(Pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione 
      autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 dell'8 aprile 2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge  regionale  22  aprile  2002,  n.  12  e  successive
modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato); 
  Visto l'art. 2 della  legge  regionale  30  dicembre  2014,  n.  27
(Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale  e  annuale.
legge finanziaria 2015), ed in particolare: 
    il comma 1 che sostituisce il comma 3 dell'art.  21  della  legge
regionale 12/2002, e ridefinisce il contenuto del  Programma  annuale
di settore presentato dalla Commissione regionale per l'artigianato; 
    il comma 10, lettera b), ai sensi  del  quale,  tra  l'altro,  le
direttive per le funzioni amministrative del CATA sono emanate  entro
i termini del regolamento di esecuzione  di  cui  all'art.  75  della
legge regionale 12/2002; 
    il comma 17, ai sensi del quale  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata a confermare gli incentivi assegnati attraverso  il  CATA
ancorche' relativi ad immobili nei quali l'attivita' viene trasferita
ad avvenuto completamento dei lavori di adeguamento e sistemazione; 
  Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG -
Riforma delle politiche industriali), ed in particolare: 
    l'art. 34 che introduce misure di contrasto alle delocalizzazioni
produttive; 
    l'art. 37 che introduce nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di  diritto  di  accesso)  l'art.  32-bis  relativo  ai  vincoli   di
destinazione  per  le  imprese  beneficiarie  di  incentivi  e   alla
rideterminazione  dell'incentivo  in  proporzione   al   periodo   di
inosservanza dei vincoli e l'art. 32 ter in materia di conferma degli
incentivi in caso di operazioni societarie; 
    l'art. 38 che sostituisce l'art. 48 della legge regionale  7/2000
in materia di procedure concorsuali; 
  Visto il "Testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", emanato
con proprio decreto  25  gennaio  2012,  n.  033/Pres.  e  successive
modifiche ed integrazioni, in seguito "Testo unico"; 
  Ritenuto opportuno adeguare il citato Testo  unico  alle  modifiche
derivanti dalla nuova articolazione del Programma annuale di settore,
cosi' come introdotte con  la  legge  regionale  27/2014  nonche'  di
adottare i conseguenti interventi di coordinamento normativo; 
  Ritenuto opportuno adeguare il  citato  Testo  unico  alle  novita'
introdotte dalle disposizioni di cui alla legge regionale 3/2015,  ed
in particolare, a quelle  concernenti  il  rispetto  del  vincolo  di
destinazione, le operazioni societarie e le operazioni concorsuali; 
  Considerato   che   le   Associazioni    degli    artigiani    piu'
rappresentative a livello regionale hanno richiesto la modifica delle
modalita'  di  presentazione  della  rendicontazione   delle   spese,
prevedendola esclusivamente con PEC; 
  Ritenuto opportuno prevedere i termini entro i  quali  adottare  le
direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative  delegate  al
CATA; 
  Ritenuto altresi' modificare, l'art. 41 del  Testo  unico  relativo
alle  spese  ammissibili  per  le  imprese  di  nuova   costituzione,
prevedendo l'abrogazione  della  disposizione  di  cui  al  comma  2,
lettera b), in quanto in contrasto con la finalita' dell'incentivo di
cui all'art. 42-bis, comma 1, della legge regionale 12/2002; 
  Ritenuto altresi' opportuno modificare, in  ottemperanza  a  quanto
previsto dal citato art. 2, comma 17, della legge regionale  27/2014,
l'art. 45, comma 2, lettera b) del Testo unico  relativa  alla  spese
ammissibili    per    artigianato    artistico,    tradizionale     e
dell'abbigliamento su misura, prevedendo che la  norma  ivi  prevista
possa applicarsi solo per gli immobili gia' adibiti a laboratorio; 
  Visto il  "Regolamento  recante  modifiche  al  Testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti  a
favore del settore artigiano,  emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione 25 gennaio 2012, n. 33",  predisposto  dalla  Direzione
centrale  attivita'  produttive,  commercio,  cooperazione,   risorse
agricole e forestali; 
  Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente
ad oggetto "Determinazione  della  forma  di  governo  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi
dell'art. 12 dello Statuto di autonomia"; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 475 di data  20
marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento  recante  modifiche  al  Testo  unico
delle  disposizioni  regolamentari  in   materia   di   incentivi   e
finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del
Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" nel  testo  allegato
al presente provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI