2014, l'art. 45, comma 2, lettera b) del Testo unico relativa alla spese ammissibili per artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, prevedendo che la norma ivi prevista possa applicarsi solo per gli immobili gia' adibiti a laboratorio; Visto il "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33", predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali; Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia"; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 475 di data 20 marzo 2015; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI