(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  n.  97  -
                  Speciale - del 25 settembre 2015) 
 
  (Omissis); 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  E ne  dispone  la  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
regione Abruzzo. 
 
                               Art. 1 
 
          Destinazione d'uso e trasferimento di proprieta' 
 
  1.  Le  aree  e  le  opere  ricomprese  nel  complesso  immobiliare
denominato «Autoporto di Castellalto» sono destinate all'insediamento
di attivita' produttive e trasferite, senza oneri finanziari  per  la
regione Abruzzo, in proprieta', ai  sensi  della  legge  regionale  8
gennaio 1993, n. 3 (Norme per il trasferimento agli enti  locali  dei
beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati  alla
regione) e successive modificazioni, all'Azienda regionale  attivita'
produttive (ARAP) per la  valorizzazione  e  gestione  nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali. 
  2. E' fatto, in ogni caso, specifico  divieto  di  realizzare,  nel
complesso immobiliare di cui  al  comma  1,  centrali  a  biomasse  o
biogas, inceneritori, termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di
stoccaggio gas od impianti similari. 
  3. Il presidente della regione e  la  giunta  regionale,  entro  il
termine  massimo  di  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, adottano  tutti  gli  atti  necessari  e  conseguenti
all'attuazione del presente articolo.