(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 36 del 20 luglio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge statutaria: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 123 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 e l'articolo 79 dello Statuto; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La previsione statutaria di cui  all'articolo  16  esclude  la
formazione di gruppi consiliari composti da un solo  consigliere,  ad
eccezione del gruppo formato da un consigliere che sia l'unico eletto
di una lista presentata alle elezioni regionali; 
    2. Si ritiene opportuno completare la suddetta  disposizione  con
un'ulteriore previsione derogatoria, che appare coerente  con  quella
gia'  espressa,  consentendo  il  permanere  anche  di  quei   gruppi
consiliari, gia' costituiti da piu' consiglieri eletti in  una  lista
presentata  alle  elezioni  regionali,  che  vedano   successivamente
ridursi la propria composizione fino ad un  unico  consigliere,  come
conseguenza di mutamenti di composizione  politica  che  portino  gli
altri  appartenenti  al  gruppo  a   scegliere,   nel   corso   della
legislatura, altri gruppi consiliari; 
  approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'articolo 16 dello Statuto 
 
  1. Alla fine del  comma  2  dell'articolo  16  dello  Statuto  sono
aggiunte  le  parole:  "oppure  l'unico  rimanente,  per  effetto  di
successive  riduzioni  di  componenti,  di  un  gruppo   in   origine
costituito da piu' eletti  di  una  lista  presentata  alle  elezioni
regionali.". 
  La presente legge statutaria e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 15 luglio 2015 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai
sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con  prima
deliberazione in data 27 gennaio 2015 e con seconda deliberazione  in
data 28 marzo 2015, e' promulgata  ai  sensi  dell'articolo  3  della
legge regionale 23 novembre  2007,  n.  62,  in  assenza  di  ricorso
governativo  e  di  richieste  di  referendum  nei  termini  di   cui
all'avviso pubblicato in data 10 aprile 2015. 
 
(Omissis).