(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Autonoma Valle d'Aosta n. 17 del 28 aprile 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato; 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Sostituzione dell'articolo 3 
 
  1. L'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59  (Norme
per la tutela  delle  acque  dall'inquinamento),  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                               "Art. 3 
 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
    a)  acque  reflue  domestiche:  acque   reflue   provenienti   da
insediamenti  di  tipo  residenziale  e  da   servizi   e   derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche; 
    b) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di
acque  reflue  domestiche,  di  acque   reflue   industriali   ovvero
meteoriche  di  dilavamento  convogliate  in  reti  fognarie,   anche
separate, e provenienti da agglomerato; 
    c) acque reflue  industriali:  qualsiasi  tipo  di  acque  reflue
scaricate  da  edifici  o  impianti  in  cui  si  svolgono  attivita'
commerciali o di produzione  di  beni,  diverse  dalle  acque  reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; 
    d) agglomerati:  aree  in  cui  la  popolazione  o  le  attivita'
produttive sono concentrate in misura tale  da  rendere  ammissibile,
sia tecnicamente che economicamente, in rapporto  anche  ai  benefici
ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle  acque
reflue urbane verso un sistema di trattamento o  verso  un  punto  di
recapito finale.".