(Pubblicato nel Supplemento n. 171 
            al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 55 del 18 dicembre 2015) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
(omissis) 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia  di
qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); 
  Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24  dicembre
2010, n. 61/R (Regolamento di  attuazione  della  legge  regionale  5
agosto 2009, n. 51) in materia  di  autorizzazione  e  accreditamento
delle strutture sanitarie; 
  Visto l'Accordo Stato Regioni del  15  marzo  2012,  Rep.  Atti  n.
59/CSR, concernente «Requisiti minimi  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui  alla  legge
19 febbraio 2004,  n.  40  per  la  qualita'  e  la  sicurezza  nella
donazione, l'approvvigionamento, il  controllo,  la  lavorazione,  la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane»; 
  Visto il parere del Comitato di  direzione  espresso  nella  seduta
dell'8 ottobre 2015; 
  Visto il parere della Direzione generale della presidenza di cui al
Regolamento interno della Giunta regionale  toscana  del  3  febbraio
2014, n. 4; 
  Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale  n.  1069
del 9 novembre 2015 di adozione dello schema di regolamento; 
  Visto il parere favorevole della competente commissione  consiliare
espresso nella seduta del 23 novembre 2015; 
  Visto l'ulteriore parere della Direzione generale della  presidenza
di cui al Regolamento interno della Giunta regionale  toscana  del  3
febbraio 2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre  2015,  n.
1202; 
  Considerato quanto segue: 
    1) e' necessario, a favore  delle  strutture  sanitarie  private,
estendere  i  termini  di  adeguamento  ai  requisiti  di   esercizio
strutturali  e  impiantistici  che  necessitano  di  tempi  superiori
rispetto a quelli previsti, in considerazione sia  degli  oneri  gia'
sostenuti sulla base della precedente normativa anche alla  luce  dei
recenti interventi in  materia  sanitaria  che  hanno  comportato  la
riduzione dei budget  assegnati  alle  strutture  stesse,  sia  degli
adempimenti derivanti dal decreto del Ministero della salute 2 aprile
2015,  n.  70  (Regolamento  recante   definizione   degli   standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera); 
    2)  e'  necessario  facilitare   l'applicazione   dei   requisiti
impiantistici relativi al microclima; 
    3) e' necessario, con riguardo  alle  strutture  di  procreazione
medicalmente assistita, recepire i requisiti di cui all'Accordo Stato
Regioni  del  15  marzo   2012   (Requisiti   minimi   organizzativi,
strutturali e tecnologici delle strutture  sanitarie  autorizzate  di
cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualita' e la sicurezza
nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la  lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule  umane)
nonche'  eliminare,  fra  i  requisiti  tecnologici,  il  contenitore
criogenico per quelle strutture di PMA che effettuano solo tecniche a
fresco; 
    4)  e'  necessario  dare  continuita'  al   funzionamento   delle
strutture terapeutiche per tossicodipendenti  autorizzate  come  enti
ausiliari ai sensi  della  legge  regionale  11  agosto  1993  n.  54
(Istituzione dell'Albo regionale degli Enti Ausiliari che  gestiscono
sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei  soggetti
tossicodipendenti. Criteri e procedure per  l'iscrizione)  prevedendo
misure che tengano conto della loro specificita' e  che  garantiscano
la possibilita' di continuare l'attivita'  delle  medesime  strutture
gia' autorizzate anche nell'ambito della nuova disciplina  normativa,
nonche'   garantire   la   presenza   dell'infermiere   professionale
all'interno   delle    strutture    terapeutiche    di    trattamento
specialistico; 
    5) e' necessario modificare i requisiti relativi  alle  strutture
residenziali della salute mentale  in  attuazione  delle  indicazioni
nazionali e regionali in materia; 
    6) e' necessario,  con  riguardo  allo  standard  minimo  di  ore
settimanali di apertura del front  office  telefonico  nelle  aziende
sanitarie, allinearsi  alle  indicazioni  regionali  e  nazionali  in
materia; 
    7)  e'  opportuno  prorogare  il  termine  di  scadenza  per   la
presentazione delle nuove domande di autorizzazione ed accreditamento
delle strutture terapeutiche per tossicodipendenti  in  virtu'  delle
modifiche introdotte dal presente regolamento; 
    8) il contenitore criogenico previsto dall'accordo Stato  Regioni
del 2012 per la conservazione delle cellule non e' necessario  per  i
centri di procreazione medicalmente  assistita  che  effettuano  solo
tecniche a fresco; 
    9) e' necessario effettuare una valutazione tecnica  propedeutica
all'inserimento  nel   regolamento   dell'attivazione   di   percorsi
pediatrici  dedicati  nel  pronto  soccorso  del  sistema   sanitario
regionale della Toscana. Tale  intervento  sara'  effettuato  con  un
successivo intervento regolamentare; 
    10) e' necessario inserire la clausola di  immediata  entrata  in
vigore del presente regolamento in considerazione delle  proroghe  di
adeguamento previste nell'atto; 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. 61/R/2010 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Giunta
regionale 24 dicembre 2010 n. 61/R (Regolamento di  attuazione  della
legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) le parole  «31  dicembre  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».