(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 29 dicembre 2015 ) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549); Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali); Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale); Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la poverta' ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari); Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013); Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014); Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attivita' produttive «IRAP»); Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; Considerato quanto segue: 1. A partire dal 2015, in forza del decreto legislativo n. 118/2011 come modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, la Regione approva un corpo normativo denominato «legge di stabilita'», contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, e che provvede altresi' alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale; 2. A seguito del passaggio di funzioni in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree di cui all'art. 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, la Giunta Regionale con proprio atto determina i nuovi canoni di concessione. Fino a tale determinazione e' necessario e opportuno sospendere il pagamento dei canoni in scadenza nell'anno 2016; 3. In considerazione della necessita' di allineare le procedure di determinazione e riscossione dei canoni con quelle concernenti la riscossione della connessa imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), si rende necessario disporre la sospensione del pagamento della suddetta imposta; 4. E' opportuno favorire una definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale, anche al fine di non deprimere le attivita' economiche e sociali svolte sul demanio idrico; 5. E' necessario l'assoggettamento integrale alla normativa statale di riferimento, di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2001»), dei requisiti di esenzione per handicap relativi alla tassa auto superando cosi' le specifiche casistiche previste dalla disciplina regionale; 6. E' opportuna la rivisitazione del regime di esenzione dal pagamento della tassa auto per le associazioni di volontariato; 7. E' confermata la necessita' di mantenere sul territorio regionale attivita' imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale. Gli effetti di minor entrata risultano compensati da un maggior gettito che derivera', in particolare, dall'incremento del gettito dovuto al rientro a tassazione ordinaria dei veicoli ultraventennali a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilita' 2015»); 8. E' opportuna un'ulteriore riduzione dello 0,5 per cento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per i soggetti d'imposta operanti nei territori montani; 9. Al fine di dissipare incertezze applicative e' opportuno fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni relative alle agevolazioni IRAP per le reti d'impresa e le imprese aderenti a un contratto di rete d'impresa; 10. Al fine di dare attuazione alla mozione del Consiglio regionale 7 settembre 2015, n. 45 (In merito all'esenzione dal pagamento dell'IRAP per gli esercizi commerciali situati in territori classificati montani), e' necessario semplificare gli adempimenti per ottenere l'esenzione IRAP per esercizi commerciali in territori montani, eliminando l'obbligo di presentazione di una domanda e determinando di conseguenza la cessazione dell'efficacia del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 febbraio 2011, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 «Legge finanziaria per l'anno 2002». Esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive «IRAP» di esercizi commerciali in zone montane), interamente dedicato alla disciplina di tale domanda; 11. E' opportuno prevedere anche per l'anno 2016 la ripartizione puntuale del contributo in favore degli istituti superiori musicali toscani analogamente a quanto disposto per il 2015; 12. Al fine di rimodulare finanziariamente per l'anno 2016 alcuni interventi, o per supportare normativamente interventi gia' previsti per lo stesso anno, e' necessario modificare le rispettive norme di copertura finanziaria per adeguarle alla nuova struttura del bilancio, che non prevede piu' le unita' previsionali di base (UPB) ma le missioni e i programmi; 13. E' necessario, nelle more dell'avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale (TPL) su gomma, a seguito della gara per la concessione relativa al lotto unico regionale del servizio di TPL su gomma di cui all'art. 90 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), continuare a garantire la fruizione integrata dei servizi di TPL nella direttrice Campiglia Marittima - Piombino, gia' prevista dall'art. 35-bis della legge regionale n. 77/2013 per l'anno 2014 e proseguita nel 2015; 14. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge; Art. 1 Disposizioni sui canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e connessa imposizione tributaria 1. Al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e di riequilibrare la connessa imposizione tributaria, con riferimento all'anno 2016, e' sospesa la riscossione dei canoni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, nonche' dell'addizionale regionale sui canoni per l'utenza di acqua pubblica di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica) e della imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione) fino all'approvazione da parte della Giunta regionale delle deliberazioni di cui all'art. 6, comma 1, e all'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (1) (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). 2. Per l'anno 2016 i canoni rideterminati e i correlati tributi regionali di cui al comma 1, sono riscossi entro il 31 dicembre 2016. 3. In considerazione dell'esercizio delle funzioni in materia di concessioni per l'utilizzo del demanio idrico, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si procede alla regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposte o in corso di accertamento alla data del 31 dicembre 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento, entro il 30 giugno 2016, di una somma pari al venti per cento del canone gia' determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento. 4. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 3, si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione non rateizzabile e costituisce definitiva accettazione dell'imposta dovuta. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta negli anni oggetto di regolarizzazione agevolata. 5. I soggetti che non si avvalgono delle modalita' di definizione agevolata di cui al comma 3 o che, avvalendosene, omettono il pagamento entro il termine previsto degli importi a tale titolo dovuti, sono tenuti a corrispondere l'intero ammontare dell'imposta determinata in via ordinaria oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti per legge. 6. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dal comma 3.