(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 48 del 23 ottobre 2015)  
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
Assicurazione previdenziale integrativa. Inserimento dell'art. 24-bis
  nella legge regionale n.  3/2009 
 
  1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo
unico delle norme sui  consiglieri  e  sui  componenti  della  Giunta
regionale), e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis  (Assicurazione  previdenziale  integrativa).-  1.  Il
consigliere o l'assessore regionale che intenda stipulare una polizza
previdenziale integrativa puo' chiedere alla competente struttura del
Consiglio regionale di fare  da  tramite  per  l'effettuazione  della
relativa tratte nuta e del versamento.».