(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 176 del 16 luglio 2015) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita' generali 1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi agli artt. 2 e 3 della Costituzione, all'art. 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), all'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, ai principi contenuti nella comunicazione della Commissione europea COM(2011) 173 del 5 aprile 2011 «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020», alla raccomandazione del Consiglio 2013/C 378/01 del 9 dicembre 2013 relativa a misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri e alla Strategia nazionale per l'inclusione di rom, sinti e caminanti, nell'ambito delle proprie competenze: a) favorisce il superamento di tutte le condizioni che possono determinare esclusione sociale e stigmatizzazione di gruppi e singole persone, con l'obiettivo di garantire una maggiore coesione sociale e il benessere dell'intera comunita'; b) promuove le pari opportunita' delle comunita' rom e sinte nel quadro dei diritti, dei doveri e delle responsabilita' nei confronti della societa' e delle istituzioni; c) riconosce le identita' culturali e sociali di rom e sinti, ne sostiene i processi di autonomia e responsabilizzazione, nel rispetto della normativa vigente. 2. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), favorisce per le persone rom e sinte l'accesso alla fruizione dei servizi in condizioni di parita' di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, anche avvalendosi del centro regionale sulle discriminazioni istituito ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2). 3. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarieta' previsto dall'art. 118 della Costituzione, agisce in raccordo con i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza), il Difensore civico regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bologna, l'Ufficio scolastico regionale, le parti sociali e i soggetti del terzo settore, promuovendo inoltre il confronto con le rappresentanze regionali legalmente costituite delle comunita' rom e sinte.