(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia  Romagna  -
  Parte prima - n. 21 del 18 giugno 2015) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 12 
                 della legge regionale n. 3 del 2011 
 
  1. Alla rubrica dell'articolo 12 della  legge  regionale  9  maggio
2011, n.  3  (Misure  per  l'attuazione  coordinata  delle  politiche
regionali a  favore  della  prevenzione  del  crimine  organizzato  e
mafioso, nonche' per la promozione della cultura  della  legalita'  e
della cittadinanza responsabile) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «. Osservatorio regionale sui fenomeni connessi  al  crimine
organizzato e mafioso». 
  2. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del  2011
dopo le parole «Giunta  regionale»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
attraverso l'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al  crimine
organizzato e mafioso,». 
  3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del  2011
e' sostituito dai seguenti: 
  «2. L'Osservatorio regionale, operante  nella  struttura  regionale
competente: 
    a)  assicura  la  valorizzazione  e  il   costante   monitoraggio
dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative  di  cui  alla
presente  legge,  comprese  quelle  di  cui  all'articolo  10,  e  ne
rappresenta il punto  di  riferimento  nei  confronti  dell'Assemblea
legislativa, dei cittadini e delle associazioni; 
    b)  opera  in  collegamento  con  gli  Enti  locali  e  con   gli
osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); 
    c)  mantiene  un  rapporto  di  costante  consultazione  con   le
associazioni di cui  all'articolo  4,  anche  al  fine  di  acquisire
indicazioni propositive e sulle migliori pratiche; 
    d) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno  triennale
sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna,
sulla base del monitoraggio di  fenomeni  che  concorrono  o  possono
favorirne lo sviluppo sul territorio regionale; 
    e)  organizza  seminari  tematici  e  iniziative   di   carattere
culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso,  in
raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 15; 
    f) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi  di  cui
all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1; 
    g) condivide analisi e informazioni con gli strumenti di indagine
e di osservatorio previsti dalla legge regionale n.  11  del  2010  e
dalla legge regionale 12 maggio  2014,  n.  3  (Disposizioni  per  la
promozione  della  legalita'  e  della  responsabilita'  sociale  nei
settori dell'autotrasporto, del  facchinaggio,  della  movimentazione
merci e dei servizi complementari); 
    h)  predispone,  con   cadenza   almeno   biennale,   una   mappa
georeferenziata del territorio regionale che,  sulla  base  dei  dati
forniti dai soggetti competenti e coinvolti, individui: 
      1) le zone maggiormente  esposte  a  fenomeni  di  criminalita'
evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose; 
      2) i beni immobili definitivamente confiscati alla criminalita'
organizzata ed il loro attuale utilizzo. 
  2-bis. L'Osservatorio cura, dedicando ad essa  un'apposita  sezione
del Rapporto di cui al comma 2, lett. d), l'attivita' di monitoraggio
sui beni  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  nella  regione
Emilia-Romagna, con il proposito di facilitare le attivita' di studio
ed il riutilizzo sociale dei beni.». 
  4. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del  2011
dopo le parole «la Regione promuove» sono aggiunte le  seguenti:  «il
raccordo tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 10».