(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Oggetto 1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' art. 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e delle relative norme di attuazione, in particolare l' art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con la presente legge definisce i principi e le disposizioni in materia di finanza locale. 2. I principi e le disposizioni della presente legge, in coordinamento con l'assetto della finanza regionale, concorrono alla realizzazione del funzionamento del "sistema integrato Regione-Autonomie locali" di cui al Protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, firmato in data 23 ottobre 2014, cui sono parte, oltre all'ente Regione, i Comuni, le Province fino al loro superamento e le Unioni territoriali intercomunali, di seguito denominati "enti locali". 3. Le norme della presente legge non possono essere modificate o integrate se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.