(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
             Friuli-Venezia Giulia del 13 gennaio 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Attivita' economiche 
 
  1. E'  costituito,  presso  la  direzione  centrale  competente  in
materia di turismo, il Comitato di valutazione dei progetti mirati  a
cui competono le funzioni attribuite, ai sensi dell'art. 6, commi  84
e 84-bis della legge regionale 21 luglio 2006,  n.  12  (Assestamento
del bilancio 2006), al Comitato strategico di indirizzo  dell'Agenzia
turismo FVG di cui all'art. 13-bis della legge regionale  16  gennaio
2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo). 
  2. Il Comitato di valutazione dei progetti mirati e'  nominato  con
decreto del direttore centrale competente in materia di  turismo,  e'
composto dal direttore stesso o da un  suo  delegato,  dal  direttore
generale di promoturismo FVG o da un suo delegato, da  un  dipendente
di categoria C o D del servizio competente in materia di turismo e da
un dipendente della  direzione  centrale  competente  in  materia  di
turismo con funzioni di segretario. 
  3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 11  e  l'art.  13-bis  della
legge regionale n. 2/2002 sono abrogati. 
  4. Il comma 3-quater dell'art. 52 della legge  regionale  27  marzo
1996,  n.  18  (Riforma  dell'impiego  regionale  in  attuazione  dei
principi fondamentali di riforma economico sociale  desumibili  dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' abrogato. 
  5. Dopo il comma 1 dell'art. 43,  della  legge  regionale  4  marzo
2005, n. 4 (Interventi per il  sostegno  e  lo  sviluppo  competitivo
delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.  Adeguamento
alla sentenza della Corte di giustizia  delle  Comunita'  europee  15
gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della  Commissione
delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Con deliberazione della giunta regionale  sono  annualmente
individuati, tra i canali contributivi di cui all'art. 42, quelli  da
attivare e sono fissati i rispettivi termini iniziali e finali per la
presentazione delle domande di contributo.». 
  6. Il comma 3-bis dell'art. 4 della legge regionale 16 giugno 2010,
n.  10  (Interventi  di  promozione  per  la  cura  e   conservazione
finalizzata al risanamento e al  recupero  dei  terreni  incolti  e/o
abbandonati nei territori montani), e' abrogato. 
  7. La lettera a) del comma 10 dell'art. 2 della legge  regionale  4
agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), e' abrogata. 
  8. Alla legge regionale 13 agosto  2002,  n.  22  (Istituzione  del
Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 dell'art. 1 le parole «Orientamenti comunitari  per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «Orientamenti dell'Unione europea per  gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali
2014 - 2020»; 
    b)  al  comma  5  dell'art.  1  le  parole  «Direzione  regionale
dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale
competente in materia di risorse agricole»; 
  c)  al  comma  6  dell'art.  1  le  parole  «del  servizio   affari
amministrativi    e    contabili    della     direzione     regionale
dell'agricoltura» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  direzione
centrale competente in materia di risorse agricole»; 
  d)  al  comma  7  dell'art.  1  le  parole   «Direttore   regionale
dell'agricoltura e  della  pesca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Direttore centrale competente in materia di risorse agricole»; 
  e) al comma 9 dell'art. 1 le parole «da notificare alla Commissione
europea per l'esame  di  compatibilita'  ai  sensi  del  paragrafo  3
dell'art. 88 del trattato che istituisce la Comunita'  europea»  sono
sostituite dalle seguenti: «esentato dall'obbligo di notifica di  cui
all'art. 108, paragrafo 3 del trattato, in  adempimento  all'art.  9,
paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della  Commissione  del
25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  Regolamento  della
Commissione (CE n. 1857/2006)»; 
  f) dopo il comma 1 dell'art. 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Gli interventi di cui al comma 1  possono  prevedere  anche
iniziative rivolte alla razionalizzazione e all'efficientamento delle
produzioni.»; 
    g) il comma 2 dell'art. 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  «2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati ai  sensi  del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
agricolo o del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»; 
    h) dopo il comma 2 dell'art. 1-ter e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi  a
organismi associativi collettivi, in nome e  per  conto  dei  singoli
associati.». 
  9. All'art. 6-bis della legge regionale 16  dicembre  2005,  n.  31
(Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il presente articolo disciplina le modalita' di affidamento  in
concessione per finalita' di pesca e acquacoltura: 
    a) dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale
in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 9, comma  2,
del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme  di  attuazione
dello  statuto   speciale   della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia
concernenti il trasferimento di funzioni in materia di  viabilita'  e
trasporti); 
    b) dei beni della Laguna  di  Marano-Grado  trasferiti  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n.  265
(Norme  di  attuazione   dello   Statuto   speciale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico
e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche  e  di
difesa del suolo).»; 
    b) il comma 6 e' abrogato; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis.  Con  regolamento  regionale  da  adottarsi   su   proposta
dell'Assessore competente in materia di  pesca  sono  disciplinati  i
procedimenti amministrativi relativi all'affidamento  in  concessione
dei beni di cui al comma 1, ivi  compresi  i  casi  in  cui,  per  la
valutazione del piano aziendale, e' richiesto il parere del  Comitato
tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della  legge  regionale  10
novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di  innovazione,
ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).». 
