(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 36 del 20 luglio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge statutaria: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto  l'articolo  117,  quarto  comma,  e  l'articolo  133   della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 74 dello Statuto; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La Regione favorisce, nell'ottica del risparmio  della  spesa,
della razionalizzazione e della semplificazione dell'esercizio  delle
funzioni  pubbliche,  le  fusioni  dei  comuni,  nel  rispetto  della
volonta' delle popolazioni interessate; 
    2. In  particolare,  l'attuazione  della  politica  regionale  in
materia di fusione  dei  comuni  ha  evidenziato  negli  anni  alcune
problematicita'  nella  verifica  della  volonta'  delle  popolazioni
interessate di fronte alle iniziative di  aggregazione,  per  la  cui
soluzione sono state  adottate  specifiche  disposizioni  legislative
procedurali; 
    3. Si e', altresi',  constatata  l'estrema  difficolta'  per  gli
elettori  toscani  di  esercitare  l'iniziativa   popolare   per   la
presentazione di proposte di legge di fusione di  comuni,  stante  la
vigente disposizione dell'articolo 74, comma  1,  dello  Statuto  che
richiede, in  via  generale,  che  tutte  le  proposte  di  legge  di
iniziativa  popolare  siano  accompagnate  da  cinquemila  firme   di
elettori della Regione, senza tenere conto della  specificita'  delle
proposte di fusione, il cui interesse e' verosimilmente  circoscritto
al territorio dei comuni interessati,  spesso  di  minime  dimensioni
demografiche, dove il numero di firme previsto dalla norma statutaria
e' pressoche' impossibile da raggiungere; 
    4.  Ritenuto  opportuno,  onde  non  vanificare  in  questi  casi
l'iniziativa popolare, individuare il medesimo  ambito  territoriale,
sia per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle
proposte di legge, sia per la successiva consultazione referendaria; 
    5. Appare conseguentemente  necessario  abbassare  il  numero  di
firme richiesto  per  la  presentazione  delle  leggi  di  iniziativa
popolare relative alla fusione di comuni, nonche' per tutte le  leggi
riguardanti l'istituzione di nuovi comuni e  la  modifica  di  quelli
esistenti, in ordine alle quali si profilano le medesime esigenze; 
    6. Analogamente, e' necessario modificare, in  relazione  a  tale
tipologia di leggi,  il  numero  minimo  dei  consigli  comunali  che
possono esercitare l'iniziativa popolare: il numero di tre,  infatti,
non e' coerente rispetto ad una proposta di legge di interesse di due
comuni o addirittura di  uno  solo,  come  ad  esempio  nel  caso  di
modifica della denominazione di un comune; 
 
approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'articolo 74 dello Statuto 
 
  1. Alla fine del  comma  1  dell'articolo  74  dello  Statuto  sono
aggiunte le parole: ", salvi i casi di cui al comma 1 bis.". 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 74 dello statuto  e'  inserito  il
seguente: 
  "1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l'istituzione  di
nuovi  comuni,  di  fusione  di  comuni,   di   modificazione   delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'iniziativa  popolare
puo' essere esercitata da un numero di elettori pari almeno al 10 per
cento degli elettori  iscritti  nelle  liste  elettorali  di  ciascun
comune interessato e, comunque,  pari  ad  almeno  il  15  per  cento
complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tutti i
comuni interessati nonche' dal  consiglio  o  dai  consigli  comunali
interessati. 
  La presente legge statutaria e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 15 luglio 2015 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai
sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con  prima
deliberazione in data 27 gennaio 2015 e con seconda deliberazione  in
data 28 marzo 2015, e' promulgata  ai  sensi  dell'articolo  3  della
legge regionale 23 novembre  2007,  n.  62,  in  assenza  di  ricorso
governativo  e  di  richieste  di  referendum  nei  termini  di   cui
all'avviso pubblicato in data 10 aprile 2015. 
 
(Omissis).