(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 46/I-II del 17 novembre 2015) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1209 del 20 ottobre 2015 Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: «2. La patente della I categoria abilita alla guida di ciclomotori a due ruote, veicoli a tre ruote, quadricicli, motocicli, tricicli, macchine operatrici e autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore ai 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio leggero oppure un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purche' la massa massima di tale combinazione non superi i 3.500 kg.» 2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter: «2-bis. La patente di guida della I categoria con annotazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi i 4.250 kg. 2-ter. La patente della I e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio o semirimorchio; questi ultimi devono avere una massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg.» 3. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: «3. La patente della II categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli della III categoria con limitazioni o della III categoria, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg, e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio leggero; questa patente abilita inoltre alla guida di macchine operatrici eccezionali.» 4. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti i seguenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater: «3-bis. La patente della II e IV categoria con limitazione abilita alla guida di: a) complessi di veicoli composti da una motrice della II categoria con limitazione e da un rimorchio o un semirimorchio con una massa massima autorizzata superiore ai 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg; b) complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg. 3-ter. La patente della II categoria abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli della categoria III con limitazione o della categoria III, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio leggero. 3-quater. La patente della II e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della II categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg.» 5. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: «4. La patente della III categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio leggero.» 6. Dopo il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti i seguenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater: «4-bis. La patente della III e IV categoria con limitazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della III categoria con limitazione e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg. 4-ter. La patente della III categoria abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di piu' di otto persone, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio leggero. 4-quater. La patente della III e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della III categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore ai 750 kg.» 7. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: «5. La patente della IV categoria abilita alla guida di autoveicoli della I, II o III categoria, se il conducente ha la relativa abilitazione, quando trainano un semirimorchio o un rimorchio non rientrante fra quelli indicati per tali categorie.» 8. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: «6. La patente della V categoria abilita alla navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia marine dalla costa, su moto d'acqua e su imbarcazioni di lunghezza non superiore a 24 metri e con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 CV, sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a: a) 750 cc, se a carburazione a due tempi; b) 1.000 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o a iniezione diretta; c) 1.300 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo; d) 2.000 cc, se a ciclo diesel.» 9. Il comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: «7. Sono rimorchi leggeri quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg.»