(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Piemonte n. 24 del 18 giugno 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione riconosce il diritto di  ogni  cittadino  a  ricevere
cure a base  di  cannabis  (di  seguito  canapa)  e  principi  attivi
cannabinoidi, in considerazione dei dati scientifici a sostegno della
loro efficacia. 
  2. La Regione detta  disposizioni  organizzative  relative  all'uso
terapeutico di canapa e principi attivi cannabinoidi nell'ambito  del
servizio sanitario regionale, nel rispetto della normativa  nazionale
in materia e,  in  particolare,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza),  del
decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  (Attuazione   della
direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica -  relativa
a un codice comunitario  concernente  i  medicinali  per  uso  umano,
nonche' della direttiva 2003/94/CE), del  decreto-legge  17  febbraio
1998, n. 23  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  sperimentazioni
cliniche in campo oncologico e altre misure  in  materia  sanitaria),
convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94  e  del
decreto ministeriale 11 febbraio 1997 (Modalita' di  importazione  di
specialita' medicinali registrate all'estero).