(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo -  n.  105
  Speciale  - del 14 ottobre 2015) 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  legge
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
  Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 40/9 del 24.9.2015 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
 
                   Legge regionale 8 ottobre 2015 
         N. 26 Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo 
 
  E ne  dispone  la  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione Abruzzo. 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. In attuazione dei principi e dei criteri della  legge  4  agosto
1978,  n.  440  (Norme  per  l'utilizzazione  delle  terre   incolte,
abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione valorizza  le
terre agricole incolte coerentemente con la  tutela  degli  interessi
sociali, economici e ambientali delle comunita' locali  per  favorire
il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado  ambientale,
salvaguardare il suolo e gli equilibri  idrogeologici,  limitare  gli
incendi  boschivi,  favorire  l'ottimale   assetto   del   territorio
attraverso lo svolgimento delle  attivita'  agro-forestali,  tutelare
l'ambiente ed il paesaggio e conservare le biodiversita'. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  la  Regione  istituisce  la
Banca della Terra d'Abruzzo con l'obiettivo di: 
    a)  favorire  il  recupero  produttivo   dei   terreni   incolti,
abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali; 
    b) favorire il riordino  fondiario  attraverso  l'accorpamento  e
l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole; 
    c) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole; 
    d) valorizzare il  patrimonio  agricolo  forestale  presente  nel
territorio regionale; 
    e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree
rurali tramite lo sviluppo dell'attivita' agricola  in  sinergia  con
l'imprenditoria  privata,  favorendo  la  promozione   del   ricambio
generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli  equilibri
idrogeologici; 
    f)  proteggere  l'ambiente  e  tutelare   il   paesaggio   e   le
biodiversita'; 
    g) promuovere l'accessodella  popolazione  residente  ai  terreni
agricoli  ai  fini  del  loro  recupero  produttivo,  della  crescita
occupazionale, del contrasto al consumo del suolo; 
    h) favorire il recupero  delle  aree  abbandonate,  contenere  il
degrado  ambientale,  limitare   gli   incendi   boschivi,   favorire
l'ottimale assetto del territorio  attraverso  lo  svolgimento  delle
attivita' agro-forestali, coerentemente con la tutela degli interessi
sociali, economici e ambientali delle comunita' locali; 
    i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e  dell'inutilizzo  del
patrimonio agro-forestale, quale fattore di compromissione dei valori
ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di
recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i  modelli  di
agricoltura sociale, sostenibile.