(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Abruzzo  n.  121
                    Speciale del 6 novembre 2015) 
 
  (Omissis); 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge regionale  e  ne  dispone  la  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione, in attuazione dell'art.  24  della  legge  8  maggio
1998,  n.   146   (Disposizioni   per   la   semplificazione   e   la
razionalizzazione del  sistema  tributario  e  per  il  funzionamento
dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'  disposizioni  varie   di
carattere finanziario), esercita le funzioni normative,  relative  ai
beni immobili della Riforma Fondiaria, di cui agli articoli 9,  10  e
11 della legge 30 aprile 1976, n.  386  (Norme  di  principio,  norme
particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo). 
  2. Le assegnazioni e vendite relative a tutti  i  terreni  agricoli
siti in territorio del Fucino provenienti  dalla  riforma  fondiaria,
ovvero tutti  i  fondi  inscritti  nel  territorio  delimitato  dalla
circonfucense, sono ora  disciplinate  dalle  norme  contenute  nella
presente legge regionale. 
  3. Le funzioni di cui al comma  2  sono  svolte  dagli  uffici  del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale  e  della  Pesca  aventi
sede in Avezzano.