(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 24 settembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della Costituzione, promuove le condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturista, quale pratica della nudita' in comune, in armonia con la natura e nel rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.