(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
              Istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 
 
  1. Per il finanziamento degli  interventi  previsti  dal  Programma
Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della  crescita
e dell'occupazione" FESR  per  il  periodo  2014-2020,  di  cui  agli
articoli 26, 27, 29, e 96  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   17   dicembre   2013,
(Disposizioni comuni sul Fondo europeo  di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul  Fondo  di  coesione,  sul  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che  abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006), nonche' degli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 242, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(Legge di stabilita' 2014), previsti dal Programma d'Azione  Coesione
2014-2020 di cui al punto 2 "Programmi di Azione  e  Coesione"  della
delibera  del  Comitato  Interministeriale  per   la   Programmazione
Economica (CIPE) 18 gennaio 2015, n. 10 (Definizione dei  criteri  di
cofinanziamento pubblico  nazionale  dei  programmi  europei  per  il
periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. 
  Programmazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 242, della
legge 147/2013 previsti nell'Accordo  di  Partenariato  2014-20),  e'
costituito il Fondo POR FESR 2014-2020, di seguito denominato  Fondo,
ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n.  21
(Norme in materia di programmazione  finanziaria  e  di  contabilita'
regionale),  presso  la  Direzione  centrale   finanze,   patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, da
gestire con contabilita'  separata,  secondo  quanto  disposto  dalla
legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio  nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato). 
  2. Al Fondo affluiscono: 
  a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla  decisione
della Commissione europea di  approvazione  del  Programma  Operativo
Regionale FESR 2014-2020, a valere  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale (FESR); 
  b) le risorse appositamente  assegnate  dallo  Stato  al  Programma
operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020; 
  c)  le  risorse  proprie   che   l'Amministrazione   regionale   e'
autorizzata a concedere a titolo  di  cofinanziamento  regionale  del
piano finanziario complessivo del Programma operativo, a  valere  sul
Fondo, di cui all'articolo 19,  comma  4,  lettera  a),  della  legge
regionale 21/2007; 
  d) le risorse destinate  dalla  Regione  alla  costituzione  di  un
parco-progetti ammissibile  a  finanziamento  comunitario,  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007; 
  e) le ulteriori eventuali somme  derivanti  da  rientri,  economie,
rimborsi o comunque destinate dalla  Regione  all'integrazione  delle
risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo  e  di
cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020. 
  3. Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella  disponibilita'
del  medesimo.   La   Giunta   regionale   definisce,   con   propria
deliberazione, l'allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute
fiscali e delle spese per la  tenuta  del  conto,  nell'ambito  degli
interventi previsti dal Programma operativo, quali risorse aggiuntive
al piano finanziario approvato.