(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 36 del 20 luglio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 28 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n.  83  (Disciplina  del
finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e
della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012); 
  Considerato che: 
    1. Le recenti modifiche apportate alla l.r.  1/2009  dalla  legge
regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge  regionale  8
gennaio 2009, n. 1  "Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e
ordinamento del personale" e alle leggi regionali  59/1996,  60/1999,
6/2000,  43/2006,  38/2007,  20/2008,  26/2009,   30/2009,   39/2009,
40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012) e dalla legge regionale
3 marzo 2015, n. 24 (Disposizioni  per  la  selezione  del  personale
delle segreterie dei gruppi e degli  organismi  politici  consiliari.
Modifiche alla legge regionale 1/2009) in merito alla  selezione  del
personale delle segreterie dei  gruppi  e  degli  organismi  politici
consiliari (Presidente  del  Consiglio  regionale,  altri  componenti
dell'Ufficio   di   presidenza   e,    ove    istituito,    Portavoce
dell'opposizione), hanno stabilito un criterio prioritario di  scelta
basato  sull'esperienza  di  lavoro  maturata  presso  le   strutture
sopracitate,  con  relativa  iscrizione  in  uno  specifico   elenco,
rinviando, quanto alle modalita' di definizione di detto criterio, ad
una successiva  deliberazione  consiliare  proposta  dall'Ufficio  di
presidenza; 
    2. Ad una rinnovata valutazione, si reputa  opportuno  modificare
la disposizione  in  questione,  cambiando  i  requisiti  attualmente
previsti dall'articolo 49 bis, comma 2, della l.r. 1/2009, i quali  -
determinando una differenziazione non giustificata -  non  consentono
l'iscrizione  nell'elenco  ne'   di   coloro   che   hanno   maturato
l'esperienza richiesta ma hanno terminato il proprio  incarico  prima
del termine della  passata  legislatura,  ne'  di  coloro  che  hanno
maturato la medesima esperienza essendo  dipendenti  di  ruolo  della
Regione; 
    3. Al tempo stesso, si ritiene opportuno ridurre dal 50 al 40 per
cento la quota di finanziamento per il personale dei gruppi  politici
e degli altri organismi  consiliari  da  destinare  obbligatoriamente
all'assunzione del personale dell'elenco; 
    4. La presente legge ha carattere di urgenza, data la  necessita'
di costituire al piu' presto le strutture di supporto agli  organismi
politici consiliari; 
 
approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 1/2009 
 
  1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 49 bis della legge regionale
8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico  in  materia  di  organizzazione  e
ordinamento  del  personale),  sono  aggiunte  le  seguenti   parole:
"nell'ultima legislatura.". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 49 bis della l.r. 1/2009, e' sostituito
dal seguente: 
  "2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio  regionale,  tramite  gli
uffici consiliari, cura la formazione di un elenco del personale  che
ha prestato servizio presso le segreterie di cui al comma 1 nel corso
dell'ultima legislatura.". 
  3. Al comma 4 dell'articolo 49 bis della l.r. 1/2009 il numero "50"
e' sostituito dal seguente: "40".