(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 1° luglio 2015) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita') di seguito legge; Visto, in particolare, l'articolo 11 (Registro regionale delle associazioni giovanili) della legge, ai sensi del quale la Regione istituisce il Registro regionale delle associazioni giovanili e ne cura la tenuta; Considerato che l'articolo 33 della legge stabilisce che tutti gli interventi previsti dalla stessa siano disciplinati da apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare; Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 15 maggio 2015, n. 903, con la quale e' stato approvato, in via preliminare, il testo del "Regolamento concernente le modalita' di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi degli articoli 11 e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')", di seguito denominato Regolamento; Visto il parere favorevole, espresso all'unanimita', sul Regolamento dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 28 maggio 2015; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1066 del 5 giugno 2015; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento concernente le modalita' di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi degli articoli 11 e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI