(Pubblicata nel  Supplemento  n.  4  al  Bollettino  Ufficiale  della
    Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 29 dicembre 2015) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002,  n.  1,  «Norme  in
  materia di bilancio e di contabilita' della Provincia  Autonoma  di
  Bolzano» 
 
  1. L'art. 6 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e' cosi'
sostituito: 
  «Art. 6 (Copertura finanziaria delle leggi provinciali).  -  1.  Le
leggi provinciali che comportano nuove  o  maggiori  spese  o  minori
entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, sia  agli
effetti del bilancio annuale che a quelli  del  bilancio  pluriennale
vigenti alla data di approvazione. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i  disegni  di  legge  di  iniziativa
della Giunta provinciale sono corredati, a cura  del  proponente,  di
una relazione tecnica esplicativa delle  nuove  o  maggiori  spese  o
delle minori entrate e sono sottoposti, prima dell'approvazione della
Giunta provinciale, all'esame degli aspetti finanziari da parte della
Ripartizione provinciale Finanze, che predispone  le  relative  norme
finanziarie. Per i disegni di legge non di  iniziativa  della  Giunta
provinciale  la  predetta  Ripartizione  esprime  un   parere   sulla
adeguatezza della relativa copertura finanziaria, su richiesta  della
competente commissione  legislativa  del  Consiglio  provinciale,  al
Presidente della Provincia o all'Assessore provinciale alle  Finanze,
entro 15 giorni dalla richiesta medesima. 
  3. La copertura finanziaria delle leggi provinciali che  comportano
nuove o maggiori  spese  o  minori  entrate  e'  determinata  con  le
seguenti modalita': 
    a) mediante modificazioni  legislative  che  comportino  nuove  o
maggiori entrate; 
    b) mediante riduzione  di  stanziamenti  previsti  da  precedenti
disposizioni legislative di spesa; 
    c) mediante utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti  nei  fondi
speciali previsti dall'art. 49  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118.». 
  2. L'art. 8 della legge  provinciale  29  gennaio  2002,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 8 (Leggi che disciplinano spese pluriennali). - 1.  Le  leggi
provinciali che  dispongono  spese  in  conto  capitale  a  carattere
pluriennale  ne  indicano  di  norma  solo  l'ammontare  complessivo,
rinviando alla legge di stabilita' annuale  la  determinazione  delle
quote destinate a gravare sugli  esercizi  considerati  nel  bilancio
pluriennale. 
  2. Possono essere assunte obbligazioni concernenti  spese  correnti
per esercizi non considerati  nel  bilancio  di  previsione,  purche'
decorrenti  da  uno  degli  esercizi  ricompresi  nel   bilancio   di
previsione, relative ai canoni afferenti  contratti  di  partenariato
pubblico privato  e  per  interventi  per  i  quali  le  disposizioni
normative ne prevedono la durata eccedente  quella  del  bilancio  di
previsione che non vada oltre la durata della legislatura.». 
  3. L'art. 9 della legge  provinciale  29  gennaio  2002,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 9 (Termini per le procedure di spesa). -  1.  I  criteri  per
l'attribuzione   dei   vantaggi   economici   determinano,   per    i
provvedimenti  di  erogazione  che  comportano  spese  a  carico  del
bilancio della Provincia, i termini entro i quali si deve  provvedere
ai necessari adempimenti,  i  provvedimenti  conseguenti  al  mancato
rispetto di tali termini e i casi in  cui  puo'  essere  disposta  la
revoca del beneficio. 
  2. I criteri per l'attribuzione di  vantaggi  economici  di  natura
corrente o in conto capitale devono prevedere che le  relative  spese
vengano  rendicontate  dal  beneficiario  entro  la  fine   dell'anno
successivo a provvedimento di  concessione  o  di  imputazione  della
spesa, se diverso. Trascorso tale termine o  il  piu'  breve  termine
eventualmente   stabilito   senza   che   abbia   avuto   luogo    la
rendicontazione della spesa per causa riconducibile al  beneficiario,
l'unita' organizzativa responsabile del procedimento  ne  dispone  la
revoca.  Per  gravi  e  motivate  ragioni,   l'unita'   organizzativa
responsabile del procedimento puo' concedere una proroga  fino  a  un
ulteriore  anno,  trascorso  il  quale  il  vantaggio  economico   e'
automaticamente revocato. 
