(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - Parte prima - n. 21 del 18 giugno 2015) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 1. Alla rubrica dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonche' per la promozione della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso». 2. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole «Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, attraverso l'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso,». 3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 e' sostituito dai seguenti: «2. L'Osservatorio regionale, operante nella struttura regionale competente: a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dell'Assemblea legislativa, dei cittadini e delle associazioni; b) opera in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche; d) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale; e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 15; f) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1; g) condivide analisi e informazioni con gli strumenti di indagine e di osservatorio previsti dalla legge regionale n. 11 del 2010 e dalla legge regionale 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la promozione della legalita' e della responsabilita' sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari); h) predispone, con cadenza almeno biennale, una mappa georeferenziata del territorio regionale che, sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti e coinvolti, individui: 1) le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalita' evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose; 2) i beni immobili definitivamente confiscati alla criminalita' organizzata ed il loro attuale utilizzo. 2-bis. L'Osservatorio cura, dedicando ad essa un'apposita sezione del Rapporto di cui al comma 2, lett. d), l'attivita' di monitoraggio sui beni confiscati alla criminalita' organizzata nella regione Emilia-Romagna, con il proposito di facilitare le attivita' di studio ed il riutilizzo sociale dei beni.». 4. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole «la Regione promuove» sono aggiunte le seguenti: «il raccordo tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 10».