(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 7 agosto 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Il Consiglio regionale Visto il titolo V della Costituzione; Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 luglio 2015; Considerato quanto segue: 1. Nelle more del trasferimento alla Regione di funzioni e personale dalle province e dalla Citta' metropolitana, che dovra' avvenire a seguito dell'approvazione della legge regionale di recepimento degli accordi e di determinazione della copertura della spesa per il personale trasferito, e in considerazione delle difficolta' finanziarie degli enti, tenuti nel periodo transitorio all'esercizio delle funzioni e alla relativa spesa di personale, e' necessario che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura di detta spesa, le risorse derivanti dalle entrate extra tributarie, eliminando vincoli posti dalla legislazione regionale; Approva la presente legge Art. 1 Vincolo di destinazione. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 91/1998 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), e' inserito il seguente: " 2-ter. In deroga al comma 2 bis, le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Citta' metropolitana senza vincolo di destinazione, a decorrere dall'anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) ".