(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
  Regione Siciliana (p.I) n. 29 del 17 luglio 2015 (n.23) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha Approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Modifiche all'articolo 19 della 
                legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 
 
  1. Fino al termine di cui  all'articolo  253,  comma  20  bis,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6  dell'articolo
19 della legge regionale 12 luglio 2011, n.  12,  e'  sostituito  dai
seguenti: 
    "6. Per gli appalti  di  lavori,  servizi  o  forniture  che  non
abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui  il  criterio  di
aggiudicazione  sia  quello  del  prezzo  piu'  basso,  la   stazione
appaltante puo' prevedere nel  bando  che  si  applichi  il  criterio
dell'esclusione automatica dalla gara delle  offerte  che  presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia  di  anomalia
individuata al comma 6 bis. 
    6  bis.  La  soglia  di  anomalia  e'  individuata  dalla   media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte  ammesse,  con
esclusione del dieci per  cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e  quelle  di  minor
ribasso, incrementata o decrementata  percentualmente  di  un  valore
pari alla prima cifra, dopo  la  virgola,  della  somma  dei  ribassi
offerti dai concorrenti ammessi.  L'incremento  o  il  decremento  e'
stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma  dei
ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente  se  pari  o
dispari.  Nel  caso  in  cui  il  valore  cosi'  determinato  risulti
inferiore  all'offerta  di  minor  ribasso  ammessa,   la   gara   e'
aggiudicata a quest'ultima. Per la  determinazione  della  media,  in
caso di presentazione di  offerte  aventi  identico  ribasso,  queste
ultime sono computate una  sola  volta.  La  facolta'  di  esclusione
automatica non  e'  comunque  esercitabile  quando  il  numero  delle
offerte ammesse e' inferiore a 10; in tal caso si applica  l'articolo
86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. 
    6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al  25  per
cento producono, nell'offerta, le relative analisi giustificative che
sono  valutate  dalla  Commissione  di  gara   nel   caso   risultino
aggiudicatarie in sede di verifica di congruita' dell'offerta. 
    6  quater.  Con   decreto   dell'Assessore   regionale   per   le
infrastrutture e  la  mobilita'  sono  individuate  le  modalita'  di
verifica per la congruita'  dell'offerta  e  le  eventuali  ulteriori
disposizioni  per  la  valutazione  della   corrispondenza   fra   le
previsioni formulate in sede di verifica di congruita' dell'offerta e
l'esecuzione delle opere.".