(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 Speciale del 6 novembre 2015) (Omissis); IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, in attuazione dell'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario), esercita le funzioni normative, relative ai beni immobili della Riforma Fondiaria, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo). 2. Le assegnazioni e vendite relative a tutti i terreni agricoli siti in territorio del Fucino provenienti dalla riforma fondiaria, ovvero tutti i fondi inscritti nel territorio delimitato dalla circonfucense, sono ora disciplinate dalle norme contenute nella presente legge regionale. 3. Le funzioni di cui al comma 2 sono svolte dagli uffici del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca aventi sede in Avezzano.