(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 23 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); Visto l'art. 117, comma terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v) e z), e l'art. 69 dello statuto; Vista l'intesa Stato-Regioni ed enti locali sottoscritta in sede di conferenza unificata, in data 31 marzo 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; Considerato quanto segue: 1. Il permanere dell'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attivita' edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica. 2. I segnali di ripresa economica rendono indispensabile per la Regione continuare a favorire iniziative volte al rilancio di tale economia, anche nel settore edilizio. 3. La perdurante necessita' di incentivare la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano. 4. La necessita' di adeguare la legge regionale n. 24/2009 alla recente legge regionale n. 65/2014, ridefinendo le categorie di intervento consentite dalla stessa legge regionale n. 24/2009, alla luce della nuova disciplina della legge regionale n. 65/2014. 5. L'esigenza di individuare con maggiore precisione gli ambiti di applicazione della legge regionale n. 24/2009, garantendo comunque i prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso, chiarendo che gli interventi edilizi previsti dalla legge regionale n. 24/2009, possono essere eseguiti in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di edilizia privata. 6. La necessita' di fissare il termine di vigenza della legge regionale n. 24/2009 al 31 dicembre 2016, tenuto conto della natura straordinaria della stessa. 7. In linea con quanto previsto dall'art. 135, comma 5, della legge regionale n. 65/2014, la necessita' di prevedere che gli interventi di cui alla legge regionale n. 24/2009 possano essere realizzati mediante SCIA, oppure, in alternativa, con il permesso di costruire. 8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Finalita'. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 24/2009 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole «3 gennaio 2005, n. 1», sono sostituite dalle seguenti: «10 novembre 2014, n. 65». 2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/2009 dopo la parola: «(SCIA)» sono inserite le seguenti:» o, in alternativa, richiesta per il rilascio del permesso di costruire».