(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 23 giugno 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge statutaria: PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 123 della Costituzione: Visto l'art. 57 dello Statuto; Considerato quanto segue: 1. Nel quadro di riforma dello Statuto regionale e del regolamento d'Aula in vista del prossimo rinnovo del Consiglio, che portera' a quaranta i componenti dell'Assemblea consiliare, e' opportuno modificare il sistema di elezione dei componenti il Collegio di garanzia introducendo il voto limitato e abbreviando la durata in carica dei componenti; Approva la presente legge statutaria; Art. 1 Modifiche all'art. 57 dello Statuto 1. Il comma 5 dell'art. 57 dello Statuto e' sostituito dal seguente: «5. Il collegio di garanzia e' costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; e' composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.». La presente legge statutaria e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana. Firenze, 16 giugno 2015 ROSSI (Omissis)