(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. Al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall'art. 34 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,  ai  principi  di
cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione e  nell'ambito  del
coordinamento delle politiche per la  cittadinanza  sociale,  di  cui
all'art. 3 della  legge  regionale  31  marzo  2006,  n.  6  (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale), la Regione autonoma Friuli  Venezia
Giulia promuove interventi  integrati  volti  a  perseguire  in  modo
coordinato l'autonomia economica  e  la  partecipazione  sociale,  la
valorizzazione delle competenze di base e professionali dei singoli e
ad  accrescere  l'occupabilita'  delle   persone   che   si   trovano
temporaneamente escluse dal mercato del lavoro. 
  2. La Regione in particolare sostiene azioni per: 
    a) contrastare l'esclusione  sociale  determinata  da  assenza  o
carenza di reddito; 
    b) favorire l'occupabilita',  l'accesso  o  il  reinserimento  al
lavoro e comunque a un'occupazione utile; 
    c)  rafforzare  l'economia  sociale   promuovendo   l'innovazione
sociale e valorizzando l'integrazione tra pubblico, privato  e  terzo
settore. 
  3. Al fine di assicurare un sostegno economico alle persone che non
dispongono di una adeguata fonte di reddito e  che  si  impegnano  in
percorsi di attivazione, la Regione istituisce una misura  attiva  di
sostegno al reddito, di cui all'art. 2.