(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  61
                    Speciale dell'8 luglio 2015) 
 
(Omissis). 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  E ne  dispone  la  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della
regione Abruzzo. 
                               Art. 1 
 
         Modifiche agli articoli 35 e 41 della L.R. 41/2012 
 
  1. Il punto 1) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 35  della
L.R. 12 agosto 2012, n. 41 (Disciplina  in  materia  funeraria  e  di
polizia mortuaria) e' cosi' sostituito: 
  «1) la disponibilita' funzionale,  documentata  e  certificata,  di
almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di  non  meno
di un'auto  funebre,  in  possesso  di  specifica  certificazione  di
agibilita' dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e  la
disinfezione delle auto funebri;». 
  2. All'ultimo periodo del  comma  1  dell'articolo  41  della  L.R.
41/2012, le parole «entro il 30 giugno 2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti «entro il 31 dicembre 2015».