  3. I criteri per l'attribuzione dei vantaggi economici  riguardanti
attivita'  la  cui  realizzazione  avviene  in  un   arco   temporale
pluriennale  devono  prevedere  che  il  beneficiario  trasmetta   un
cronoprogramma delle attivita'. Il beneficiario deve rendicontare  la
spesa sostenuta entro la  fine  dell'anno  successivo  riferito  alle
singole attivita' previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione
si applica quanto previsto al comma 2. 
  4. I criteri per l'attribuzione dei vantaggi economici  riguardanti
opere o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione
avviene in un arco temporale  pluriennale  devono  prevedere  che  il
beneficiario indichi una data di inizio dei  lavori  e  trasmetta  un
cronoprogramma delle attivita'. Il beneficiario deve rendicontare  la
spesa sostenuta entro la  fine  dell'anno  successivo  riferito  alle
singole attivita' previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione
si applica quanto previsto al comma 2, fatta salva  la  facolta'  del
beneficiario di  proporre,  a  seguito  della  revoca  del  vantaggio
economico, istanza di concessione di un nuovo vantaggio economico, al
fine di completare l'opera o l'investimento. 
  5. Qualora la Giunta provinciale proceda alla revoca di  contributi
o altre agevolazioni gia' erogati, le somme da  restituire,  ove  non
diversamente  stabilito,  sono  maggiorate  degli  interessi   legali
decorrenti dalla data dell'erogazione. 
  6. Fino all'adeguamento  dei  suddetti  criteri  alle  disposizioni
della presente legge, ai provvedimenti di  concessione  dei  vantaggi
economici si applicano tali disposizioni.». 
  4. L'art. 12 della legge provinciale  29  gennaio  2002,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 12 (Bilancio di previsione gestionale). - 1. Il  bilancio  di
previsione gestionale e' articolato, per l'entrata e per la spesa, in
capitoli, in modo che a ciascun capitolo corrisponda un unico  centro
di  responsabilita'  amministrativa,  cui  e'  affidata  la  relativa
gestione. I centri di  responsabilita'  amministrativa  corrispondono
all'unita' organizzativa competente  secondo  quanto  previsto  dalla
legge provinciale e dai regolamenti concernenti  l'ordinamento  della
struttura dirigenziale.». 
  5. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1,  e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 12-bis (Documento di economia e finanza provinciale  (DEFP)).
- 1. Il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP)  elaborato
ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  individua,
in particolare - con riferimento al periodo di validita' del bilancio
di  previsione  -  gli  obiettivi  programmatici  necessari  per   il
conseguimento delle  linee  strategiche  definite  nel  Programma  di
legislatura  e  fornisce  un'indicazione  di  massima  delle   azioni
attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi. 
  2. La Giunta provinciale approva il DEFP, acquisito il  parere  del
Consiglio dei Comuni, entro il 30 giugno di ogni anno e  ne  cura  la
trasmissione al Consiglio provinciale,  che  lo  esamina  secondo  le
procedure previste dal proprio regolamento interno. 
  3.  La  Giunta  provinciale,  unitamente  al   disegno   di   legge
concernente  il  bilancio  di  previsione,  presenta   al   Consiglio
provinciale una nota di aggiornamento del DEFP medesimo. La  nota  di
aggiornamento del DEFP aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFP.». 
  6. L'art. 19 della legge provinciale 29  gennaio  2002,  n.  1,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 19 (Fondo speciale  per  la  riassegnazione  in  bilancio  di
residui perenti delle spese in conto capitale). - 1. Nel bilancio  e'
iscritto un fondo speciale per la riassegnazione di  residui  passivi
delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa.». 
  7. Dopo il comma 2 dell'art.  21-bis  della  legge  provinciale  29
gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i  seguenti
commi 3 e 4: 
  «3. NeL rispetto di quanto previsto  dall'art.  79,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,  e
successive  modifiche,  la  Giunta  provinciale,  su   proposta   del
Direttore Generale/della Direttrice Generale, al fine  di  assicurare
il concorso della Provincia e degli  enti  del  sistema  territoriale
provinciale  integrato  alla   realizzazione   degli   obiettivi   di
contenimento della spesa pubblica, adotta misure di razionalizzazione
e contenimento della  spesa,  impartendo  alle  unita'  organizzative
della Provincia e agli enti individuati al comma 3 del suddetto  art.
