(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, per sviluppare la cultura del consumo critico come modello di vita virtuoso avente vantaggi sia economici che ambientali e sociali, promuove e sostiene progetti e attivita' di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti come definiti all'articolo 2, favorisce le azioni dei soggetti di cui al comma 2, individuando le strategie, gli obiettivi e le modalita' di intervento e garantendone la diffusione su tutto il territorio regionale, con le seguenti finalita': a) sostenere le fasce di popolazione piu' esposte al rischio di' impoverimento; b) consentire una riduzione dei rifiuti conferiti in discarica; c) ridurre i costi di smaltimento; d) favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. 2. I progetti e le attivita' di cui al comma 1 sono promossi dai seguenti soggetti: a) gli enti locali, singoli ed associati; b) i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"); c) i soggetti iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato); d) i soggetti iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale); e) i soggetti iscritti all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). 3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare i progetti e le attivita' di cui al comma 1 anche in collaborazione con i produttori ed i distributori presenti sul territorio regionale, con le loro associazioni di categoria, nonche' con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti).