(Pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino  Alto
               Adige n. 46/I-II del 17 novembre 2015) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  1209  del  20
ottobre 2015 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente  della  Giunta
provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: 
    «2.  La  patente  della  I  categoria  abilita  alla   guida   di
ciclomotori a due ruote, veicoli a tre ruote, quadricicli, motocicli,
tricicli,  macchine  operatrici  e  autoveicoli  di   massa   massima
autorizzata non superiore ai 3.500 kg e costruiti per il trasporto di
non piu' di otto persone oltre al  conducente;  agli  autoveicoli  di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio  leggero  oppure
un rimorchio la cui  massa  massima  autorizzata  superi  i  750  kg,
purche' la massa massima di tale combinazione non superi i 3.500 kg.» 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti  i  seguenti
commi 2-bis e 2-ter: 
    «2-bis. La patente di guida della  I  categoria  con  annotazione
abilita alla guida di complessi di veicoli composti  da  una  motrice
della I categoria e da un rimorchio la cui massa massima  autorizzata
superi i 750  kg,  purche'  la  massa  massima  autorizzata  di  tale
combinazione non superi i 4.250 kg. 
    2-ter. La patente della I e IV categoria abilita  alla  guida  di
complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria  e  da
un rimorchio o semirimorchio; questi ultimi devono  avere  una  massa
massima autorizzata non superiore a 3.500 kg.» 
  3. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente  della  Giunta
provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: 
    «3. La patente della II categoria con  limitazione  abilita  alla
guida di autoveicoli  diversi  da  quelli  della  III  categoria  con
limitazioni o della III categoria, la cui massa  massima  autorizzata
sia superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500  kg,  e  costruiti
per il trasporto di non piu' di otto  persone  oltre  al  conducente;
agli autoveicoli  di  questa  categoria  puo'  essere  agganciato  un
rimorchio leggero; questa  patente  abilita  inoltre  alla  guida  di
macchine operatrici eccezionali.» 
  4. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti  i  seguenti
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater: 
    «3-bis. La patente  della  II  e  IV  categoria  con  limitazione
abilita alla guida di: 
      a) complessi di  veicoli  composti  da  una  motrice  della  II
categoria con limitazione e da un rimorchio o  un  semirimorchio  con
una massa massima autorizzata superiore ai  750  kg,  sempre  che  la
massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg; 
      b) complessi  di  veicoli  composti  da  una  motrice  della  I
categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui  massa  massima
autorizzata sia superiore a 3.500 kg, sempre  che  la  massa  massima
autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg. 
    3-ter. La patente  della  II  categoria  abilita  alla  guida  di
autoveicoli diversi da quelli della categoria III con  limitazione  o
della categoria III, la cui massa massima autorizzata sia superiore a
3.500 kg e costruiti per il trasporto di non  piu'  di  otto  persone
oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere
agganciato un rimorchio leggero. 
    3-quater. La patente della II e IV categoria abilita  alla  guida
di complessi di veicoli composti da una motrice della II categoria  e
da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa  massima  autorizzata
superi i 750 kg.» 
  5. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente  della  Giunta
provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: 
    «4. La patente della III categoria con limitazione  abilita  alla
guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di  non  piu'  di  16
persone, oltre al conducente, e aventi una  lunghezza  massima  di  8
metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio leggero.» 
  6. Dopo il comma 4 dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti  i  seguenti
commi 4-bis, 4-ter e 4-quater: 
    «4-bis. La patente della  III  e  IV  categoria  con  limitazione
abilita alla guida di complessi di veicoli composti  da  una  motrice
della III categoria con limitazione e da un rimorchio  la  cui  massa
massima autorizzata sia superiore a 750 kg. 
    4-ter. La patente della  III  categoria  abilita  alla  guida  di
autoveicoli costruiti per il trasporto di piu' di otto persone, oltre
al conducente; agli  autoveicoli  di  questa  categoria  puo'  essere
agganciato un rimorchio leggero. 
    4-quater. La patente della III e IV categoria abilita alla  guida
di complessi di veicoli composti da una motrice della III categoria e
da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore ai 750
kg.» 
  7. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente  della  Giunta
provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: 
    «5.  La  patente  della  IV  categoria  abilita  alla  guida   di
autoveicoli della I, II o III  categoria,  se  il  conducente  ha  la
relativa  abilitazione,  quando  trainano  un  semirimorchio   o   un
rimorchio non rientrante fra quelli indicati per tali categorie.» 
  8. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente  della  Giunta
provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: 
    «6. La patente della V categoria abilita alla  navigazione  nelle
acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia  marine  dalla
costa, su moto d'acqua e su imbarcazioni di lunghezza non superiore a
24 metri e con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 CV, sulle quali sia
installato un motore di cilindrata superiore a: 
      a) 750 cc, se a carburazione a due tempi; 
      b) 1.000 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o  a
iniezione diretta; 
      c) 1.300 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo; 
      d) 2.000 cc, se a ciclo diesel.» 
  9. Il comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente  della  Giunta
provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: 
    «7. Sono rimorchi leggeri quelli di  massa  complessiva  a  pieno
carico fino a 750 kg.»