79 istruzioni atte a produrre  riduzioni,  anche  strutturali,  delle
spese, con particolare riguardo alle spese correnti di funzionamento. 
  4. Gli organi di controllo contabile devono annotare, nei  processi
verbali delle sedute dei rispettivi organi  collegiali,  il  rispetto
delle  istruzioni  di  cui  al  comma  3  da   parte   delle   unita'
organizzative della Provincia e degli enti del  sistema  territoriale
provinciale integrato.». 
  8. Dopo il comma 4 dell'art.  21-bis  della  legge  provinciale  29
gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto  il  seguente
comma: 
    «5.  Le  somme  iscritte  nel   bilancio   provinciale   per   la
realizzazione degli interventi attuativi dell'art.  2,  commi  107  e
117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' degli  accordi  di
programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per
i medesimi fini.». 
  9. Dopo l'art. 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1,  e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 22-bis (Legge di stabilita' provinciale e legge collegata). -
1.  Contemporaneamente  al  disegno  di  legge  di  approvazione  del
bilancio, la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale  un
disegno di legge di stabilita' provinciale  ai  sensi  dell'art.  36,
comma  4,  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   e
l'eventuale disegno di legge collegato. 
  2. In relazione alle competenze spettanti alla Provincia secondo lo
Statuto,  oltre  ai  contenuti  richiesti  per   l'applicazione   del
principio  riguardante  la  programmazione   previsto   dal   decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  la  legge   di   stabilita'
provinciale puo' contenere: 
    a) disposizioni inerenti la finanza locale e degli enti collegati
alla finanza provinciale, incluse quelle relative  all'istituzione  o
alla modifica della disciplina dei tributi locali; 
    b)  disposizioni  in  materia  di  personale  provinciale  e   di
personale  insegnante  della  scuola,  sulla   determinazione   della
relativa spesa e sulla copertura  degli  oneri  per  il  rinnovo  dei
contratti del pubblico impiego; 
    c) disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e
altre entrate della Provincia, inclusa l'istituzione di nuovi tributi
di competenza provinciale. 
  3. La legge collegata puo' contenere disposizioni  aventi  riflessi
sul bilancio per attuare il DEFP, nonche' per il raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione della spesa, equita'  e  sviluppo  che
compongono la complessiva  manovra  economica  e  di  bilancio  della
Provincia  e  per  l'adeguamento  della  normativa  provinciale  agli
obblighi derivanti dalla normativa statale, nonche' l'abrogazione  di
disposizioni desuete.». 
  10. L'art. 23 della legge provinciale 29  gennaio  2002,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 23 (Variazioni del bilancio). - 1. Le  leggi  che  comportano
nuove o maggiori  spese  o  entrate  possono  autorizzare  la  Giunta
provinciale ad apportare, con propria deliberazione,  le  conseguenti
variazioni al bilancio. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, la Giunta provinciale puo': 
    a)  apportare  al  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  al
bilancio gestionale variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  dei
macroaggregati appartenenti al medesimo programma/missione e  titolo,
in relazione all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118; 
    b) apportare le altre variazioni previste dall'art. 46, comma  3,
e dall'art. 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118; 
    c) effettuare modifiche agli elenchi di cui  all'art.  39,  comma
11, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    d) apportare variazioni al bilancio di previsione,  al  documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per  incrementare
le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni  e  crediti  a
titolo di aumento di capitale sociale, nonche'  quelle  afferenti  le
permute  di  beni,  crediti   o   altre   attivita',   nel   rispetto
dell'ordinamento statutario e delle eventuali  indicazioni  contenute
nel DEFP. 
  3. L'Assessore provinciale alle Finanze e' autorizzato ad apportare
variazioni al bilancio per l'iscrizione  di  maggiori  entrate  e  di
maggiori spese per un importo corrispondente  nonche'  variazioni  ai
capitoli delle contabilita' speciali del bilancio stesso. 
  4. Il direttore della Ripartizione Finanze puo': 
    a) effettuare le variazioni di  cui  all'art.  51  comma  4,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    b) effettuare i prelievi dai fondi di cui all'art. 48,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    c) effettuare storni di cassa fra i  capitoli  appartenenti  allo
stesso macroaggregato. 
