(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita' 1. Al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione e nell'ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, di cui all'art. 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove interventi integrati volti a perseguire in modo coordinato l'autonomia economica e la partecipazione sociale, la valorizzazione delle competenze di base e professionali dei singoli e ad accrescere l'occupabilita' delle persone che si trovano temporaneamente escluse dal mercato del lavoro. 2. La Regione in particolare sostiene azioni per: a) contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito; b) favorire l'occupabilita', l'accesso o il reinserimento al lavoro e comunque a un'occupazione utile; c) rafforzare l'economia sociale promuovendo l'innovazione sociale e valorizzando l'integrazione tra pubblico, privato e terzo settore. 3. Al fine di assicurare un sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione, la Regione istituisce una misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'art. 2.