(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40  del
                           7 agosto 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto il titolo V della Costituzione; 
  Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI  dello
Statuto; 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  Vista la legge regionale 11 dicembre 1998,  n.  91  (Norme  per  la
difesa del suolo); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
"Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 27 luglio 2015; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1.  Nelle  more  del  trasferimento  alla  Regione  di  funzioni  e
personale dalle province e dalla  Citta'  metropolitana,  che  dovra'
avvenire  a  seguito  dell'approvazione  della  legge  regionale   di
recepimento degli accordi e di determinazione della  copertura  della
spesa  per  il  personale  trasferito,  e  in  considerazione   delle
difficolta' finanziarie degli enti, tenuti  nel  periodo  transitorio
all'esercizio delle funzioni e alla relativa spesa di  personale,  e'
necessario  che  la  Regione  metta  anche  a  disposizione,  per  la
copertura di detta spesa, le risorse derivanti  dalle  entrate  extra
tributarie, eliminando vincoli posti dalla legislazione regionale; 
 
                      Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
Vincolo di destinazione. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 91/1998 
 
  1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 14 della  legge  regionale  11
dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), e' inserito  il
seguente: 
  " 2-ter. In deroga al comma 2 bis, le entrate extra tributarie  ivi
previste sono introitate dalle province e dalla Citta'  metropolitana
senza vincolo di destinazione, a decorrere dall'anno 2015 e  fino  al
trasferimento delle funzioni e del personale  ai  sensi  della  legge
regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali  e
attuazione della legge 7  aprile  2014,  n.  56  "Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni". Modifiche alle leggi regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005,
68/2011, 65/2014) ".