(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 61 Speciale dell'8 luglio 2015) (Omissis). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo. Art. 1 Modifiche agli articoli 35 e 41 della L.R. 41/2012 1. Il punto 1) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 della L.R. 12 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e' cosi' sostituito: «1) la disponibilita' funzionale, documentata e certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilita' dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;». 2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 41 della L.R. 41/2012, le parole «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2015».