  5.  La  Giunta  provinciale  puo'  delegare  il  Presidente   della
Provincia ad apportare le variazioni di bilancio di cui all'art.  51,
comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  6. Le variazioni al  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  al
bilancio  finanziario  gestionale  possono  essere  adottate  con  il
medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le  variazioni
relative all'uno e all'altro documento. 
  7. A seguito dell'entrata in vigore di norme  di  attuazione  dello
Statuto speciale che dispongono  il  trasferimento  o  la  delega  di
funzioni  dello  Stato  alla  Provincia,  la  Giunta  provinciale  e'
autorizzata a disporre, le variazioni di  bilancio  anche  occorrenti
per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite  all'attuazione
delle nuove competenze.». 
  11. Dopo l'art. 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 28-bis (Garanzie). - 1. La Giunta provinciale e'  autorizzata
a prestare fideiussioni, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, a
garanzia  di  obbligazioni  e  di  finanziamenti  assunti   da   enti
strumentali e da societa' controllate direttamente  o  indirettamente
dalla Provincia e dai comuni, congiuntamente  o  disgiuntamente,  per
l'attuazione e lo sviluppo di progetti  d'investimento  di  rilevante
interesse  ai  fini  del   raggiungimento   degli   obiettivi   della
programmazione di sviluppo della Provincia. 
  2. Gli stanziamenti  necessari  alla  copertura  finanziaria  degli
eventuali  oneri  conseguenti   alla   prestazione   delle   garanzie
fideiussorie  sono  iscritti  in  apposito  capitolo   del   bilancio
provinciale.». 
  12. L'art. 29 della legge provinciale 29  gennaio  2002,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 29 (Anticipazioni di cassa). - 1.  L'Assessore  provinciale
alle  Finanze  dispone  l'assunzione  di   anticipazioni   di   cassa
avvalendosi del tesoriere, ai  sensi  delle  norme  sul  servizio  di
tesoreria.». 
  13. L'art. 36 della legge provinciale 29 gennaio  2002,  n.  1,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 36 (Accertamento delle entrate). - 1.  I  responsabili  delle
unita' organizzative competenti provvedono,  ai  sensi  dell'art.  12
della  legge  provinciale  23  aprile  1992,  n.  10,  e   successive
modifiche,  all'accertamento  delle  entrate.  Per  le  materie   non
attribuite a una specifica unita' organizzativa, l'accertamento delle
entrate  e'  effettuato  a  cura   del   competente   ufficio   della
Ripartizione provinciale Finanze. 
  2.  Tutte  le  deliberazioni  e  gli  atti  dai  quali   conseguono
accertamenti di entrata a  favore  del  bilancio  provinciale  devono
essere  trasmessi,  unitamente  alla  relativa   documentazione,   al
competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze  che,  dopo
avere  effettuato  le  verifiche  previste  dalle  regole   contabili
vigenti, appone il visto di regolarita' contabile. 
  3. Ogni atto successivo a  quelli  di  cui  al  comma  2  e  avente
attinenza con gli accertamenti effettuati deve essere  comunicato  al
competente ufficio della  Ripartizione  provinciale  Finanze  per  le
occorrenti annotazioni contabili.». 
  14. L'art. 37 della legge provinciale 29  gennaio  2002,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 37 (Riscossione delle entrate). - 1. Qualora ricorrano  gravi
e motivate ragioni, l'amministrazione provinciale puo' concedere,  su
richiesta del debitore, la rateazione del debito fino a un massimo di
72 rate mensili,  secondo  criteri  da  stabilirsi  con  regolamento.
L'importo delle singole rate e' maggiorato degli interessi, calcolati
sulla base del tasso legale. 
  2.  Alla  restituzione  delle  somme  indebitamente  versate   alla
Provincia, provvede la  Ripartizione  provinciale  Finanze  entro  90
giorni dall'accertamento della somma indebitamente versata.» 
  15. Nel comma 4 dell'art. 41 della  legge  provinciale  29  gennaio
2002, n. 1, sono soppresse le parole: «, con  totali  progressivi  di
mese in mese». 
