(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 22 aprile 2015) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»; Visto in particolare l'art. 21 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dall'art. 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2001 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007», in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unita' locali nel territorio regionale che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario; Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», emanato con proprio decreto 2 aprile 2014, n. 071/Pres., come modificato con proprio decreto 6 giugno 2014, n. 0106/Pres., di seguito Regolamento, con il quale e' stata data attuazione al sopra citato art. 21 della legge regionale n. 11/2009; Considerato che l'art. 5 del Regolamento contiene un riferimento al Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007, scaduto il 31 dicembre 2013, in base al quale era possibile dare esecuzione agli aiuti in questione per un ulteriore periodo di sei mesi dalla scadenza; Considerato che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giugno 2014 e' stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in vigore dal 1° luglio 2014; Ritenuto di adeguare il riferimento contenuto nell'art. 5 del Regolamento alla normativa comunitaria da ultimo citata, attualmente in vigore, in materia di aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Considerato che l'art. 7 del Regolamento prevede che la domanda di contributo possa essere presentata entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarieta' difensivo, pari ad un massimo di 12 mesi, con riferimento al quale puo' essere presentata la singola domanda; Considerato che le imprese le quali utilizzano il contratto di solidarieta' difensivo sono solitamente interessate da significativi processi di riorganizzazione aziendale e di risanamento economico e finanziario che prevedono l'espletamento di una notevole mole di adempimenti; Ritenuta pertanto l'opportunita', al fine di garantire il maggiore accesso possibile al contributo di cui all'art. 21 della legge regionale n. 11/2009, di individuare un termine piu' ampio di quello attuale per la presentazione della domanda, prevedendo che la domanda stessa possa essere presentata entro centottanta giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarieta' difensivo, pari ad un massimo di 12 mesi, con riferimento al quale puo' essere richiesto il beneficio regionale; Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 24 marzo 2015 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2015, n. 608, con la quale e' stato approvato il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2014, n. 71»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2014, n. 71», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI