(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 ordinario del 19 agosto 2015) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 39 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale n. 1 del 18.06.2015 del Consiglio regionale - II Commissione consiliare permanente, in sede deliberante; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Obiettivi e finalita' 1. In attuazione dell'articolo 19-bis della legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) il presente Regolamento disciplina le attivita' operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 28/2011 e dell'attestazione di "deposito sismico" di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011, nonche' le modalita' di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. 2. Per "Uffici competenti" si intendono gli uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con competenza sul territorio provinciale o di area vasta, o sub-provinciale.