(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 34 del 21 agosto 2015) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita' 1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalita' lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunita', di alto valore ambientale, culturale e sociale. Considera, altresi', che la disponibilita' e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato, cosi' come sancito dalla Risoluzione n. 64 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 28 luglio 2010. 2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di definire i principi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque, il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo contrastando il rischio frane ed alluvioni nonche' il processo di desertificazione, in grado di garantire un uso della risorsa rispettoso dei criteri di sostenibilita', solidarieta', trasparenza, equita' sociale ed efficacia. Disciplina, altresi', funzioni e compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tenendo conto prioritariamente della salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future, promuovendo: a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene comune pubblico essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunita', secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', trasparenza, equita' sociale e solidarieta' e con l'obiettivo di salvaguardare i diritti delle future generazioni e l'integrita' e la tutela del patrimonio ambientale; b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, successivamente all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati; c) la gestione pubblica dei beni del demanio idrico senza finalita' lucrative. Gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprieta' degli enti locali; d) il miglioramento della qualita' delle acque, sotto il profilo igienico-sanitario e nel rispetto degli obiettivi relativi al buono stato ecologico delle acque, in linea con il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" della Commissione europea, attraverso la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento e la realizzazione di un efficace sistema di trattamento delle acque reflue e del riciclo delle acque utilizzate; e) il raggiungimento degli obiettivi di qualita' sulla base della programmazione della gestione delle fonti puntuali e diffuse e degli usi delle acque; f) l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana di un quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per persona per tutti i residenti della Regione; g) l'introduzione, al fine di favorire lo sviluppo di politiche di utilizzo della risorsa nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita', razionalita' e corretto uso dell'acqua, di tecnologie sostenibili nella gestione dei servizi idrici integrati e degli acquedotti irrigui; h) la progressiva sostituzione dell'uso dell'energia elettrica di rete per gli impianti inerenti alla gestione idrica, dall'adduzione alla depurazione, con impianti di produzione di energia rinnovabile. 3. La presente legge favorisce lo sviluppo di un sistema finalizzato al conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo e al contrasto del rischio frane e alluvioni nonche' del processo di desertificazione, promuovendo: a) la prevenzione del rischio idrogeologico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture; b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri; c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali; d) la realizzazione, la manutenzione, la gestione ed il recupero delle infrastrutture idrauliche e degli impianti; e) l'attivita' di recupero delle acque meteoriche; f) la progressiva sostituzione degli impianti di depurazione convenzionali con impianti per il trattamento, il recupero e il riutilizzo delle acque grigie e nere, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 185/2003, integrati, ove possibile, con sistemi di fitodepurazione; g) la realizzazione di interventi a difesa degli abitati e delle strutture esistenti che tengano conto delle condizioni di naturalita' dei fiumi, della riqualificazione dei corsi d'acqua, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica nell'ottica di un progressivo miglioramento ecologico del sistema; h) la realizzazione di un unico sistema informativo regionale accessibile online costituito dall'insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, in materia di tutela delle acque e del territorio, rischio frane ed alluvioni, processo di desertificazione, servizio idrico integrato dell'intero distretto idrografico della Sicilia. 4. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, procede a riattribuire, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, le funzioni esercitate dalle Autorita' di ambito territoriale ottimale gia' esercitate ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. La riorganizzazione del servizio idrico integrato e' attuata al fine di garantire la qualita', l'efficienza, l'efficacia, l'economicita', la trasparenza, l'equita' sociale e la solidarieta' nonche' l'omogeneizzazione dei livelli del servizio e della relativa tariffa, anche in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 113 e n. 116 del 18 luglio 2011. 5. Gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali realizzano la gestione pubblica del servizio idrico integrato nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico europeo che, ai sensi degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonche' dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e' da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale. 6. La Regione avvia la definizione di un sistema tariffario tendenzialmente unitario.