(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57  del
                         29 dicembre 2015 ) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59); 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n.  60  (Disposizioni  per
l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica  dei
rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.
549); 
  Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia
di tasse automobilistiche regionali); 
  Vista la legge regionale 2 novembre  2006,  n.  52  (Determinazione
dell'importo della tassa automobilistica regionale); 
  Vista la legge regionale 25 giugno  2009,  n.  32  (Interventi  per
combattere  la  poverta'  ed  il  disagio   sociale   attraverso   la
redistribuzione delle eccedenze alimentari); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2013); 
  Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2014); 
  Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n.  79  (Riordino  degli
sgravi fiscali alle imprese a  valere  sull'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive «IRAP»); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria
per l'anno 2015); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; 
  Considerato quanto segue: 
  1. A partire dal 2015, in forza del decreto legislativo n. 118/2011
come modificato dal  decreto  legislativo  n.  126/2014,  la  Regione
approva  un  corpo  normativo  denominato  «legge   di   stabilita'»,
contenente il  quadro  di  riferimento  finanziario  per  il  periodo
compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio  di
previsione, e che provvede altresi' alle variazioni delle aliquote  e
di tutte le  altre  misure  che  incidono  sulla  determinazione  del
gettito dei tributi di competenza regionale; 
  2. A seguito del passaggio di funzioni in materia di determinazione
dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico  e  delle
relative aree di cui all'art. 2 della legge regionale 3  marzo  2015,
n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi
regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, al fine
di rendere omogenei su tutto il  territorio  regionale  i  canoni  di
concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative  aree,
la Giunta Regionale con proprio atto  determina  i  nuovi  canoni  di
concessione. Fino a tale determinazione  e'  necessario  e  opportuno
sospendere il pagamento dei canoni in scadenza nell'anno 2016; 
  3. In considerazione della necessita' di allineare le procedure  di
determinazione e riscossione dei canoni  con  quelle  concernenti  la
riscossione  della  connessa  imposta  regionale  sulle   concessioni
statali per  l'occupazione  e  l'uso  dei  beni  del  demanio  e  del
patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art.  1  della  legge
regionale 30 dicembre 1971, n.  2  (Istituzione  dei  tributi  propri
della Regione), si  rende  necessario  disporre  la  sospensione  del
pagamento della suddetta imposta; 
  4. E' opportuno favorire una definizione in forma  agevolata  delle
situazioni  debitorie  pregresse  relative  al   mancato   versamento
dell'imposta regionale, anche al fine di non deprimere  le  attivita'
economiche e sociali svolte sul demanio idrico; 
  5. E' necessario l'assoggettamento integrale alla normativa statale
di riferimento, di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre  2000,  n.
388  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2001»), dei  requisiti  di
esenzione per handicap relativi alla tassa auto  superando  cosi'  le
specifiche casistiche previste dalla disciplina regionale; 
  6. E' opportuna  la  rivisitazione  del  regime  di  esenzione  dal
pagamento della tassa auto per le associazioni di volontariato; 
  7.  E'  confermata  la  necessita'  di  mantenere  sul   territorio
regionale   attivita'   imprenditoriali    operanti    nel    settore
dell'autonoleggio, anche  mediante  il  rafforzamento  degli  attuali
strumenti di incentivazione fiscale. Gli  effetti  di  minor  entrata
risultano  compensati  da  un  maggior  gettito  che  derivera',   in
particolare,  dall'incremento  del  gettito  dovuto  al   rientro   a
tassazione ordinaria dei  veicoli  ultraventennali  a  seguito  delle
modifiche apportate dall'art. 1, comma 666, della legge  23  dicembre
2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato «legge di stabilita' 2015»); 
  8.  E'  opportuna  un'ulteriore  riduzione  dello  0,5  per   cento
dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive
(IRAP) per i soggetti d'imposta operanti nei territori montani; 
  9. Al fine di dissipare incertezze applicative e' opportuno fornire
un'interpretazione  autentica  delle   disposizioni   relative   alle
agevolazioni IRAP per le reti d'impresa e le imprese  aderenti  a  un
contratto di rete d'impresa; 
  10. Al fine di dare attuazione alla mozione del Consiglio regionale
7 settembre 2015,  n.  45  (In  merito  all'esenzione  dal  pagamento
dell'IRAP  per  gli  esercizi  commerciali   situati   in   territori
classificati montani), e' necessario semplificare gli adempimenti per
ottenere l'esenzione  IRAP  per  esercizi  commerciali  in  territori
montani, eliminando l'obbligo  di  presentazione  di  una  domanda  e
determinando  di  conseguenza  la   cessazione   dell'efficacia   del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale
17 febbraio 2011, n. 11/R  (Regolamento  di  attuazione  dell'art.  1
della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 «Legge finanziaria  per
l'anno  2002».  Esenzione  dall'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive  «IRAP»  di  esercizi  commerciali   in   zone   montane),
interamente dedicato alla disciplina di tale domanda; 
  11. E' opportuno prevedere anche per l'anno  2016  la  ripartizione
puntuale del contributo in favore degli istituti  superiori  musicali
toscani analogamente a quanto disposto per il 2015; 
  12. Al fine di rimodulare finanziariamente per l'anno  2016  alcuni
interventi, o per supportare normativamente interventi gia'  previsti
per lo stesso anno, e' necessario modificare le rispettive  norme  di
copertura  finanziaria  per  adeguarle  alla  nuova   struttura   del
bilancio, che non prevede piu' le unita' previsionali di  base  (UPB)
ma le missioni e i programmi; 
  13. E' necessario, nelle more dell'avvio della nuova  gestione  del
trasporto pubblico locale (TPL) su gomma, a seguito della gara per la
concessione relativa al lotto unico regionale del servizio di TPL  su
gomma di cui all'art. 90 della legge regionale 29 dicembre  2010,  n.
