(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 18 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visti gli articoli 3, comma 2, e 4, comma 1, lettere c) ed e), dello Statuto; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile); Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'); Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 ottobre 2015; Considerato che: 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 67/2003 gli eventi rilevanti ai fini di protezione civile di cui all'art. 2 della medesima legge regionale n. 67/2003 possono avere rilevanza locale, regionale o nazionale; 2. Ove l'evento sia dichiarato di rilevanza nazionale mediante la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 si procede, con ordinanze del capo dipartimento della protezione civile, alla disciplina ed al finanziamento degli interventi di soccorso, somma urgenza e immediato ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nei limiti delle risorse stanziate per l'emergenza, ed alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 3. Nel caso di evento per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, le spese per la ricostruzione dei beni pubblici e privati devono essere stanziate dallo Stato, ma la Regione, ai sensi della legge regionale n. 67/2003, puo' comunque compartecipare alle spese con proprie risorse; 4. Per quanto riguarda, invece, gli interventi dichiarati di rilevanza regionale le spese per il ripristino dei beni pubblici e privati sono a carico della sola Regione, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio; 5. Il mutato quadro economico-finanziario, sia statale, sia regionale, ha comportato, negli ultimi anni, una costante e considerevole diminuzione delle risorse disponibili a livello nazionale e territoriale impedendo, di fatto, l'attuazione degli interventi di ripristino a seguito degli eventi calamitosi, specie relativamente ai beni dei privati e delle attivita' produttive; 6. A fronte di quanto evidenziato nel punto 5, e', tuttavia, notevolmente aumentata la frequenza e la rilevanza, in termini di danni al patrimonio pubblico e privato, degli eventi calamitosi; 7. Tutti gli eventi occorsi negli ultimi anni, sia di rilevanza nazionale che regionale, hanno comportato comunque diffusi danni ai beni immobili e mobili di privati ed alle attivita' produttive; 8. Non e' piu' finanziariamente possibile per la Regione procedere al ristoro diretto tramite procedura contributiva con risorse regionali dei danni causati dagli eventi calamitosi a privati ed attivita' produttive; 9. Occorre pertanto procedere all'introduzione, in luogo dei contributi diretti ai privati ed alle attivita' produttive per il ristoro dei danni, di un contributo da corrispondere ai comuni in caso di eventi calamitosi almeno di rilevanza regionale, affinche' venga da essi destinato all'aiuto alle famiglie danneggiate piu' bisognose; 10. L'ammontare del contributo ai comuni colpiti dall'evento calamitoso deve essere parametrato al numero di nuclei familiari colpiti nel territorio comunale ed all'indice di poverta' relativa del medesimo comune come determinato dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) secondo il metodo dell'Ufficio statistico della Commissione europea (EUROSTAT) con riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile; 11. Occorre provvedere ad ulteriori modifiche della legge regionale n. 67/2003 per adeguarla a nuove disposizioni nazionali o regionali sopravvenute; 12. Occorre, in particolare, adeguare le disposizioni riferite alle gestioni associate a quanto previsto dal decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 ed all'operativita' della Citta' metropolitana di Firenze a seguito di quanto previsto dalla legge n. 56/2014; 13. Occorre adeguare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'»), che disciplina gli interventi finanziari regionali; 14. Dato atto che il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali e' stato integralmente accolto con la risoluzione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 33, collegata alla presente legge; Approva la presente legge: Art. 1 Il sistema regionale della protezione civile. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 67/2003 1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'), e' sostituito dal seguente: «5. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, il sistema regionale opera in concorso con il dipartimento della protezione civile con le modalita' definite, d'intesa con il dipartimento medesimo, nei piani operativi regionali di protezione civile.». 2. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 67/2003 e' sostituito dal seguente: «7. Il sistema puo' concorrere anche per eventi diversi dalla protezione civile su richiesta degli enti competenti e secondo modalita' concordate con i medesimi.».