(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 Ordinario dell'8 luglio 2015) (Omissis). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Integrazione alla L.R. 11/2012 1. Dopo l'articolo 8 del Capo II della L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio abruzzese sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. 2. Ai fini di cui al comma 1, i Comitati locali e provinciali presentano istanza sottoscritta dal legale rappresentante al Servizio della Giunta regionale competente in materia. 3. All'istanza di cui al comma 2 e' allegata la seguente documentazione: a. copia conforme dello statuto; b. comunicazione della sede legale, con indicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica; c. copia conforme del certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA. 4. Entro trenta giorni dal rinnovo degli organi statutariamente previsti, i Comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, fatto salvo quanto previsto al comma 5. 5. A seguito delle procedure previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali provvedono alla trasmissione della documentazione necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari derivanti dall'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.».