(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
              parte prima - n. 117 del 27 maggio 2015) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Principi generali e finalita' 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 2,  comma  1,
lettera   g),    dello    Statuto    regionale,    riconosce    negli
emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti  e
nelle  loro  comunita'  una  componente  essenziale  della   societa'
regionale. 
  2. Gli emiliano-romagnoli nel mondo  costituiscono  una  importante
risorsa per lo sviluppo economico,  sociale  e  culturale  sia  della
regione Emilia-Romagna che dei territori di  insediamento,  favorendo
le politiche di collaborazione internazionale della Regione. 
  3. La Regione da' priorita' al rafforzamento dei legami con i Paesi
di insediamento anche attraverso il maggiore utilizzo degli strumenti
di interrelazione sia diretta che informatica. 
  4. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla
Costituzione ed in armonia con le iniziative  statali  e  dell'Unione
europea,  anche  coordinandosi  con  eventuali  iniziative  di  altre
Regioni, definisce le proprie  azioni  per  la  valorizzazione  degli
emiliano-romagnoli  nel  mondo  attraverso  specifici  programmi   di
intervento. In tale ambito la  Regione  Emilia-Romagna  promuove,  in
particolare, lo sviluppo degli  ideali  federalistici  europei  e  di
dialogo e reciproca collaborazione con i popoli di  tutto  il  mondo,
anche utilizzando i programmi e le risorse dell'Unione europea. 
  5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2,  la  Regione  attua,  promuove  e
sostiene: 
    a) iniziative di collaborazione negli Stati dell'Unione europea e
negli  altri  Stati   di   insediamento   degli   emiliano-romagnoli,
attraverso   la   valorizzazione   del    ruolo    delle    comunita'
emiliano-romagnole; 
    b) iniziative all'estero volte a favorire lo sviluppo economico e
professionale delle comunita', anche attraverso il  collegamento  con
il tessuto imprenditoriale e produttivo della regione d'origine; 
    c)  iniziative  di  interscambio,   per   la   diffusione   delle
opportunita'  di  lavoro  e  di   accrescimento   professionale   dei
lavoratori; 
    d) attivita' culturali,  anche  di  ricerca  storica,  dirette  a
conservare e valorizzare l'identita' culturale della terra di origine
e rinsaldare i rapporti con  l'Emilia-Romagna,  nonche'  ad  inserire
l'esperienza migratoria  degli  emiliano-romagnoli  all'estero  nella
formazione dei cittadini della regione, in particolare dei giovani; 
    e) iniziative degli  enti  locali  in  materia  migratoria  e  di
rapporti  internazionali,   riguardanti   le   politiche   familiari,
socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative ed  informative
o volte  a  conservare  e  valorizzare  la  cultura  d'origine  negli
emiliano-romagnoli all'estero; 
    f)  attivita'  di  associazioni,  loro  federazioni,   di   altri
organismi  ed  istituzioni,  aventi   sede   in   Emilia-Romagna   ed
all'estero,   che   operino   con   continuita'   a   favore    degli
emiliano-romagnoli nel mondo; 
  g) interventi volti ad agevolare l'inserimento ed il  reinserimento
sociale e lavorativo degli emigrati italiani e dei  loro  discendenti
che rientrano nel territorio regionale. 
  6. La Regione attua  specifici  interventi  in  caso  di  emergenza
socio-economica  nei  Paesi  di  insediamento  delle   comunita'   di
emiliano-romagnoli. 
  7. La Regione svolge a favore degli  emiliano-romagnoli  all'estero
gli  interventi  indicati  al  Titolo  III.  Tali   interventi   sono
sviluppati: 
    a) in coordinamento con altre istituzioni  ed  organizzazioni  la
cui attivita' sia finalizzata alla cooperazione a livello europeo  ed
internazionale,  allo  sviluppo  dell'economia  regionale   ed   alla
valorizzazione  del  fenomeno   migratorio,   inteso   come   risorsa
dell'intera societa' regionale; 
    b) operando in rapporto collaborativo con gli emiliano-romagnoli,
anche attraverso le loro associazioni e federazioni, per valorizzarne
il ruolo, le competenze  professionali  ed  imprenditoriali,  nonche'
l'integrazione nei Paesi di insediamento. 
  8. Per l'attuazione della presente legge, la  Regione  si  rapporta
con le istituzioni della Repubblica, dell'Unione europea  e  con  gli
organismi rappresentativi degli italiani all'estero.