(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  24
                    Ordinario dell'8 luglio 2015) 
 
  (Omissis). 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  E ne  dispone  la  pubblicazione  sul  bollettino  ufficiale  della
Regione Abruzzo. 
                               Art. 1 
 
                   Integrazione alla L.R. 11/2012 
 
  1. Dopo l'articolo 8 del Capo II della L.R. 1° marzo  2012,  n.  11
(Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e' inserito  il
seguente: 
    «Art. 8-bis (Iscrizione al Registro regionale delle  associazioni
di   promozione   sociale   dei   Comitati   locali   e   provinciali
dell'Associazione Italiana della Croce Rossa). - 1. Ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 1-bis  del  decreto  legislativo  28  settembre
2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce
Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4  novembre  2010,
n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali
e provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti
alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio abruzzese sono iscritti
di diritto nel Registro regionale delle  associazioni  di  promozione
sociale. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  i  Comitati  locali  e  provinciali
presentano istanza sottoscritta dal legale rappresentante al Servizio
della Giunta regionale competente in materia. 
  3.  All'istanza  di  cui  al  comma  2  e'  allegata  la   seguente
documentazione: 
    a. copia conforme dello statuto; 
    b.   comunicazione   della   sede   legale,    con    indicazione
dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica; 
    c. copia conforme del  certificato  di  attribuzione  del  Codice
Fiscale/Partita IVA. 
  4. Entro trenta giorni dal  rinnovo  degli  organi  statutariamente
previsti, i Comitati locali e provinciali  trasmettono  alla  Regione
l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative  e
ogni altro atto necessario ai fini del  mantenimento  dell'iscrizione
nel Registro regionale  delle  associazioni  di  promozione  sociale,
fatto salvo quanto previsto al comma 5. 
  5. A seguito delle  procedure  previste  dall'art.  4  del  decreto
legislativo n. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i
Comitati locali e  provinciali  provvedono  alla  trasmissione  della
documentazione  necessaria   per   la   definizione   degli   aspetti
patrimoniali  e  finanziari  derivanti  dall'iscrizione  al  Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale.».