(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Toscana n. 58 del 31 dicembre 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere a), l) e z), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2011,  n.  207  (Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»)  ed  in
particolare l'art. 176 (Provvedimenti in casi di somma urgenza); 
  Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di
contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla   sicurezza   e
regolarita' del lavoro); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
(Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Considerato quanto segue: 
  1. Dal 1° gennaio 2016, cosi' come previsto dall'art. 9 della legge
regionale 22/2015, e' previsto il  passaggio  delle  funzioni  e  del
relativo personale dalle province alla Regione ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  2. Tale acquisizione di nuove funzioni determina,  da  parte  della
Regione Toscana, la necessita' di definire con  maggiore  puntualita'
le modalita' organizzative di  acquisizione  di  lavori  pubblici  in
circostanze di somma urgenza, per assicurare una puntuale ed uniforme
applicazione,  da  parte  degli  uffici  regionali,  della  normativa
nazionale  di  riferimento,  rinvenibile  nell'art.  176  del  d.p.r.
207/2010, in particolar  modo  in  materia  di  difesa  del  suolo  e
viabilita'  di  interesse  regionale,  ambiti  in  cui  e'  frequente
l'utilizzo della procedura di somma urgenza  soprattutto  nei  sempre
piu' numerosi casi di emergenze derivanti da calamita' naturali; 
  3. L'inserimento dell'art. 59-bis  nella  legge  regionale  38/2007
mira, pertanto, a stabilire i  principi  fondamentali,  da  attuarsi,
poi, mediante il provvedimento di cui all'art.  59,  comma  1,  della
medesima legge regionale 38/2007, relativamente alla disciplina delle
modalita' per  l'acquisizione  di  lavori  in  circostanze  di  somma
urgenza di cui all'art. 176 del d.p.r. 207/2010; 
  4. E' necessario garantire  l'immediata  entrata  in  vigore  della
legge,  in  considerazione  della   riacquisizione   delle   funzioni
provinciali, specialmente  quelle  in  materia  difesa  del  suolo  e
viabilita', alla Regione a partire dal 1° gennaio 2016; 
Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Inserimento dell'art. 59-bis 
                    nella legge regionale 38/2007 
 
  1. Dopo l'art. 59 della legge  regionale  38/2007  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 59-bis (Acquisizione di lavori  pubblici  in  circostanze  di
somma urgenza) - 1. Il provvedimento di cui  all'art.  59,  comma  1,
disciplina inoltre le  modalita'  per  l'acquisizione  di  lavori  in
circostanze di somma urgenza di cui all'art. 176 del d.p.r. 207/2010,
ed individua in particolare: 
  a) le modalita' per la selezione degli operatori  economici,  anche
attraverso  la  predisposizione  di  un  apposito  elenco   su   base
territoriale; 
  b) le modalita' organizzative delle procedure di somma urgenza, ivi
incluse le modalita' di effettuazione dei controlli.».