(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 97 - Speciale - del 25 settembre 2015) (Omissis); IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. Art. 1 Destinazione d'uso e trasferimento di proprieta' 1. Le aree e le opere ricomprese nel complesso immobiliare denominato «Autoporto di Castellalto» sono destinate all'insediamento di attivita' produttive e trasferite, senza oneri finanziari per la regione Abruzzo, in proprieta', ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 3 (Norme per il trasferimento agli enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla regione) e successive modificazioni, all'Azienda regionale attivita' produttive (ARAP) per la valorizzazione e gestione nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. 2. E' fatto, in ogni caso, specifico divieto di realizzare, nel complesso immobiliare di cui al comma 1, centrali a biomasse o biogas, inceneritori, termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di stoccaggio gas od impianti similari. 3. Il presidente della regione e la giunta regionale, entro il termine massimo di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione del presente articolo.