(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 17 del 28 aprile 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'articolo 3 1. L'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche; b) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; d) agglomerati: aree in cui la popolazione o le attivita' produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.".