  10. Dal 31 dicembre 2015 cessa la gestione fuori bilancio del fondo
di dotazione istituito dall'art. 8, comma 114, della legge  regionale
18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), costituito presso  la
«Finanziaria regionale  Friuli-Venezia  Giulia  -  Friulia  SpA»  con
vincolo di utilizzo  alla  realizzazione  del  piano  industriale  di
Promotur SpA. 
  11. Con decreto del Presidente della Regione, previa  deliberazione
della giunta regionale, sono stabiliti la modalita' per  la  chiusura
della gestione del fondo di dotazione da parte di Friulia  Spa  e  il
trasferimento alla Regione delle somme residue disponibili sul fondo. 
  12. E' confermato a  favore  di  PromoTurismoFVG  il  finanziamento
concesso con decreto n. 3507/PROD del 2  novembre  2006,  avente  per
oggetto  «Legge  regionale  n.  2/2008,  art.   8,   commi   114-116.
Finanziamento costituzione  presso  Friulia  SpA  speciale  fondo  di
dotazione  con  vincolo  di   utilizzo   alla   realizzazione   piano
industriale di Promotur SpA». 
  13. In considerazione della grave situazione di crisi che interessa
l'economia delle imprese locali, al  fine  di  limitare  gli  effetti
derivanti dal  mancato  rispetto  dei  vincoli  di  destinazione,  il
vincolo di destinazione relativo  ai  beni  immobili  e'  ridotto  da
cinque a tre anni alle imprese che siano  risultate  beneficiarie  di
contributi in conto capitale concessi ai sensi dell'art. 2, comma 85,
della legge  regionale  11  agosto  2011,  n.  11  (Assestamento  del
bilancio 2011), e  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  3,  della  legge
regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia  dei  giovani  e
sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), prima della data  di
entrata in vigore della  legge  regionale  20  febbraio  2015,  n.  3
(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali). 
  14. Dopo il comma 5 dell'art. 62 della legge regionale n. 3/2015 e'
inserito il seguente: 
  «5-bis. Sino alla costituzione del Consorzio di  cui  al  comma  5,
lettera  d),  numero  1,  e  ai  fini  della  medesima,   nell'ambito
dell'agglomerato industriale di interesse regionale di competenza del
Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno  in
liquidazione  e  ferme  restando   le   competenze   della   gestione
liquidatoria, i fini istituzionali di  cui  all'art.  2  della  legge
regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di  sviluppo
industriale), sono svolti dal Consorzio per lo  sviluppo  industriale
del Friuli centrale cui aderiscono i comuni nel cui territorio ricade
l'agglomerato industriale medesimo.». 
  15. A definizione della procedura di liquidazione del Consorzio per
lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, sono devoluti al
Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale i beni  che
residuino alla procedura di liquidazione, fatte salve  le  specifiche
disposizioni previste dalla  normativa  vigente  o  dalla  disciplina
istitutiva del Consorzio  per  lo  sviluppo  industriale  della  zona
dell'Aussa-Corno medesimo. 
  16. A seguito dell'individuazione dei beni indisponibili  da  parte
del commissario liquidatore e del completamento  della  procedura  di
consegna al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale
i beni stessi vengono devoluti al medesimo Consorzio per lo  sviluppo
industriale del Friuli centrale anche prima della  definizione  della
procedura di liquidazione, fatte  salve  le  specifiche  disposizioni
previste dalla normativa vigente o dalla  disciplina  istitutiva  del
Consorzio per lo  sviluppo  industriale  della  zona  dell'AussaCorno
medesimo. 
  17. Nell'ambito della riorganizzazione della disciplina concernente
le autorita' portuali, al fine di sviluppare le opportune sinergie di
sistema in ambito regionale, la gestione del compendio portuale  sito
nel comune di San Giorgio di Nogaro e' svolta  in  coordinamento  con
l'istituenda Autorita' portuale  di  riferimento  del  Friuli-Venezia
Giulia. 
  18. Le comunita' montane e le province di Gorizia  e  Trieste  sono
autorizzate, ad avvenuta  conclusione  dei  lavori,  a  impiegare  le
risorse derivanti dalle economie contributive, rilevate a valere  sui
singoli interventi finanziati nell'ambito del Programma straordinario
per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale
20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del
territorio montano), per l'esecuzione di ulteriori  lavori  affini  a
quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessita' in un progetto
approvato dalle comunita' e province medesime. 
  19. In attuazione del disposto di cui al  comma  18,  le  comunita'
montane e le province di Gorizia e Trieste provvedono  a  trasmettere
alla struttura regionale competente in materia di  politiche  per  la
montagna il progetto definitivo delle opere, corredato  dell'atto  di
approvazione, ai fini dell'autorizzazione alla  rideterminazione  del
contratto di mutuo. 
  20. Al comma 1 dell'art. 28 ante della legge regionale  29  ottobre
2002, n. 28 (Norme in  materia  di  bonifica  e  di  ordinamento  dei
Consorzi di bonifica,  nonche'  modifiche  alle  leggi  regionali  n.
9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle
acque, n. 7/2000, in materia  di  restituzione  degli  incentivi,  n.
28/2001, in materia  di  deflusso  minimo  vitale  delle  derivazioni
d'acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico),  le
parole  «31  dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017».