(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40  del
                           7 agosto 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di
nomine e designazioni e di rinnovo  degli  organi  amministrativi  di
competenza della Regione); 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
  Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le  pari
opportunita', espresso nella seduta del 27 luglio 2015; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. E' necessario modificare alcune disposizioni della l.r.  1/2009,
introdotte dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n.  90  (Modifiche
alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia  di
organizzazione e ordinamento del personale" e  alle  leggi  regionali
59/1996,  60/1999,  6/2000,  43/2006,  38/2007,   20/2008,   26/2009,
30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012),  che
ha delineato il nuovo assetto organizzativo della struttura operativa
della Giunta regionale.  Cio'  al  fine  di  garantire  una  migliore
operativita' delle disposizioni stesse, anche alla luce del  processo
attuativo  della  riorganizzazione  e  della  riforma   istituzionale
attualmente in corso; 
  2. E' necessario semplificare le procedure, gia' previste in legge,
di possibile diversa assegnazione, nel corso  della  legislatura,  di
responsabili di segreteria dagli uffici di  supporto  agli  organismi
politici  del  Consiglio  regionale  alle   segreterie   dei   gruppi
consiliari, eliminando il vincolo della dimensione del gruppo; 
  3. E' necessario disporre l'abrogazione dell'articolo 12, comma  1,
lettera j), della l.r. 5/2008, che non appare  in  linea  con  quanto
disposto  dalla  normativa  nazionale  sopravvenuta  in  materia   di
incarichi  attribuibili  a  soggetti  in   quiescenza,   direttamente
applicabile anche alle regioni; 
  4. E' necessario introdurre una disposizione relativa  al  rapporto
di lavoro del direttore dell'Agenzia regionale di  sanita'  (ARS),  a
completamento delle modifiche apportate all'articolo 82 decies  della
l.r. 40/2005 dalla legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni
di carattere finanziario. Modifiche  alle  leggi  regionali  42/1998,
6/2000,  40/2005,  38/2007,  66/2008,  73/2008,   59/2009,   77/2012,
45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015) e in coerenza con quanto  disposto
dall'articolo 84 della l.r. 90/2014 per  i  direttori  degli  enti  e
agenzie dipendenti della Regione. 
 
                      Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
Competenze del direttore generale. Modifiche all'articolo 4-bis della
                             l.r. 1/2009 
 
  1. Alla lettera g) del comma  3  dell'articolo  4-bis  della  legge
regionale  8  gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in   materia   di
organizzazione e ordinamento del personale), le parole: " lettera b "
sono sostituite dalle seguenti: " lettere b) e b-bis) ". 
  2. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo  4-bis  della  l.r.
1/2009 e' inserita la seguente: 
  " g-bis) definisce con proprio atto, nei casi di  cui  all'articolo
4-ter, comma  2-bis,  le  modalita'  di  raccordo  fra  la  direzione
nell'ambito della quale e'  costituito  il  settore  e  la  direzione
generale della Giunta regionale o la direzione che se ne avvale,  con
particolare  riferimento  all'esercizio   delle   funzioni   di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j); ".