(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43  del
                         16 settembre 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visti gli articoli 46, 48 e 49 dello Statuto; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  7
luglio 2015 (Aggiornamento dell'Allegato 4/1 al  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative  procedure   contabili.   Modifiche   alla legge   regionale
n. 20/2008); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. Il decreto ministeriale 7 luglio 2015, in  considerazione  delle
elezioni regionali e delle conseguenti difficolta'  delle  regioni  a
rispettare per l'anno in corso le scadenze ordinarie, ha  posticipato
al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione del  documento  di
economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  normativamente  fissato  per
giugno. 
  2. Poiche' ai sensi della legge regionale n. 1/2015 il DEFR  svolge
le funzioni di documento preliminare al  bilancio  e  alla  legge  di
stabilita', e' necessario disciplinare per l'anno 2015 una  procedura
che consenta di far fronte alla mancanza di tale documento  anche  al
fine di consentire lo  svolgimento  conforme  allo  Statuto  sia  dei
rapporti fra  Consiglio  regionale  e  giunta  regionale,  sia  delle
procedure di confronto e concertazione. 
  3. Dato il carattere di urgenza e' necessario  prevedere  l'entrata
in vigore immediata della presente legge. 
 
                     Approva la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
    Inserimento dell'art. 29-bis nella legge regionale n. 1/2015 
 
  1. Dopo l'art. 29 della  legge  regionale  7  gennaio  2015,  n.  1
(Disposizioni in materia di programmazione  economica  e  finanziaria
regionale  e  relative  procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge
regionale n. 20/2008), e' inserito il seguente: 
  «Art.  29-bis  (Disposizioni  per   l'anno   2015   sul   documento
preliminare al bilancio e alla legge di stabilita'). - 1.  A  seguito
della proroga al 31 ottobre 2015, del  termine  di  cui  all'art.  8,
comma 3, disposta con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 7 luglio 2015 (Aggiornamento dell'Allegato 4/1 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi), la giunta regionale e' autorizzata
a presentare  al  Consiglio  regionale,  entro  il  22  di  settembre
dell'anno 2015, un documento preliminare alla proposta  di  legge  di
bilancio, alla proposta di legge di stabilita' alle proposte di legge
collegate alla legge di stabilita' ai sensi del  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42). 
  2. In apposita sezione del documento preliminare di cui al comma 1,
la giunta regionale presenta altresi' le proposte di legge  collegate
alla legge di stabilita' ai sensi dell'art. 18, comma 2. 
  3. Entro il 10 ottobre 2015 il Consiglio regionale: 
    a) fornisce alla giunta regionale  gli  indirizzi  sul  documento
preliminare di cui al comma 1; 
    b) esprime la propria valutazione in ordine al collegamento  alla
legge di stabilita' delle proposte di legge di cui al comma 2.».