(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi  dell'  art.
4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31  gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),  e
delle relative norme di attuazione, in  particolare  l'  art.  9  del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di  attuazione  dello
statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in  materia  di
ordinamento degli enti locali e delle relative  circoscrizioni),  con
la presente legge definisce i principi e le disposizioni  in  materia
di finanza locale. 
  2.  I  principi  e  le  disposizioni  della  presente   legge,   in
coordinamento con l'assetto della finanza regionale, concorrono  alla
realizzazione    del    funzionamento    del    "sistema    integrato
Regione-Autonomie locali" di cui al Protocollo d'intesa tra lo  Stato
e la Regione autonoma Friuli  Venezia  Giulia,  firmato  in  data  23
ottobre 2014, cui sono parte, oltre all'ente Regione,  i  Comuni,  le
Province  fino  al  loro  superamento  e   le   Unioni   territoriali
intercomunali, di seguito denominati "enti locali". 
  3. Le norme della presente legge non possono  essere  modificate  o
integrate  se  non  mediante   espressa   modificazione   delle   sue
disposizioni.