(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione Emilia-Romagna  -
                Parte I - n. 176 del 16 luglio 2015) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Principi e finalita' generali 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi agli artt. 2  e  3  della
Costituzione, all'art.  2  della  Convenzione  ONU  sui  diritti  del
fanciullo, recepita con legge 27 maggio 1991,  n.  176  (Ratifica  ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta  a  New
York il 20  novembre  1989),  all'art.  6  del  Trattato  sull'Unione
europea, ai principi contenuti nella comunicazione della  Commissione
europea COM(2011) 173 del  5  aprile  2011  «Quadro  dell'UE  per  le
strategie nazionali di integrazione  dei  Rom  fino  al  2020»,  alla
raccomandazione del Consiglio  2013/C  378/01  del  9  dicembre  2013
relativa a misure efficaci per l'integrazione  dei  Rom  negli  Stati
membri e alla Strategia nazionale per l'inclusione di  rom,  sinti  e
caminanti, nell'ambito delle proprie competenze: 
  a) favorisce il superamento di  tutte  le  condizioni  che  possono
determinare esclusione sociale e stigmatizzazione di gruppi e singole
persone, con l'obiettivo di garantire una maggiore coesione sociale e
il benessere dell'intera comunita'; 
  b) promuove le pari opportunita' delle comunita' rom  e  sinte  nel
quadro dei diritti, dei doveri e delle responsabilita' nei  confronti
della societa' e delle istituzioni; 
  c) riconosce le identita' culturali e sociali di rom  e  sinti,  ne
sostiene i processi di autonomia e responsabilizzazione, nel rispetto
della normativa vigente. 
  2. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi  dell'art.  48  della  legge
regionale 22  dicembre  2009,  n.  24  (Legge  finanziaria  regionale
adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 in coincidenza con l'approvazione del  bilancio  di  previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010  e  del
bilancio pluriennale 2010-2012), favorisce per le persone rom e sinte
l'accesso alla fruizione dei servizi  in  condizioni  di  parita'  di
trattamento e  senza  discriminazione,  diretta  o  indiretta,  anche
avvalendosi del centro regionale sulle discriminazioni  istituito  ai
sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5
(Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri  immigrati.
Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n.  14  e  12  marzo
2003, n. 2). 
  3. In attuazione di  quanto  previsto  dal  presente  articolo,  la
Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie  competenze  e  nel
rispetto del principio di sussidiarieta' previsto dall'art. 118 della
Costituzione, agisce in raccordo con  i  comuni  e  le  loro  unioni,
costituite ai sensi della legge regionale 21  dicembre  2012,  n.  21
(Misure  per  assicurare  il  governo  territoriale  delle   funzioni
amministrative secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione
e  adeguatezza),  il  Difensore  civico  regionale,  il  Garante  per
l'infanzia  e  l'adolescenza  regionale,  la  Prefettura  -   Ufficio
territoriale del Governo di Bologna, l'Ufficio scolastico  regionale,
le parti sociali e i soggetti del terzo settore, promuovendo  inoltre
il confronto con le rappresentanze  regionali  legalmente  costituite
delle comunita' rom e sinte.