(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" FESR per il periodo 2014-2020, di cui agli articoli 26, 27, 29, e 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, (Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006), nonche' degli interventi di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014), previsti dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020 di cui al punto 2 "Programmi di Azione e Coesione" della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015, n. 10 (Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 242, della legge 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20), e' costituito il Fondo POR FESR 2014-2020, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, da gestire con contabilita' separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato). 2. Al Fondo affluiscono: a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020; c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, a valere sul Fondo, di cui all'articolo 19, comma 4, lettera a), della legge regionale 21/2007; d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007; e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020. 3. Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella disponibilita' del medesimo. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma operativo, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.