(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della
              Valle d'Aosta del 12 maggio 2015, n. 19) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                     Inserimento dell'art. 2-bis 
 
  1. Dopo l'art. 2 della legge regionale  23  dicembre  2004,  n.  34
(Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficenza,
trasformate ai sensi dell'art. 37 della legge regionale  15  dicembre
2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni  2004/2006).  Abrogazione
della legge  regionale  12  luglio  1996,  n.  18),  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 2-bis  (Inserimento  nell'ambito  del  sistema  integrato  di
interventi  e  servizi  sociali).  -  1. La  Casa  di   riposo   G.B.
Festaz/Maison de repos J.B. Festaz e' inserita nel sistema  integrato
di interventi e servizi sociali di cui  all'art.  22  della  legge  8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del  sistema
integrato di interventi e servizi sociali), nel  rispetto  delle  sue
finalita' e specificita' statutarie. 
  2. La Giunta regionale disciplina, con  propria  deliberazione,  le
modalita' di collaborazione e cooperazione tra la Casa di  riposo  di
cui al comma 1, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta
(Azienda   USL),   le   unita'   responsabili    delle    valutazioni
multidimensionali, le strutture regionali competenti  in  materia  di
programmazione e controllo delle politiche sociali e le  realta'  del
terzo settore, allo scopo di determinare le relazioni di rete con  il
territorio e di stabilire gli interventi prioritari.».