  16. Nel comma 1, dell'art. 45, della legge provinciale  29  gennaio
2002,  n.  1,  e  successive  modifiche  le  parole:  «La  legge   di
approvazione  del  bilancio  puo'  autorizzare  il  Direttore   della
Ripartizione Finanze a disporre» sono  sostituite  dalle  parole  «La
legge di approvazione del bilancio di previsione determina il  limite
massimo di  importo  entro  il  quale  l'Assessore  provinciale  alle
Finanze dispone». 
  17. Il comma 2 dell'art. 47  della  legge  provinciale  29  gennaio
2002, n. 1, e' cosi' sostituito: 
    «2. La prenotazione della  spesa  puo'  essere  effettuata  anche
attraverso fatti gestionali.». 
  18. L'art. 48 della legge provinciale 29  gennaio  2002,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 48 (Procedure per gli impegni di spesa e visto di regolarita'
contabile). - 1. Gli atti comportanti impegni di spesa sono  adottati
nel rispetto dell'ordine  di  competenze  stabilito  dalla  normativa
provinciale in materia di organizzazione degli uffici e di  procedure
amministrative e nell'ambito delle risorse assegnate. 
  2. Gli atti che comportano impegno di spesa a carico  del  bilancio
provinciale sono vistati per regolarita' contabile e  registrati  dal
competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze prima della
loro formalizzazione. A tale fine  l'ufficio  accerta  che  la  spesa
impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo o che  non
sia da imputare a un capitolo diverso da quello  indicato  e  che  la
quantificazione della spesa avvenga nel rispetto  degli  obblighi  di
natura contabile. 
  3.  I  settori  responsabili  della  manutenzione  degli   immobili
provinciali, delle  strade  e  l'economato  costituiscono  centri  di
responsabilita' della spesa e effettuano spese in economia attraverso
appositi programmi di spesa. Con l'approvazione di tali provvedimenti
deve essere acquisita l'attestazione di copertura finanziaria e  deve
essere prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili.  L'atto
che contiene il programma deve essere inviato, prima del  suo  avvio,
al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze, che  ne
verifica la copertura finanziaria. L'unita' organizzativa competente,
successivamente al  perfezionamento  dell'atto  gestionale,  provvede
alla registrazione nelle scritture contabili dell'impegno della spesa
secondo le regole contabili vigenti, senza ulteriori adempimenti. Con
regolamento sono introdotte forme di controllo  a  campione  volte  a
verificare  che  gli  impegni  di  spesa  siano  stati   assunti   in
conformita' alle regole contabili vigenti.». 
  19. L'art. 49 della legge provinciale 29  gennaio  2002,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 49 (Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese). -  1.
Alla liquidazione delle spese provvedono i responsabili delle  unita'
organizzative competenti. 
  2.  L'atto  di   liquidazione,   unitamente   alla   documentazione
giustificativa, e' trasmesso alla  Ripartizione  provinciale  Finanze
per la verifica contabile, avente ad oggetto il rispetto  di  limiti,
condizioni e modalita' fissati  nell'atto  di  impegno,  nonche'  per
l'emissione del titolo di pagamento. 
  3. Qualora la liquidazione della spesa sia eseguita  con  procedura
informatica, l'atto di liquidazione  munito  di  firma  digitale,  e'
immediatamente e automaticamente trasmesso per la verifica di cui  al
comma 2 alla Ripartizione provinciale Finanze. L'atto di liquidazione
informatico   e'   corredato   di    documentazione    giustificativa
digitalizzata  e  di  una  dichiarazione,  firmata  digitalmente  dal
responsabile  dell'unita'  organizzativa  competente,  attestante  la
sussistenza e la validita' di eventuali ulteriori  presupposti  della
liquidazione. Nel regolamento di esecuzione di  cui  all'art.  65-bis
sono disciplinate le necessarie modalita' operative, ivi  compresi  i
casi in cui la trasmissione della documentazione giustificativa  puo'
essere sostituita da forme di controllo a campione presso  le  unita'
organizzative liquidatrici.». 
  20. L'art. 50 della legge provinciale 29  gennaio  2002,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 50 (Modalita' di effettuazione di particolari  pagamenti).  -
1. Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa  puo'  essere  disposto
per gli stipendi, le pensioni, i fitti, le erogazioni assistenziali e
negli altri casi di pagamenti periodici a scadenze determinate. 
