(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 31 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere a), l) e z), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2011, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») ed in particolare l'art. 176 (Provvedimenti in casi di somma urgenza); Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Considerato quanto segue: 1. Dal 1° gennaio 2016, cosi' come previsto dall'art. 9 della legge regionale 22/2015, e' previsto il passaggio delle funzioni e del relativo personale dalle province alla Regione ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 2. Tale acquisizione di nuove funzioni determina, da parte della Regione Toscana, la necessita' di definire con maggiore puntualita' le modalita' organizzative di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza, per assicurare una puntuale ed uniforme applicazione, da parte degli uffici regionali, della normativa nazionale di riferimento, rinvenibile nell'art. 176 del d.p.r. 207/2010, in particolar modo in materia di difesa del suolo e viabilita' di interesse regionale, ambiti in cui e' frequente l'utilizzo della procedura di somma urgenza soprattutto nei sempre piu' numerosi casi di emergenze derivanti da calamita' naturali; 3. L'inserimento dell'art. 59-bis nella legge regionale 38/2007 mira, pertanto, a stabilire i principi fondamentali, da attuarsi, poi, mediante il provvedimento di cui all'art. 59, comma 1, della medesima legge regionale 38/2007, relativamente alla disciplina delle modalita' per l'acquisizione di lavori in circostanze di somma urgenza di cui all'art. 176 del d.p.r. 207/2010; 4. E' necessario garantire l'immediata entrata in vigore della legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali, specialmente quelle in materia difesa del suolo e viabilita', alla Regione a partire dal 1° gennaio 2016; Approva la presente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 59-bis nella legge regionale 38/2007 1. Dopo l'art. 59 della legge regionale 38/2007 e' inserito il seguente: «Art. 59-bis (Acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza) - 1. Il provvedimento di cui all'art. 59, comma 1, disciplina inoltre le modalita' per l'acquisizione di lavori in circostanze di somma urgenza di cui all'art. 176 del d.p.r. 207/2010, ed individua in particolare: a) le modalita' per la selezione degli operatori economici, anche attraverso la predisposizione di un apposito elenco su base territoriale; b) le modalita' organizzative delle procedure di somma urgenza, ivi incluse le modalita' di effettuazione dei controlli.».