(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55  del
                          18 dicembre 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 3, comma 2, e 4, comma  1,  lettere  c)  ed  e),
dello Statuto; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione  del  Servizio
nazionale della protezione civile); 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78  (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67  (Ordinamento  del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attivita'); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema
delle autonomie locali); 
  Visto il  parere  favorevole,  con  raccomandazioni,  espresso  dal
Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 ottobre 2015; 
  Considerato che: 
  1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 67/2003 gli eventi
rilevanti ai fini di  protezione  civile  di  cui  all'art.  2  della
medesima legge regionale n. 67/2003 possono avere  rilevanza  locale,
regionale o nazionale; 
  2. Ove l'evento sia dichiarato di rilevanza nazionale  mediante  la
dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della  legge
n. 225/1992 si procede, con ordinanze  del  capo  dipartimento  della
protezione  civile,  alla  disciplina  ed  al   finanziamento   degli
interventi di soccorso, somma urgenza e  immediato  ripristino  delle
infrastrutture  pubbliche  danneggiate,  nei  limiti  delle   risorse
stanziate per l'emergenza, ed alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle  strutture  e  infrastrutture  pubbliche  e  private
danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle  attivita'  economiche  e
produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure  definite  con  la  medesima  o  altra
ordinanza; 
  3. Nel caso di evento per cui sia  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza nazionale, le spese per la ricostruzione dei beni  pubblici
e privati devono essere stanziate dallo  Stato,  ma  la  Regione,  ai
sensi della legge regionale n. 67/2003, puo' comunque  compartecipare
alle spese con proprie risorse; 
  4. Per  quanto  riguarda,  invece,  gli  interventi  dichiarati  di
rilevanza regionale le spese per il ripristino dei  beni  pubblici  e
privati  sono  a  carico  della  sola  Regione,  tenuto  conto  delle
disponibilita' di bilancio; 
  5.  Il  mutato  quadro  economico-finanziario,  sia  statale,   sia
regionale,  ha  comportato,  negli  ultimi  anni,  una   costante   e
considerevole  diminuzione  delle  risorse  disponibili   a   livello
nazionale e territoriale  impedendo,  di  fatto,  l'attuazione  degli
interventi di ripristino a seguito degli  eventi  calamitosi,  specie
relativamente ai beni dei privati e delle attivita' produttive; 
  6. A fronte di  quanto  evidenziato  nel  punto  5,  e',  tuttavia,
notevolmente aumentata la frequenza e la  rilevanza,  in  termini  di
danni al patrimonio pubblico e privato, degli eventi calamitosi; 
  7. Tutti gli eventi occorsi negli ultimi  anni,  sia  di  rilevanza
nazionale che regionale, hanno comportato comunque diffusi  danni  ai
beni immobili e mobili di privati ed alle attivita' produttive; 
  8. Non e' piu' finanziariamente possibile per la Regione  procedere
al  ristoro  diretto  tramite  procedura  contributiva  con   risorse
regionali dei danni causati dagli  eventi  calamitosi  a  privati  ed
attivita' produttive; 
  9.  Occorre  pertanto  procedere  all'introduzione,  in  luogo  dei
contributi diretti ai privati ed alle  attivita'  produttive  per  il
ristoro dei danni, di un contributo da  corrispondere  ai  comuni  in
caso di eventi calamitosi almeno di  rilevanza  regionale,  affinche'
venga da essi destinato  all'aiuto  alle  famiglie  danneggiate  piu'
bisognose; 
  10.  L'ammontare  del  contributo  ai  comuni  colpiti  dall'evento
calamitoso deve essere parametrato  al  numero  di  nuclei  familiari
colpiti nel territorio comunale ed all'indice  di  poverta'  relativa
del medesimo comune come determinato dall'Istituto regionale  per  la
programmazione economica della  Toscana  (IRPET)  secondo  il  metodo
dell'Ufficio statistico  della  Commissione  europea  (EUROSTAT)  con
riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile; 
  11. Occorre provvedere ad ulteriori modifiche della legge regionale
n. 67/2003 per adeguarla a nuove disposizioni nazionali  o  regionali
sopravvenute; 
  12. Occorre, in particolare, adeguare le disposizioni riferite alle
gestioni associate a quanto previsto  dal  decreto-legge  n.  78/2010
convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   n.   122/2010   ed
all'operativita' della Citta' metropolitana di Firenze a  seguito  di
quanto previsto dalla legge n. 56/2014; 
  13.  Occorre  adeguare  il  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina
degli interventi  finanziari  regionali  in  attuazione  della  legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema  regionale
della protezione civile e disciplina della relativa attivita'»),  che
disciplina gli interventi finanziari regionali; 
  14. Dato atto che il parere favorevole,  con  raccomandazioni,  del
Consiglio delle autonomie locali e' stato integralmente  accolto  con
la risoluzione del Consiglio  regionale  1°  dicembre  2015,  n.  33,
collegata alla presente legge; 
 
                               Approva 
 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Il sistema regionale della protezione civile.  Modifiche  all'art.  7
                  della legge regionale n. 67/2003 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 29  dicembre  2003,
n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della  protezione  civile  e
disciplina della relativa attivita'), e' sostituito dal seguente: 
  «5. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai
sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, il sistema regionale opera
in concorso con  il  dipartimento  della  protezione  civile  con  le
modalita' definite, d'intesa con il dipartimento medesimo, nei  piani
operativi regionali di protezione civile.». 
  2. Il comma 7 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  67/2003  e'
sostituito dal seguente: 
  «7. Il sistema puo'  concorrere  anche  per  eventi  diversi  dalla
protezione civile  su  richiesta  degli  enti  competenti  e  secondo
modalita' concordate con i medesimi.».