(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 27 dell'8 luglio 2015) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica
dell'artigianato)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  ed  in
particolare: 
    l'articolo 26, comma 4, ai sensi del quale per  il  conseguimento
della qualificazione professionale di estetista, con  regolamento  di
esecuzione sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1  del
medesimo articolo e la composizione della commissione d'esame; 
    l'articolo 28, comma 6, ai sensi del quale per  il  conseguimento
della qualificazione professionale di acconciatore,  con  regolamento
di esecuzione sono definiti  i  contenuti  tecnico  -  culturali  dei
corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al  comma  1
del medesimo articolo, nel rispetto dei criteri generali  determinati
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 4,  comma  1,  della  legge  17  agosto  2005,  n.  174
(Disciplina dell'attivita' di acconciatore); 
    l'articolo 40 bis, comma 3, ai sensi del quale con regolamento di
esecuzione sono definiti  la  durata  e  i  contenuti  dei  corsi  di
formazione, la  composizione  della  commissione  d'esame  nonche'  i
diplomi in materia; 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio pluriennale e annuale  (Legge  finanziaria
2015), ed in particolare: 
    l'articolo 2, comma 3 che  modifica  l'articolo  26  della  legge
regionale 12/2002 prevedendo, tra l'altro, per il conseguimento della
qualificazione  professionale  di  estetista,   un   nuovo   percorso
formativo rivolto agli allievi in  diritto  dovere  all'istruzione  e
alla formazione; 
    l'articolo 2, comma 6 che  modifica  l'articolo  28  della  legge
regionale 12/2002 prevedendo, tra l'altro, per il conseguimento della
qualificazione  professionale  di  acconciatore,  un  nuovo  percorso
formativo rivolto agli allievi in  diritto  dovere  all'istruzione  e
alla formazione; 
    l'articolo 2, comma 9 che modifica l'articolo 40 bis della  legge
regionale 12/2002, prevedendo,  tra  l'altro,  che  l'Amministrazione
regionale emani un regolamento con cui sono definiti la  durata  e  i
contenuti dei corsi, la commissione  d'esame  nonche'  i  diplomi  in
materia riconosciuti ai fini della qualifica di responsabile  tecnico
per l'attivita' di tintolavanderia; 
    l'articolo 2, comma 10 che modifica l'articolo 72 bis della legge
regionale 12/2002, con il quale sono delegati al Centro di Assistenza
Tecnica alle imprese artigiane (CATA) gli adempimenti  amministrativi
relativi  allo  svolgimento  degli  esami  per  l'acquisizione  della
qualificazione professionale di estetista e di  acconciatore  di  cui
agli articoli 26, comma 1 e 28 comma 1 della legge regionale 12/2002; 
  Visto il Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma  4
della legge regionale 22 aprile 2002,  n.  12  per  il  conseguimento
della  qualifica  professionale  di  estetista  emanato  con  proprio
decreto 7 febbraio 2003, n. 025/Pres.; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  alla  stesura  di  un  unico
testo  regolamentare  contenente  la   disciplina   attuativa   delle
disposizioni di cui agli articoli 26, comma 4, 28 comma 6 e  40  bis,
comma 3 nonche' di disciplinare: 
    per  la  qualificazione   professionale   di   estetista   e   di
acconciatore, gli standard formativi rivolti agli allievi in  diritto
dovere all'istruzione e alla formazione; 
    per la qualificazione professionale di acconciatore, gli standard
formativi rivolti agli allievi di eta' pari o superiore ai 18 anni; 
    la composizione della commissione d'esame  per  il  conseguimento
delle  qualificazioni  professionali  di  estetista  ed  acconciatore
nonche'  le  modalita'  per  il  conseguimento  della  qualifica   di
responsabile tecnico per l'attivita' di tintolavanderia; 
    le modalita' di  svolgimento  delle  prove  d'esame  nonche'  gli
adempimenti affidati al CATA ai sensi del citato articolo 2, comma 10
della legge regionale  27/2014  modificativa  della  legge  regionale
12/2002; 
  Ritenuto  opportuno  procedere,  per  le   ragioni   summenzionate,
all'abrogazione del citato regolamento  per  il  conseguimento  della
qualificazione professionale  di  estetista,  approvato  con  proprio
decreto n. 025/Pres./2003; 
  Visto il testo del  "Regolamento  in  materia  di  esercizio  delle
attivita' di estetista, acconciatore e tinto-lavanderia di  cui  agli
articoli 26 comma 4, 28  comma  6  e  40  bis  comma  3  della  legge
regionale  22  aprile  2002,  n.  12",  predisposto  dalla  Direzione
centrale attivita' produttive; 
  Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia; 
  Visto l'articolo 14 delle legge regionale 18 giugno  2007,  n.  17,
avente ad  oggetto  "Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia"; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1151 di data 19
giugno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E'  emanato  il  "Regolamento  in  materia  di  esercizio  delle
attivita' di estetista, acconciatore e tintolavanderia  di  cui  agli
articoli 26 comma 4, 28  comma  6  e  40  bis  comma  3  della  legge
regionale 22 aprile 2002, n.  12"  nel  testo  allegato  al  presente
decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI