(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
            Abruzzo n. 51 - Speciale - del 9 giugno 2015) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio regionale n. 33/3 del 26.5.2015; 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
           Inserimento dell'art. 25-bis nella L.R. 44/1999 
 
  1. Dopo l'art. 25 della legge  regionale  21  luglio  1999,  n.  44
(Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale  pubblica)
e' inserito il seguente: 
  "Art. 25-bis (Liquidazione delle ATER). 
  1.Quando  la  situazione  economica,  finanziaria  e   patrimoniale
raggiunga un livello di criticita' tale da non potere  assicurare  la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero
l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti  liquidi  ed  esigibili
nei confronti dei terzi, il Presidente della  Giunta  regionale,  con
proprio decreto,  su  proposta  dell'Assessore  preposto  al  settore
vigilante, dichiara l'Azienda in liquidazione coatta  amministrativa;
gli organi in carica  decadono.  Con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale, e' nominato  un  commissario  per  la  liquidazione
dell'ente.  Il  commissario  provvede   all'estinzione   dei   debiti
esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla  data  della
liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione  del
patrimonio dell'ente alienabile sulla base della normativa statale in
vigore, avvalendosi  del  personale  dipendente  dell'ATER  posta  in
liquidazione. Con decreto del Presidente della Giunta  regionale,  su
proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, il  patrimonio
vincolato  alla  finalita'  di  edilizia  residenziale  pubblica   e'
attribuito ad altre ATER regionali. Con il medesimo provvedimento  il
personale a tempo indeterminato  e'  trasferito,  presso  altra  ATER
regionale e/o presso altri enti pubblici vigilati dalla  Regione.  Il
personale  mantiene  il   trattamento   economico   fondamentale   ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte
al momento del trasferimento nonche'  l'inquadramento  previdenziale.
Nel caso in  cui  il  predetto  trattamento  economico  risulti  piu'
elevato rispetto a quello previsto, e' attribuito per  la  differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con  lo  stesso  decreto  e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le  qualifiche  e
le posizioni economiche del personale assegnato.".