(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37  del
                           22 luglio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 2, comma 3, l'art. 9, comma l, e l'art. 11,  comma  1,
dello Statuto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173
(Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi  della
Regione); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio  1997,  n.
21 (Disposizioni di attuazione  della  disciplina  dell'uso  e  della
riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca deliberazioni  n.
10466 del 2 novembre 1987 e n. 1749 del 22 febbraio 1993); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La vigente  disciplina  regionale  dei  simboli  e  dei  segni
distintivi la Regione  Toscana  e  del  loro  uso  non  contempla  la
previsione e le modalita' d'uso  di  un  elemento  caratteristico  di
riconoscimento  dei  consiglieri  regionali  impegnati  in  pubbliche
manifestazioni, diversamente da quanto  previsto  dalla  legislazione
nazionale per i sindaci ed i presidenti di  provincia,  e  da  quanto
contemplato per i presidenti  di  comunita'  montana  da  intervenute
intese a carattere nazionale,  obbligatorie  ai  sensi  dei  ripetuti
pareri espressi dal Ministero degli interni per garantire uniformita'
di caratteristiche e condizioni d'uso per istituzioni omologhe; 
    2. Non sussistono norme nazionali a disciplina  di  simili  segni
distintivi per i vertici istituzionali delle regioni,  ne'  risultano
intese che regolino la materia; 
    3.   Appare   pertanto   opportuno   disciplinare,   oltre   alle
caratteristiche e alle condizioni d'uso dello stemma, del gonfalone e
del sigillo, anche quelle di una fascia, quale segno distintivo per i
consiglieri  regionali  impegnati  in  iniziative  e   manifestazioni
pubbliche nelle quali essi siano chiamati a svolgere le  funzioni  di
rappresentanza istituzionale al  fine  di  rendere  riconoscibile  la
presenza  dei  consiglieri  regionali  nell'adempimento  delle   loro
funzioni; 
    4. I  colori  bianco  e  rosso  ripetono  quelli  presenti  nella
bandiera del Granducato di Toscana  e  corrispondono  a  quelli  gia'
adottati da Ugo di Toscana, intorno all'anno 1000, nel suo stemma; 
    5. Ugo di Toscana, figura centrale  per  la  ripresa  e  sviluppo
dell'alto Medio Evo e primo dei marchesi sepolti a Lucca, riporto'  a
Firenze il capoluogo della Tuscia e fece diventare  il  bianco  e  il
rosso i colori della citta'; egli e' celebrato  quale  fondatore  del
Margraviato (o Marchesato)  di  Toscana,  riusci'  a  consolidarne  i
confini; gradualmente la denominazione «Tuscia»  fu  soppiantata  dal
nome «Toscana»; 
    6. Da allora il bianco e rosso, divenuti successivamente i colori
della bandiera del Granducato di Toscana, sono associati a tutta  una
varieta' di segni distintivi della Regione Toscana; 
    7.  Nell'introdurre  la  fascia  tra  i  segni  distintivi  della
Regione, si ritiene opportuno provvedere ad un  riordino  complessivo
della disciplina degli altri segni distintivi  della  Regione  finora
regolati dalla legge regionale 3 febbraio  1995,  n.  18  (Disciplina
dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione), della quale
si dispone quindi l'abrogazione. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La  presente  legge  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  2  dello
Statuto, le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, del  sigillo
e della fascia, quali segni distintivi della Regione Toscana.