65 (Legge finanziaria per l'anno 2011),  continuare  a  garantire  la
fruizione integrata dei servizi di  TPL  nella  direttrice  Campiglia
Marittima - Piombino, gia'  prevista  dall'art.  35-bis  della  legge
regionale n. 77/2013 per l'anno 2014 e proseguita nel 2015; 
  14. Al fine di consentire una rapida attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
  Approva la presente legge; 
                               Art. 1 
 
Disposizioni sui canoni di concessione  per  l'utilizzo  del  demanio
  idrico e delle relative aree e connessa imposizione tributaria 
 
  1. Al fine di rendere omogenei su tutto il territorio  regionale  i
canoni di concessione per  l'utilizzo  del  demanio  idrico  e  delle
relative aree e di riequilibrare la connessa imposizione  tributaria,
con riferimento all'anno 2016, e' sospesa la riscossione  dei  canoni
per l'utilizzo del demanio idrico  e  delle  relative  aree,  nonche'
dell'addizionale regionale sui canoni per l'utenza di acqua  pubblica
di cui alla legge regionale  2  dicembre  1994,  n.  92  (Istituzione
addizionale regionale al canone per le utenze di  acqua  pubblica)  e
della imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e
l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
di cui all'art. 1 della  legge  regionale  30  dicembre  1971,  n.  2
(Istituzione dei tributi propri della Regione) fino  all'approvazione
da parte della Giunta regionale delle deliberazioni di  cui  all'art.
6, comma 1, e all'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2015,  n.
80 (1) (Norme in materia di difesa del suolo,  tutela  delle  risorse
idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). 
  2. Per l'anno 2016 i canoni rideterminati  e  i  correlati  tributi
regionali di cui al comma 1, sono riscossi entro il 31 dicembre 2016. 
  3. In considerazione dell'esercizio delle funzioni  in  materia  di
concessioni per l'utilizzo del demanio idrico,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016, si procede alla regolarizzazione agevolata dell'imposta
regionale sulle concessioni statali per  l'occupazione  e  l'uso  dei
beni del demanio e del  patrimonio  indisponibile  dello  Stato,  non
corrisposte o in corso di accertamento  alla  data  del  31  dicembre
2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di  riferimento,  entro
il 30 giugno 2016, di una somma pari al venti per  cento  del  canone
gia' determinato per l'utilizzo delle aree del  demanio  idrico,  con
esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi  dovuti
per ritardato od omesso pagamento. 
  4. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 3,  si  perfeziona
con il versamento  dell'importo  dovuto  in  un'unica  soluzione  non
rateizzabile  e  costituisce  definitiva  accettazione   dell'imposta
dovuta. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate a  titolo  di
imposta negli anni oggetto di regolarizzazione agevolata. 
  5. I soggetti che non si avvalgono delle modalita'  di  definizione
agevolata di cui  al  comma  3  o  che,  avvalendosene,  omettono  il
pagamento entro il termine  previsto  degli  importi  a  tale  titolo
dovuti, sono tenuti a corrispondere l'intero  ammontare  dell'imposta
determinata in via ordinaria oltre alle  sanzioni  e  agli  interessi
dovuti per legge. 
  6. Con decreto del dirigente della competente struttura  tributaria
regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative  di
quanto previsto dal comma 3.