(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
                     della Regione Toscana n. 56 
                        del 23 dicembre 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis); 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v) e z), e  l'art.
69 dello statuto; 
  Vista l'intesa Stato-Regioni ed enti locali sottoscritta in sede di
conferenza unificata, in data 31 marzo 2009, ai  sensi  dell'art.  8,
comma 6,  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); 
  Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n.  24  (Misure  urgenti  e
straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. Il permanere dell'esigenza di fronteggiare  la  crisi  economica
mediante il riavvio dell'attivita'  edilizia  privata  quale  settore
particolarmente colpito dalla congiuntura economica. 
  2. I segnali di ripresa economica  rendono  indispensabile  per  la
Regione continuare a favorire iniziative volte al  rilancio  di  tale
economia, anche nel settore edilizio. 
  3. La perdurante  necessita'  di  incentivare  la  riqualificazione
urbana  attraverso  interventi  edilizi  che  migliorano  il  tessuto
urbano. 
  4. La necessita' di adeguare la legge  regionale  n.  24/2009  alla
recente legge regionale  n.  65/2014,  ridefinendo  le  categorie  di
intervento consentite dalla stessa legge regionale n.  24/2009,  alla
luce della nuova disciplina della legge regionale n. 65/2014. 
  5. L'esigenza di individuare con maggiore precisione gli ambiti  di
applicazione della legge regionale n. 24/2009, garantendo comunque  i
prevalenti  interessi  pubblici  alla  difesa  del  suolo   nel   suo
complesso, chiarendo che gli interventi edilizi previsti dalla  legge
regionale n. 24/2009, possono essere eseguiti in deroga ai  parametri
urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze  minime  e  delle
altezze  massime  dei  fabbricati,  e  comunque  nel  rispetto  della
normativa statale e regionale in materia di edilizia privata. 
  6. La necessita' di fissare  il  termine  di  vigenza  della  legge
regionale n. 24/2009 al 31 dicembre 2016, tenuto conto  della  natura
straordinaria della stessa. 
  7. In linea con quanto previsto dall'art. 135, comma 5, della legge
regionale n. 65/2014, la necessita' di prevedere che  gli  interventi
di cui alla legge regionale  n.  24/2009  possano  essere  realizzati
mediante SCIA, oppure, in alternativa, con il permesso di costruire. 
  8. Al fine di consentire una rapida  attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                   Finalita'. Modifiche all'art. 1 
                  della legge regionale n. 24/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio  2009,  n.
24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia  e
alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente),  le  parole
«3 gennaio 2005, n. 1», sono sostituite dalle seguenti: «10  novembre
2014, n. 65». 
  2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/2009 dopo  la
parola: «(SCIA)» sono  inserite  le  seguenti:»  o,  in  alternativa,
richiesta per il rilascio del permesso di costruire».