(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
  Regione Siciliana (p. I) n. 34 del 21 agosto 2015) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. La  Regione,  ai  sensi  dell'articolo  14,  lettera  i),  dello
Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile  a
finalita' lucrative quale patrimonio da tutelare, in  quanto  risorsa
pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per  la
comunita', di alto valore ambientale, culturale e sociale. Considera,
altresi', che la disponibilita' e  l'accesso  all'acqua  potabile  ed
all'acqua necessaria per il soddisfacimento  dei  bisogni  collettivi
costituiscono  un  diritto  umano,  individuale  e  collettivo,   non
assoggettabile  a  ragioni  di  mercato,  cosi'  come  sancito  dalla
Risoluzione n. 64 approvata dall'Assemblea generale  dell'ONU  il  28
luglio 2010. 
  2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di definire i principi
per la tutela, il governo pubblico  e  partecipativo  della  gestione
delle acque, il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo
contrastando il rischio frane ed alluvioni  nonche'  il  processo  di
desertificazione,  in  grado  di  garantire  un  uso  della   risorsa
rispettoso dei criteri di sostenibilita', solidarieta',  trasparenza,
equita'  sociale  ed  efficacia.  Disciplina,  altresi',  funzioni  e
compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua  sotto
il profilo quantitativo e qualitativo, tenendo conto prioritariamente
della salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle  generazioni
future, promuovendo: 
      a) l'uso responsabile e sostenibile della  risorsa  idrica,  in
quanto bene comune pubblico essenziale ed insostituibile per la  vita
e per la comunita',  secondo  criteri  di  efficacia,  efficienza  ed
economicita', trasparenza,  equita'  sociale  e  solidarieta'  e  con
l'obiettivo di salvaguardare i diritti  delle  future  generazioni  e
l'integrita' e la tutela del patrimonio ambientale; 
      b)  le  azioni  necessarie  per  tutelare  le  acque  destinate
prioritariamente al consumo umano, successivamente  all'uso  agricolo
ed infine agli altri usi, garantendo,  quale  esigenza  fondamentale,
nei bacini idrografici di competenza,  il  deflusso  necessario  alla
vita  negli  alvei  a  salvaguardia   permanente   degli   ecosistemi
interessati; 
      c) la gestione pubblica  dei  beni  del  demanio  idrico  senza
finalita' lucrative. Gli acquedotti, le reti fognarie,  gli  impianti
di depurazione e le altre  infrastrutture  e  dotazioni  patrimoniali
afferenti al servizio  idrico  integrato  costituiscono  il  capitale
tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico
servizio e sono proprieta' degli enti locali; 
      d) il  miglioramento  della  qualita'  delle  acque,  sotto  il
profilo igienico-sanitario e nel rispetto degli obiettivi relativi al
buono stato ecologico delle acque, in linea  con  il  "Piano  per  la
salvaguardia  delle  risorse  idriche  europee"   della   Commissione
europea, attraverso la  prevenzione  e  la  progressiva  eliminazione
delle cause di inquinamento e la realizzazione di un efficace sistema
di  trattamento  delle  acque  reflue  e  del  riciclo  delle   acque
utilizzate; 
      e) il raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  sulla  base
della programmazione della gestione delle fonti puntuali e diffuse  e
degli usi delle acque; 
      f) l'erogazione  giornaliera  per  l'alimentazione  e  l'igiene
umana di un quantitativo minimo vitale pari a 50  litri  per  persona
per tutti i residenti della Regione; 
      g) l'introduzione, al fine di favorire lo sviluppo di politiche
di utilizzo della risorsa nel rispetto dei  principi  di  efficienza,
efficacia ed economicita', razionalita' e corretto uso dell'acqua, di
tecnologie sostenibili nella gestione dei servizi idrici integrati  e
degli acquedotti irrigui; 
      h) la progressiva sostituzione dell'uso dell'energia  elettrica
di  rete  per   gli   impianti   inerenti   alla   gestione   idrica,
dall'adduzione  alla  depurazione,  con  impianti  di  produzione  di
energia rinnovabile. 
  3.  La  presente  legge  favorisce  lo  sviluppo  di   un   sistema
finalizzato al conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del  suolo
e al contrasto del rischio frane e alluvioni nonche' del processo  di
desertificazione, promuovendo: 
      a)  la  prevenzione  del  rischio  idrogeologico  e  di   frana
garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e  delle
infrastrutture; 
      b) la difesa e la regolazione dei  corsi  d'acqua,  delle  aree
limitrofe, delle zone umide e lacustri; 
      c) la difesa  e  il  consolidamento  dei  versanti  delle  aree
instabili e dei litorali; 
      d)  la  realizzazione,  la  manutenzione,  la  gestione  ed  il
recupero delle infrastrutture idrauliche e degli impianti; 
      e) l'attivita' di recupero delle acque meteoriche; 
      f) la progressiva sostituzione degli  impianti  di  depurazione
convenzionali con impianti per  il  trattamento,  il  recupero  e  il
riutilizzo  delle  acque  grigie  e  nere,  secondo  le  disposizioni
contenute nell'articolo 12, comma 1, della direttiva  91/271/CEE  del
Consiglio del 21 maggio 1991 e del decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio n. 185/2003, integrati, ove  possibile,
con sistemi di fitodepurazione; 
      g) la realizzazione di interventi  a  difesa  degli  abitati  e
delle strutture esistenti  che  tengano  conto  delle  condizioni  di
naturalita' dei fiumi,  della  riqualificazione  dei  corsi  d'acqua,
privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica nell'ottica di  un
progressivo miglioramento ecologico del sistema; 
      h) la realizzazione di un unico sistema  informativo  regionale
accessibile online  costituito  dall'insieme  delle  banche  dati  ed
informazioni, anche georiferite, in materia di tutela delle  acque  e
del   territorio,   rischio   frane   ed   alluvioni,   processo   di
desertificazione, servizio  idrico  integrato  dell'intero  distretto
idrografico della Sicilia. 
  4.  La  Regione,  nel  rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza, procede a riattribuire,  secondo  le
modalita'  di  cui  all'articolo  3,  le  funzioni  esercitate  dalle
Autorita' di ambito territoriale ottimale gia'  esercitate  ai  sensi
dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  e
successive  modifiche  ed  integrazioni.  La   riorganizzazione   del
servizio  idrico  integrato  e'  attuata  al  fine  di  garantire  la
qualita', l'efficienza, l'efficacia, l'economicita', la  trasparenza,
l'equita' sociale e la solidarieta'  nonche'  l'omogeneizzazione  dei
livelli del servizio e della relativa tariffa, anche in  applicazione
dei decreti del Presidente della Repubblica n. 113 e n.  116  del  18
luglio 2011. 
  5.  Gli  enti  di  governo  degli  ambiti   territoriali   ottimali
realizzano la gestione pubblica del servizio idrico  integrato  nelle
forme consentite dal vigente ordinamento giuridico  europeo  che,  ai
sensi degli  articoli  14  e  106,  paragrafo  2,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione  europea  nonche'  dell'articolo  36  della
Carta  dei  diritti   fondamentali   dell'Unione   europea,   e'   da
considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale. 
  6. La  Regione  avvia  la  definizione  di  un  sistema  tariffario
tendenzialmente unitario.