(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                Piemonte n. 38 del 24 settembre 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  ai  sensi
dell'articolo 117,  comma  quarto  della  Costituzione,  promuove  le
condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturista,
quale pratica della nudita' in comune, in armonia con la natura e nel
rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.