(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 22 luglio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 2, comma 3, l'art. 9, comma l, e l'art. 11, comma 1, dello Statuto; Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 (Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione); Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca deliberazioni n. 10466 del 2 novembre 1987 e n. 1749 del 22 febbraio 1993); Considerato quanto segue: 1. La vigente disciplina regionale dei simboli e dei segni distintivi la Regione Toscana e del loro uso non contempla la previsione e le modalita' d'uso di un elemento caratteristico di riconoscimento dei consiglieri regionali impegnati in pubbliche manifestazioni, diversamente da quanto previsto dalla legislazione nazionale per i sindaci ed i presidenti di provincia, e da quanto contemplato per i presidenti di comunita' montana da intervenute intese a carattere nazionale, obbligatorie ai sensi dei ripetuti pareri espressi dal Ministero degli interni per garantire uniformita' di caratteristiche e condizioni d'uso per istituzioni omologhe; 2. Non sussistono norme nazionali a disciplina di simili segni distintivi per i vertici istituzionali delle regioni, ne' risultano intese che regolino la materia; 3. Appare pertanto opportuno disciplinare, oltre alle caratteristiche e alle condizioni d'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo, anche quelle di una fascia, quale segno distintivo per i consiglieri regionali impegnati in iniziative e manifestazioni pubbliche nelle quali essi siano chiamati a svolgere le funzioni di rappresentanza istituzionale al fine di rendere riconoscibile la presenza dei consiglieri regionali nell'adempimento delle loro funzioni; 4. I colori bianco e rosso ripetono quelli presenti nella bandiera del Granducato di Toscana e corrispondono a quelli gia' adottati da Ugo di Toscana, intorno all'anno 1000, nel suo stemma; 5. Ugo di Toscana, figura centrale per la ripresa e sviluppo dell'alto Medio Evo e primo dei marchesi sepolti a Lucca, riporto' a Firenze il capoluogo della Tuscia e fece diventare il bianco e il rosso i colori della citta'; egli e' celebrato quale fondatore del Margraviato (o Marchesato) di Toscana, riusci' a consolidarne i confini; gradualmente la denominazione «Tuscia» fu soppiantata dal nome «Toscana»; 6. Da allora il bianco e rosso, divenuti successivamente i colori della bandiera del Granducato di Toscana, sono associati a tutta una varieta' di segni distintivi della Regione Toscana; 7. Nell'introdurre la fascia tra i segni distintivi della Regione, si ritiene opportuno provvedere ad un riordino complessivo della disciplina degli altri segni distintivi della Regione finora regolati dalla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione), della quale si dispone quindi l'abrogazione. Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia, quali segni distintivi della Regione Toscana.