(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 31 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e prevenzione oncologica «CSPO»); Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 10 dicembre 2015; Considerato quanto segue: 1. Al fine di promuovere la semplificazione del sistema, la riduzione dei livelli apicali, l'uniformita' e omogeneita' organizzativa in contesti piu' ampi rispetto ai precedenti, la sinergia tra aziende ospedaliero-universitarie (AOU) e le aziende unita' sanitarie locali (USL) attraverso la programmazione integrata, la valorizzazione del territorio, la realizzazione di economie di scala sui diversi processi, l'integrazione della rete ospedaliera su contesti piu' ampi ed una diffusione omogenea delle migliori pratiche all'interno del sistema, nonche' un ulteriore contenimento della spesa, si procede al ridisegno dell'assetto organizzativo del servizio sanitario regionale, gia' intrapreso con la legge regionale 16 marzo 2015 n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale), i cui punti cardine sono rappresentati dalla riduzione delle aziende USL, dal rafforzamento della programmazione di area vasta, dall'organizzazione del territorio e dalla revisione dei processi di «governance»; 2. Il riordino del servizio sanitario regionale, anche attraverso l'accorpamento delle dodici aziende USL in tre aziende USL, una per ciascuna area vasta, promuove il miglioramento della qualita' dei servizi e nel contempo assicura la sostenibilita' ed il carattere pubblico ed universale del sistema sanitario a fronte anche del mutato quadro finanziario ed epidemiologico e dei costi crescenti dei processi di diagnosi e cura; 3. La revisione degli assetti e dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e' volta dare una risposta alla crescita inesorabile dei bisogni assistenziali legati alla cronicita' che assorbe oltre l'80 per cento del fondo sanitario e che impatta sullo sviluppo economico e sul benessere della comunita' regionale; 4. La necessita' di garantire una maggiore sinergia tra le aziende USL e le AOU attraverso il rafforzamento della programmazione integrata di area vasta, riconosciuto come ambito istituzionalmente forte per la capacita' di coordinamento tra aziende con «mission» diversa che concorrono entrambe alla costruzione dell'offerta complessiva. 5. I dipartimenti interaziendali di area vasta rappresentano lo strumento di supporto alla programmazione di area vasta, al fine di potenziare le sinergie fra azienda USL e AOU. 6. Il nuovo assetto organizzativo delle aziende USL prevede l'individuazione del dipartimento, quale strumento organizzativo ordinario di gestione delle medesime aziende e, al fine di garantire l'omogeneita' delle aziende USL sull'intero territorio regionale, individua le differenti tipologie di dipartimenti, sia a livello territoriale, sia a livello ospedaliero, e le specifiche funzioni e competenze; 7. Il dipartimento di prevenzione, continuando ad assicurare la tutela della salute collettiva, tenuto conto delle nuove dimensioni territoriali aziendali, e' strutturato in unita' funzionali operanti a livello aziendale o di zona distretto; 8. L'organizzazione territoriale ed il processo di governance multilivello sono resi piu' efficaci dalla ridefinizione complessiva delle funzioni della zona distretto, del responsabile di zona distretto e del sistema delle conferenze, anche al fine di ottimizzare le risposte territoriali dell'integrazione sociosanitaria; 9. La revisione in termini di estensione della zona distretto, al fine di definire l'ambito ottimale di lettura dei bisogni e di identificazione delle priorita' di salute, attraverso solidi meccanismi di raccordo istituzionale e l'organizzazione di un sistema di cure primarie orientato alla comunita' e capace allo stesso tempo di assicurare la necessaria integrazione col livello specialistico attraverso la logica delle reti cliniche e sociosanitarie territoriali; 10. La nuova organizzazione del presidio ospedaliero e' ridefinita alla luce dell'istituzione dell'organizzazione dipartimentale, al fine di perseguire la maggiore efficienza tecnica e gestionale ed uniformare specifiche linee di produzione, attraverso una gestione piu' ampia e flessibile, nella quale le risorse sono messe in comune (posti letto, sale operatorie, ambulatori, strutture logistiche); 11. La necessita' di istituire la nuova figura del direttore della rete ospedaliera, con funzioni di presidio del funzionamento in rete degli ospedali, per garantire unitarieta' di gestione e omogeneita' di approccio, nonche' supporto alla direzione sanitaria aziendale nella pianificazione di lungo termine e nella programmazione della rete ospedaliera; 12. La necessita' di prevedere disposizioni di natura transitoria che garantiscano la continuita' del sistema nella fase di passaggio fra la vecchia organizzazione del sistema sanitario regionale e la nuova organizzazione introdotta dalla presente legge; 13. Di accogliere parzialmente il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge, con riferimento alle procedure di approvazione dei piani di area vasta; 14. Di accogliere parzialmente il parere del Consiglio delle autonomie locali, e di adeguare conseguentemente il testo della presente di legge, con esclusione delle osservazioni che investono l'assetto organizzativo delle aziende sanitarie; 15. Al fine di consentire che il nuovo sistema sia operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016, e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Definizioni Modifiche all'art. 2 della l.r. 40/2005 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e' sostituita dalla seguente: «a) per area vasta, l'ambito di attuazione della programmazione strategica regionale nel quale sono integrate le programmazioni dell'azienda unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero universitaria». 2. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 e' inserita la seguente: «q-bis) per rete pediatrica regionale, il complesso di obiettivi, modelli organizzativi e percorsi clinico assistenziali condivisi nei principali ambiti di assistenza pediatrica che garantiscano le migliori cure disponibili e la presa in carico e assistenza piu' adeguata al paziente pediatrico nel luogo piu' vicino alla sua residenza, sia in ambito ospedaliero che territoriale, in forma coordinata». 3. Il numero 1 della lettera t) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 e' sostituito dal seguente: «1) area funzionale, per le attivita' tecnico amministrative del centro direzionale;». 4. Dopo il numero 1 della lettera t) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 e' inserito il seguente: «1-bis) articolazioni organizzative funzionali multidisciplinari e multi professionali per la gestione dei percorsi clinici per specifiche tipologie di pazienti in ambito ospedaliero e nella continuita' ospedale territorio». 5. Il numero 3 della lettera t) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 e' abrogato. 6. Il numero 1 della lettera u) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 e' sostituito dal seguente: «1) unita' operativa, che e' dotata di piena autonomia tecnico-professionale ed e' direttamente titolare di una funzione operativa; le attivita' organizzative dell'unita' operativa sono svolte in coerenza ed in modo integrato con la programmazione e le direttive gestionali del dipartimento multidisciplinare di appartenenza;». 7. Dopo il numero 1 della lettera u) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 e' inserito il seguente: «1-bis) unita' operativa semplice dipartimentale, la cui autonomia tecnico-professionale si esprime nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile del dipartimento di riferimento; l'unita' operativa semplice dipartimentale e' costituita per lo svolgimento di attivita' sanitarie;». 8. Alla lettera v) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».