(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 - Speciale - del 9 giugno 2015) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio regionale n. 33/3 del 26.5.2015; Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Inserimento dell'art. 25-bis nella L.R. 44/1999 1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e' inserito il seguente: "Art. 25-bis (Liquidazione delle ATER). 1.Quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticita' tale da non potere assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, dichiara l'Azienda in liquidazione coatta amministrativa; gli organi in carica decadono. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' nominato un commissario per la liquidazione dell'ente. Il commissario provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente alienabile sulla base della normativa statale in vigore, avvalendosi del personale dipendente dell'ATER posta in liquidazione. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, il patrimonio vincolato alla finalita' di edilizia residenziale pubblica e' attribuito ad altre ATER regionali. Con il medesimo provvedimento il personale a tempo indeterminato e' trasferito, presso altra ATER regionale e/o presso altri enti pubblici vigilati dalla Regione. Il personale mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.".