(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 12 maggio 2015, n. 19) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 2-bis 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Inserimento nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali). - 1. La Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz e' inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle sue finalita' e specificita' statutarie. 2. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalita' di collaborazione e cooperazione tra la Casa di riposo di cui al comma 1, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), le unita' responsabili delle valutazioni multidimensionali, le strutture regionali competenti in materia di programmazione e controllo delle politiche sociali e le realta' del terzo settore, allo scopo di determinare le relazioni di rete con il territorio e di stabilire gli interventi prioritari.».