(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione, per sviluppare la cultura del consumo  critico  come
modello di vita virtuoso avente vantaggi sia economici che ambientali
e sociali, promuove e sostiene  progetti  e  attivita'  di  recupero,
valorizzazione e  distribuzione  dei  beni  invenduti  come  definiti
all'articolo 2, favorisce le azioni dei soggetti di cui al  comma  2,
individuando le strategie, gli obiettivi e le modalita' di intervento
e garantendone la diffusione su tutto il territorio regionale, con le
seguenti finalita': 
    a) sostenere le fasce di popolazione piu' esposte al rischio  di'
impoverimento; 
    b) consentire una riduzione dei rifiuti conferiti in discarica; 
    c) ridurre i costi di smaltimento; 
    d) favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. 
  2. I progetti e le attivita' di cui al comma 1  sono  promossi  dai
seguenti soggetti: 
    a) gli enti locali, singoli ed associati; 
    b) i  soggetti  iscritti  all'albo  regionale  delle  cooperative
sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n.
18  (Norme  di  attuazione  della  legge  8  novembre  1991,  n.  381
"Disciplina delle cooperative sociali"); 
    c) i soggetti iscritti al registro regionale delle organizzazioni
di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 agosto
1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato); 
    d) i soggetti iscritti al registro regionale  delle  associazioni
di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge  regionale  7
febbraio 2006, n. 7  (Disciplina  delle  associazioni  di  promozione
sociale); 
    e) i soggetti  iscritti  all'anagrafe  delle  Organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale (Onlus)  di  cui  all'articolo  11  del
decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460   (Riordino   della
disciplina  tributaria   degli   enti   non   commerciali   e   delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). 
  3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare i progetti e  le
attivita' di cui al comma 1 anche in collaborazione con i  produttori
ed i distributori presenti sul  territorio  regionale,  con  le  loro
associazioni  di  categoria,  nonche'   con   le   associazioni   dei
consumatori e degli  utenti  iscritte  all'elenco  regionale  di  cui
all'articolo  6  della  legge  regionale  26  ottobre  2009,  n.   24
(Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti).