(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 22 aprile 2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 4 giugno  2009,  n.  11,  recante  «Misure
urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,  sostegno  al
reddito dei lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori
pubblici»; 
  Visto in particolare l'art. 21 della legge  regionale  n.  11/2009,
come modificato dall'art. 11, comma  31,  della  legge  regionale  23
luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del  bilancio  2009  e  del
bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2001 ai sensi  dell'art.  34
della legge regionale 21/2007», in base  al  quale  l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o  unita'
locali nel territorio regionale che, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a  quanto
previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire
all'integrazione della  retribuzione  dei  lavoratori  impiegati  sul
territorio  regionale  interessati  dalla  conseguente  riduzione  di
orario; 
  Visto  il  «Regolamento  per  la  concessione  e  l'erogazione   di
contributi per il sostegno alle imprese che  stipulano  contratti  di
solidarieta' difensivi e per l'integrazione  della  retribuzione  dei
lavoratori interessati dalla  conseguente  riduzione  dell'orario  di
lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n.
11 (Misure  urgenti  in  materia  di  sviluppo  economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici)», emanato con proprio  decreto  2  aprile  2014,  n.
071/Pres., come modificato con proprio  decreto  6  giugno  2014,  n.
0106/Pres., di seguito  Regolamento,  con  il  quale  e'  stata  data
attuazione al sopra citato art. 21 della legge regionale n. 11/2009; 
  Considerato che l'art. 5 del Regolamento contiene un riferimento al
Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione  del  24  luglio  2007
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca  e  recante  modifica  del
regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato  sulla  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007,  scaduto  il
31 dicembre 2013, in base al quale era possibile dare esecuzione agli
aiuti in questione  per  un  ulteriore  periodo  di  sei  mesi  dalla
scadenza; 
  Considerato che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  serie
L n. 190/45 del 28 giugno 2014 e'  stato  pubblicato  il  Regolamento
(UE) n. 717/2014  della  Commissione  del  27  giugno  2014  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, in vigore dal 1° luglio 2014; 
  Ritenuto di adeguare  il  riferimento  contenuto  nell'art.  5  del
Regolamento alla normativa comunitaria da ultimo citata,  attualmente
in vigore, in materia di aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura; 
  Considerato che l'art. 7 del Regolamento prevede che la domanda  di
contributo  possa  essere  presentata  entro  sessanta  giorni  dalla
conclusione del periodo di esecuzione del contratto  di  solidarieta'
difensivo, pari ad un massimo di 12 mesi, con  riferimento  al  quale
puo' essere presentata la singola domanda; 
  Considerato che le imprese le  quali  utilizzano  il  contratto  di
solidarieta' difensivo sono solitamente interessate da  significativi
processi di riorganizzazione aziendale e di risanamento  economico  e
finanziario che prevedono l'espletamento  di  una  notevole  mole  di
adempimenti; 
  Ritenuta pertanto l'opportunita', al fine di garantire il  maggiore
accesso possibile al  contributo  di  cui  all'art.  21  della  legge
regionale n. 11/2009, di individuare un termine piu' ampio di  quello
attuale per la presentazione della domanda, prevedendo che la domanda
stessa  possa  essere  presentata  entro  centottanta  giorni   dalla
conclusione del periodo di esecuzione del contratto  di  solidarieta'
difensivo, pari ad un massimo di 12 mesi, con  riferimento  al  quale
puo' essere richiesto il beneficio regionale; 
  Sentita la Commissione regionale per il lavoro,  che  nella  seduta
del 24 marzo 2015 ha esaminato  lo  schema  di  regolamento  all'uopo
predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  2  aprile  2015,  n.
608, con la quale e' stato approvato il «Regolamento di  modifica  al
Regolamento per la concessione e l'erogazione di  contributi  per  il
sostegno  alle  imprese  che  stipulano  contratti  di   solidarieta'
difensivi e per  l'integrazione  della  retribuzione  dei  lavoratori
interessati dalla conseguente riduzione  dell'orario  di  lavoro,  ai
sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure
urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,  sostegno  al
reddito dei lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori
pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 2  aprile
2014, n. 71»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica  al  Regolamento  per  la
concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese
che   stipulano   contratti   di   solidarieta'   difensivi   e   per
l'integrazione della retribuzione dei  lavoratori  interessati  dalla
conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai  sensi  dell'art.  21
della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia
di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e
delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori  pubblici),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2014, n. 71», nel testo
allegato  al  presente  provvedimento  di   cui   costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI