(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58  del
                          31 dicembre 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.  517  (Disciplina
dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita', a norma
dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 4  febbraio  2008,  n.  3  (Istituzione  e
organizzazione  dell'Istituto  per  lo  studio   e   la   prevenzione
oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo  Studio  e
prevenzione oncologica «CSPO»); 
  Visto il parere  favorevole  con  condizioni  del  Consiglio  delle
autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; 
  Visto il parere istituzionale della  Prima  Commissione  consiliare
espresso nella seduta del 10 dicembre 2015; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di  promuovere  la  semplificazione  del  sistema,  la
riduzione  dei   livelli   apicali,   l'uniformita'   e   omogeneita'
organizzativa in  contesti  piu'  ampi  rispetto  ai  precedenti,  la
sinergia tra aziende ospedaliero-universitarie  (AOU)  e  le  aziende
unita' sanitarie locali (USL) attraverso la programmazione integrata,
la valorizzazione del territorio, la  realizzazione  di  economie  di
scala sui diversi processi, l'integrazione della rete ospedaliera  su
contesti piu' ampi ed una diffusione omogenea delle migliori pratiche
all'interno del sistema,  nonche'  un  ulteriore  contenimento  della
spesa,  si  procede  al  ridisegno  dell'assetto  organizzativo   del
servizio sanitario regionale, gia' intrapreso con la legge  regionale
16  marzo  2015  n.  28  (Disposizioni  urgenti   per   il   riordino
dell'assetto istituzionale e  organizzativo  del  servizio  sanitario
regionale), i cui punti cardine sono  rappresentati  dalla  riduzione
delle aziende USL, dal rafforzamento  della  programmazione  di  area
vasta, dall'organizzazione  del  territorio  e  dalla  revisione  dei
processi di «governance»; 
    2. Il riordino del servizio sanitario regionale, anche attraverso
l'accorpamento delle dodici aziende USL in tre aziende USL,  una  per
ciascuna area vasta, promuove il  miglioramento  della  qualita'  dei
servizi e nel contempo assicura la  sostenibilita'  ed  il  carattere
pubblico ed universale del  sistema  sanitario  a  fronte  anche  del
mutato quadro finanziario ed epidemiologico e dei costi crescenti dei
processi di diagnosi e cura; 
    3. La revisione degli assetti e dei processi organizzativi  e  di
erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e'  volta  dare  una
risposta alla crescita inesorabile dei bisogni  assistenziali  legati
alla cronicita' che assorbe oltre l'80 per cento del fondo  sanitario
e  che  impatta  sullo  sviluppo  economico  e  sul  benessere  della
comunita' regionale; 
    4. La necessita'  di  garantire  una  maggiore  sinergia  tra  le
aziende USL e le AOU attraverso il rafforzamento della programmazione
integrata di area vasta, riconosciuto come  ambito  istituzionalmente
forte per la capacita' di coordinamento  tra  aziende  con  «mission»
diversa  che  concorrono  entrambe  alla   costruzione   dell'offerta
complessiva. 
    5. I dipartimenti interaziendali di area vasta  rappresentano  lo
strumento di supporto alla programmazione di area vasta, al  fine  di
potenziare le sinergie fra azienda USL e AOU. 
    6. Il nuovo  assetto  organizzativo  delle  aziende  USL  prevede
l'individuazione  del  dipartimento,  quale  strumento  organizzativo
ordinario di gestione delle medesime aziende e, al fine di  garantire
l'omogeneita' delle aziende  USL  sull'intero  territorio  regionale,
individua le differenti tipologie  di  dipartimenti,  sia  a  livello
territoriale, sia a livello ospedaliero, e le specifiche  funzioni  e
competenze; 
    7. Il dipartimento di prevenzione, continuando ad  assicurare  la
tutela della salute collettiva, tenuto conto delle  nuove  dimensioni
territoriali aziendali, e' strutturato in unita' funzionali  operanti
a livello aziendale o di zona distretto; 
    8. L'organizzazione territoriale ed  il  processo  di  governance
multilivello sono resi piu' efficaci dalla ridefinizione  complessiva
delle  funzioni  della  zona  distretto,  del  responsabile  di  zona
distretto  e  del  sistema  delle  conferenze,  anche  al   fine   di
ottimizzare    le     risposte     territoriali     dell'integrazione
sociosanitaria; 
    9. La revisione in termini di estensione della zona distretto, al
fine di definire l'ambito  ottimale  di  lettura  dei  bisogni  e  di
identificazione  delle  priorita'  di   salute,   attraverso   solidi
meccanismi di raccordo istituzionale e l'organizzazione di un sistema
di cure primarie orientato alla comunita' e capace allo stesso  tempo
di assicurare la necessaria integrazione  col  livello  specialistico
attraverso  la  logica   delle   reti   cliniche   e   sociosanitarie
territoriali; 
    10.  La  nuova  organizzazione  del   presidio   ospedaliero   e'
ridefinita    alla    luce    dell'istituzione    dell'organizzazione
dipartimentale, al fine di perseguire la maggiore efficienza  tecnica
e gestionale ed uniformare specifiche linee di produzione, attraverso
una gestione piu' ampia e flessibile, nella  quale  le  risorse  sono
messe in comune (posti letto, sale operatorie, ambulatori,  strutture
logistiche); 
    11. La necessita' di istituire  la  nuova  figura  del  direttore
della rete ospedaliera, con funzioni di presidio del funzionamento in
rete  degli  ospedali,  per  garantire  unitarieta'  di  gestione   e
omogeneita' di approccio, nonche' supporto alla  direzione  sanitaria
aziendale   nella   pianificazione   di   lungo   termine   e   nella
programmazione della rete ospedaliera; 
    12. La necessita' di prevedere disposizioni di natura transitoria
che garantiscano la continuita' del sistema nella fase  di  passaggio
fra la vecchia organizzazione del sistema sanitario  regionale  e  la
nuova organizzazione introdotta dalla presente legge; 
    13. Di accogliere  parzialmente  il  parere  istituzionale  della
Prima Commissione consiliare, e di adeguare conseguentemente il testo
della presente legge, con riferimento alle procedure di  approvazione
dei piani di area vasta; 
    14. Di accogliere parzialmente  il  parere  del  Consiglio  delle
autonomie locali, e  di  adeguare  conseguentemente  il  testo  della
presente di legge, con esclusione delle  osservazioni  che  investono
l'assetto organizzativo delle aziende sanitarie; 
    15. Al fine di consentire che il nuovo sistema  sia  operativo  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, e' necessario  disporre  l'entrata  in
vigore della  presente  legge  il  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
 
la presente legge 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
               Modifiche all'art. 2 della l.r. 40/2005 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  24
febbraio, n. 40 (Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale)  e'
sostituita dalla seguente: 
  «a) per area vasta, l'ambito  di  attuazione  della  programmazione
strategica regionale  nel  quale  sono  integrate  le  programmazioni
dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  e  dell'azienda  ospedaliero
universitaria». 
  2. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 e'
inserita la seguente: 
  «q-bis) per rete pediatrica regionale, il complesso  di  obiettivi,
modelli organizzativi e percorsi clinico assistenziali condivisi  nei
principali  ambiti  di  assistenza  pediatrica  che  garantiscano  le
migliori cure disponibili e la presa  in  carico  e  assistenza  piu'
adeguata al paziente  pediatrico  nel  luogo  piu'  vicino  alla  sua
residenza, sia in  ambito  ospedaliero  che  territoriale,  in  forma
coordinata». 
  3. Il numero 1 della lettera t) del comma 1 dell'art. 2 della  l.r.
40/2005 e' sostituito dal seguente: 
  «1) area funzionale, per le attivita'  tecnico  amministrative  del
centro direzionale;». 
  4. Dopo il numero 1 della lettera t) del comma 1 dell'art. 2  della
l.r. 40/2005 e' inserito il seguente: 
  «1-bis) articolazioni organizzative funzionali multidisciplinari  e
multi  professionali  per  la  gestione  dei  percorsi  clinici   per
specifiche tipologie  di  pazienti  in  ambito  ospedaliero  e  nella
continuita' ospedale territorio». 
  5. Il numero 3 della lettera t) del comma 1 dell'art. 2 della  l.r.
40/2005 e' abrogato. 
  6. Il numero 1 della lettera u) del comma 1 dell'art. 2 della  l.r.
40/2005 e' sostituito dal seguente: 
  «1)  unita'  operativa,  che   e'   dotata   di   piena   autonomia
tecnico-professionale ed e' direttamente  titolare  di  una  funzione
operativa; le  attivita'  organizzative  dell'unita'  operativa  sono
svolte in coerenza ed in modo integrato con la  programmazione  e  le
direttive   gestionali   del   dipartimento   multidisciplinare    di
appartenenza;». 
  7. Dopo il numero 1 della lettera u) del comma 1 dell'art. 2  della
l.r. 40/2005 e' inserito il seguente: 
  «1-bis) unita' operativa semplice dipartimentale, la cui  autonomia
tecnico-professionale  si   esprime   nell'ambito   delle   direttive
impartite dal responsabile del dipartimento di riferimento;  l'unita'
operativa semplice dipartimentale e' costituita per lo svolgimento di
attivita' sanitarie;». 
  8. Alla lettera v) del comma 1 dell'art. 2 della  l.r.  40/2005  le
parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».