(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 23 ottobre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Assicurazione previdenziale integrativa. Inserimento dell'art. 24-bis nella legge regionale n. 3/2009 1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), e' inserito il seguente: «Art. 24-bis (Assicurazione previdenziale integrativa).- 1. Il consigliere o l'assessore regionale che intenda stipulare una polizza previdenziale integrativa puo' chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l'effettuazione della relativa tratte nuta e del versamento.».