  2. Per il pagamento di utenze, di spese obbligatorie ricorrenti  di
funzionamento  dell'amministrazione  e  di  ogni  altra  spesa,   ove
particolari  esigenze  di  servizio  lo  richiedano,   il   tesoriere
provinciale  assume,  su  specifica  richiesta  del  Direttore  della
Ripartizione  provinciale  Finanze,  l'obbligo   di   provvedere   al
pagamento entro la rispettiva scadenza degli importi risultanti dalle
bollette  di  utenza  o  da   altra   corrispondente   documentazione
inoltrata, anche mediante evidenze informatiche, dai  fornitori.  Una
volta verificata la correttezza dei pagamenti da parte del competente
ufficio liquidatore, la  Ripartizione  provinciale  Finanze  provvede
periodicamente all'emissione del mandato  di  pagamento  a  copertura
delle spese che il tesoriere ha addebitato alla Provincia. 
  3. Il pagamento di cui al  comma  2  e'  effettuato  dal  tesoriere
provinciale alle scadenze  e  per  le  rate  fissate  nel  ruolo.  Il
tesoriere provvede  alle  relative  comunicazioni  alla  Ripartizione
provinciale Finanze.». 
  21. Al comma 1 dell'art. 54-bis della legge provinciale 29  gennaio
2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «in  alternativa  alle
procedure contabili di cui agli articoli 53  e  54»  sono  sostituite
dalle  parole:  «a  complemento  della  procedura  contabile  di  cui
all'art. 54». 
  22. L'art. 55 della legge provinciale 29 gennaio  2002,  n.  1,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art.  55  (Regolarizzazione  d'ufficio  degli  atti  sottoposti  a
verifica). - 1. Qualora riscontri irregolarita' ed errori negli  atti
di  accertamento  delle  entrate,  di  impegno  della  spesa  e  loro
liquidazione, sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 36, 48  e
49, la  Ripartizione  provinciale  Finanze  provvede  d'ufficio,  ove
possibile, alla rimozione delle irregolarita' e alla correzione degli
errori, dandone comunicazione all'unita' organizzativa proponente. 
  2. In ogni altro caso la Ripartizione  provinciale  Finanze  indica
all'unita' organizzativa  proponente  le  misure  necessarie  per  la
regolarizzazione dell'atto. Qualora l'unita' organizzativa proponente
insista, la Ripartizione  provinciale  Finanze  da'  ulteriore  corso
all'atto.». 
  23. Dopo il comma 2 dell'art. 66 della legge provinciale 29 gennaio
2002, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: 
  «3.  Per  i  vantaggi  economici  gia'  concessi  si  applicano  le
disposizioni riguardanti i termini  per  le  procedure  di  spesa  in
essere prima dell'entrata in vigore della presente legge. 
  4. A seguito della soppressione del  funzionario  delegato  per  la
Ripartizione provinciale Foreste  e  per  i  Bacini  montani,  e  del
conseguente passaggio di competenze ai rispettivi entri  strumentali,
i residui accertati saranno  attribuiti  alle  strutture  provinciali
competenti  per  la  successiva  liquidazione  a  favore  degli  enti
strumentali individuati.». 
  24. Dopo l'art. 66 della legge provinciale 29 gennaio 2002,  n.  1,
sono  inseriti  i  seguenti  articoli  66-bis,  66-ter,  66-quater  e
66-quinquies: 
  «Art. 66-bis (Rimborso per le funzioni delegate). - 1.  Le  entrate
concernenti il rimborso dell'onere previsto dall'art. 2, commi 112  e
113, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  sono  conservate  tra  i
residui attivi per gli anni fino al 2015. A  decorrere  dal  2016  la
quota annuale prevista dal citato articolo viene accertata e imputata
nel medesimo anno. 
   Art. 66-ter  (Armonizzazione  dei  sistemi  contabili).  -  1.  La
presente legge reca disposizioni applicative del decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118,  e  successive  modifiche,  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 23  della  legge  provinciale  23  dicembre
2014, n. 11, e successive modifiche. 
   Art. 66-quater (Regolamento di esecuzione). - 1. Per  l'esecuzione
della presente legge la  Giunta  provinciale  puo'  emanare  apposito
regolamento. 
   Art. 66-quinquies  (Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  delle
istituzioni scolastiche). - 1. Le istituzioni scolastiche di cui alla
legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche,  e
alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche,
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, e successive modifiche,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2017.».