(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 dell'8 luglio 2015) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare: l'articolo 26, comma 4, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, con regolamento di esecuzione sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 del medesimo articolo e la composizione della commissione d'esame; l'articolo 28, comma 6, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico - culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore); l'articolo 40 bis, comma 3, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono definiti la durata e i contenuti dei corsi di formazione, la composizione della commissione d'esame nonche' i diplomi in materia; Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015), ed in particolare: l'articolo 2, comma 3 che modifica l'articolo 26 della legge regionale 12/2002 prevedendo, tra l'altro, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, un nuovo percorso formativo rivolto agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione; l'articolo 2, comma 6 che modifica l'articolo 28 della legge regionale 12/2002 prevedendo, tra l'altro, per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, un nuovo percorso formativo rivolto agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione; l'articolo 2, comma 9 che modifica l'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002, prevedendo, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale emani un regolamento con cui sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, la commissione d'esame nonche' i diplomi in materia riconosciuti ai fini della qualifica di responsabile tecnico per l'attivita' di tintolavanderia; l'articolo 2, comma 10 che modifica l'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002, con il quale sono delegati al Centro di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane (CATA) gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami per l'acquisizione della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore di cui agli articoli 26, comma 1 e 28 comma 1 della legge regionale 12/2002; Visto il Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 per il conseguimento della qualifica professionale di estetista emanato con proprio decreto 7 febbraio 2003, n. 025/Pres.; Ravvisata l'opportunita' di procedere alla stesura di un unico testo regolamentare contenente la disciplina attuativa delle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 4, 28 comma 6 e 40 bis, comma 3 nonche' di disciplinare: per la qualificazione professionale di estetista e di acconciatore, gli standard formativi rivolti agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione; per la qualificazione professionale di acconciatore, gli standard formativi rivolti agli allievi di eta' pari o superiore ai 18 anni; la composizione della commissione d'esame per il conseguimento delle qualificazioni professionali di estetista ed acconciatore nonche' le modalita' per il conseguimento della qualifica di responsabile tecnico per l'attivita' di tintolavanderia; le modalita' di svolgimento delle prove d'esame nonche' gli adempimenti affidati al CATA ai sensi del citato articolo 2, comma 10 della legge regionale 27/2014 modificativa della legge regionale 12/2002; Ritenuto opportuno procedere, per le ragioni summenzionate, all'abrogazione del citato regolamento per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, approvato con proprio decreto n. 025/Pres./2003; Visto il testo del "Regolamento in materia di esercizio delle attivita' di estetista, acconciatore e tinto-lavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12", predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive; Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia; Visto l'articolo 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia"; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1151 di data 19 giugno 2015; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento in materia di esercizio delle attivita' di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12" nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI