(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - n. 105 Speciale - del 14 ottobre 2015) Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 40/9 del 24.9.2015 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Legge regionale 8 ottobre 2015 N. 26 Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Oggetto e finalita' 1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione valorizza le terre agricole incolte coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunita' locali per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attivita' agro-forestali, tutelare l'ambiente ed il paesaggio e conservare le biodiversita'. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione istituisce la Banca della Terra d'Abruzzo con l'obiettivo di: a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali; b) favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole; c) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole; d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente nel territorio regionale; e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attivita' agricola in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici; f) proteggere l'ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversita'; g) promuovere l'accessodella popolazione residente ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo; h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attivita' agro-forestali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunita' locali; i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agro-forestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale, sostenibile.